n.296 del 18.11.2015 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1488 – Risoluzione per promuovere progetti educativi finalizzati al benessere dei giovani in età scolare, alla prevenzione delle patologie fisiche o psichiche e ad ogni forma di violenza derivante da discriminazioni di genere. A firma dei Consiglieri: Mori, Torri, Taruffi, Mumolo, Prodi, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Zoffoli, Lori, Ravaioli, Tarasconi, Calvano, Rontini, Caliandro, Cardinali, Bagnari, Serri, Pruccoli, Bessi, Poli, Molinari, Montalti, Sabattini, Iotti

 L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

a livello internazionale la legislazione in materia di discriminazione, intesa come trattamento non paritario diretto nei confronti di un individuo o gruppo di individui, in virtù della loro appartenenza ad una particolare categoria, è determinata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti umani, che nacque in risposta alle atrocità commesse dal regime nazista e frutto di discriminazioni razziali, per orientamento sessuale, opinioni politiche;

essa ribadisce che "tutti hanno diritto a un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione", nonché "l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali";

la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea all'art. 21 afferma pure che "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.";

la stessa Carta Costituzionale fonda sul principio di uguaglianza l'orizzonte di convivenza civile, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e della donna e attribuendo alla Repubblica il compito di rimuovere ogni ordine di ostacolo che impedisce il pieno sviluppo della persona umana;

la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e Adolescenza dichiara, altresì, che l'educazione deve favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali, preparandolo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi.

 Premesso inoltre che

ha sempre più rilevanza nell'ambito socio-culturale ed educativo l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'UE relativo alla salute pubblica, quali la prevenzione della malattia e rischi per la salute compresi quelli legati allo stile di vita, che nei ragazzi e ragazze possono essere fortemente condizionati da stereotipi sessisti e forzature di vario tipo, facilitati dall'assenza di informazioni nonché da un'accessibilità incontrollata a fonti internet che possono indurre a comportamenti a rischio per la propria salute psicofisica;

in questo contesto il termine "genere", nel suo impiego filosofico, socioculturale e sociosanitario, assume significati e complessità che non sono e non devono essere riconducibili alla cosiddetta "teoria del gender", quanto piuttosto al rapporto che esiste tra componente biologica e culturale delle differenze in particolare tra uomo e donna, per meglio rendere appropriati gli approcci sia educativi che sociosanitari.

 Considerato che

le tematiche inerenti al rapporto tra sesso biologico e identità di genere/ruolo sociale sono da decenni oggetto nelle nostre università di corsi (ad esempio negli insegnamenti di sociologia, di storia sociale e di antropologia culturale) e possono di conseguenza trovare spazio nei percorsi formativi e scolastici, purché in modo scientificamente fondato e epistemologicamente corretto, nel rispetto delle norme e degli ordinamenti che regolano il sistema scolastico e l'offerta formativa, ivi compresa la indispensabile collaborazione e alleanza educativa tra famiglia e scuola, per gli allievi minori;

le norme nazionali vigenti in materia di istruzione, come interpretate e applicate anche da circolari del MIUR, hanno confermato che progetti inerenti a tali tematiche possono essere sviluppati, nel rispetto delle norme e dei principi che regolano la definizione, approvazione e diffusione del Piano dell'Offerta Formativa e la definizione e sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa con le famiglie;

in particolare, la recente circolare MIUR n. 1972 del 15/09/2015 esclude che forme ideologiche di presentazione delle problematiche di genere possano rientrare tra gli obiettivi dei percorsi scolastici, mentre è volta alla corretta interpretazione e alla piena attuazione dell'art. 1 comma 16 della legge 107/2015 ("La Buona Scuola") che recita testualmente: "Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119" recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere" e che prevede che anche i percorsi scolastici siano chiamati a contribuire al "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", in particolare con il mandato di "promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo".

Preso atto che

in Emilia-Romagna sono attualmente circa settanta i progetti che coinvolgono la scuola, gli ambienti di lavoro, gli operatori sanitari oppure rivolti alla comunità nel suo insieme, avviati dalla Regione e dalle Aziende sanitarie per promuovere stili di vita sani e prevenire patologie croniche o endemiche, mettendo in pratica i principi del programma nazionale "Guadagnare salute" sotto l'egida del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità;

tra i progetti regionali citati rientrano quelli di educazione all'affettività e sessualità, basati su linee guida nazionali ed internazionali, che forniscono informazioni e favoriscono comportamenti corretti e preventivi, attraverso il potenziamento delle competenze relazionali ed emotive (life skills) quali l'autoconsapevolezza, l'empatia, la capacità di prendere decisioni determinanti per il benessere e la salute, propri e degli altri, in una cultura del rispetto reciproco;

obiettivi dichiarati di questi programmi educativi sono la prevenzione di interruzioni volontarie di gravidanza, AIDS e altre malattie sessualmente trasmesse, la prevenzione della violenza di genere e omofobica, del bullismo e della violenza tout court attraverso il superamento degli stereotipi, la promozione del benessere fisico, psicologico e relazionale dei preadolescenti/adolescenti e degli strumenti per superare positivamente condizioni di disagio in una società sempre più complessa e multiculturale.

Richiamati

i seguenti articoli della legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere L.R. 6/2014:

Art. 3 (Definizioni) a) genere: si assume la definizione di cui all'articolo 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con legge n. 77 del 2013 per cui "con il termine 'genere' ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";

art. 7 (Educazione) comma 2. La Regione, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, università, scuole e istituti, enti di formazione, centri documentazione delle donne e di genere, promuove progetti che... favoriscano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere.

Impegna l'Assemblea legislativa e la Giunta della Regione Emilia-Romagna,

 Per quanto di competenza,

a continuare a promuovere, coordinare e vigilare, percorsi e progetti educativi finalizzati al benessere dei/delle ragazzi/e ancora in età scolare e dunque alla prevenzione delle patologie fisiche o psichiche in particolare tra gli adolescenti, nonché di ogni forma di violenza derivante da discriminazioni di genere;

ad operare affinché siano promossi su tutto il territorio regionale coinvolgendo la scuola, le famiglie e gli studenti, nei modi e secondo gli obiettivi conformi ai principi e alle norme citate;

a continuare ad operare affinché tutti i progetti in materia di educazione all'affettività e sessualità, scelti in autonomia dagli istituti scolastici, siano supportati da adeguata formazione degli/delle insegnanti, educatori/trici sulle pratiche educative e didattiche, sulla promozione di quanto in premessa e siano preceduti da ampia e corretta informazione nonché coinvolgimento di genitori e studenti anche nel rispetto dei principi costituzionali di responsabilità educativa delle famiglie;

ad attivare, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, un monitoraggio sulle buone pratiche progettuali attivate sul territorio regionale, nonché sui fenomeni discriminatori e di bullismo che si vogliono contrastare;

ad individuare occasioni di approfondimento delle progettualità in corso nelle Commissioni competenti.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 ottobre 2015

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