n.200 del 18.07.2013 (Parte Seconda)
Modifica dell’ordinanza n.76 del 16 novembre 2012 “Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell’attività sismica nell’area emiliano romagnola colpita dal sisma del 2012”
IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Richiamata l’ordinanza n. 76 del 16 novembre 2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato “Istituzione di una Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell’attività sismica nell’area emiliano romagnola colpita dal sisma del 2012” e ss.mm.ii., che dispone uno stanziamento di 50.000 Euro (cinquantamila/00), a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate in Emilia, di cui al decreto-legge n. 74/2012, per l’attività della citata Commissione tecnico-scientifica.
Richiamato il punto 4 delle premesse della sopra citata ordinanza 76/2012 nella parte in cui recita:
- «Tale somma sarebbe destinata al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, fino ad un massimo di due riunioni, sulla base del trattamento economico di missione previsto per i dirigenti di “I fascia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché ad un compenso “una tantum”, pari a 3.000 Euro (tremila/00) netti per ciascun componente»;
Preso atto della comunicazione del Capo di Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/07/2013 con la quale si segnala la necessità evidenziata dalla suddetta Commissione di approfondire la tematica sottoposta all’esame con un numero di riunioni adeguate;
DISPONE
Per le motivazioni in narrativa espressa:
1) di espungere dal comma 4, sopra richiamato, delle premesse dell’ordinanza n. 76 del 16 novembre 2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato il limite “fino ad un massimo di due riunioni”;
2) di richiamare interamente il punto 1 dell’ordinanza 76 del 16 novembre 2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato che dispone “di autorizzare il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a costituire una Commissione tecnico-scientifica composta da esperti di comprovata ed elevata professionalità, anche appartenenti alla comunità scientifica internazionale, in base alle scelte indicate in premessa, al fine di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell’attività sismica, nell’area emiliano- romagnola colpita dal terremoto del 2012. Con il decreto di istituzione, emanato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono individuati i relativi compensi da corrispondere ai componenti della Commissione. L’onere derivante dall’applicazione del primo periodo del presente punto è posto a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate in Emilia e non potrà superare complessivamente la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)”;
3) di precisare che, fermo restando il limite complessivo di spesa di cui al punto 1, pari a 50.000 Euro (cinquantamila/00), del dispositivo dell’ordinanza n. 76 del 16 novembre del 2012, tale somma sarà destinata alla copertura degli oneri relativi alle spese di viaggio, vitto e di alloggio dei Componenti la Commissione, “sulla base del trattamento economico di missione previsto per i dirigenti di “I fascia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché ad un compenso “una tantum”, pari a 3.000 Euro (tremila/00) netti per ciascun componente”;
4) di trasmettere la presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi articolo 3, comma 1, lettera e-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
5) di trasmettere la presente Ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
6) di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 15 luglio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani