n.28 del 11.02.2015 periodico (Parte Seconda)

Proroga validità della Convenzione Operativa tra Agenzia Regionale di Protezione Civile e Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 15 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede l'impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione in materia, tra l’altro, di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, tramite apposita Con­venzione con il Ministero per l'Agricoltura e le Foreste ora denominato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e, in particolare, l’art. 7 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi) che, al comma 3, prevede, tra l’altro, che, le Regioni programmano la lotta attiva e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra, anche del Corpo Forestale dello Stato;

- la legge 6 febbraio 2004, n. 36 “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato” ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede la possibilità per le Regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria competenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e, in particolare, gli articoli:

  • 13 (Piano regionale in materia di incendi boschivi), che, al comma 1 stabilisce, tra l’altro, che con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di Protezione Civile previsto dall'articolo 7 della medesima legge sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
  • 14 (Strutture operative), che al comma 2 stabilisce, tra l’altro, che l'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge medesima, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 e di una serie di strutture operanti nel territorio regionale tra le quali figura, alla lettera b), il Corpo forestale dello Stato;
  • 15 (Convenzioni e contributi) che stabilisce che L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza (comma 1) e che, al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile, concedendo, altresì, allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui sopra, a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile;

- l’accordo-quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, approvato in data 15 dicembre 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano “Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. (Accordo rep. n. 2397)”;

- il “ Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/2000 - Periodo 2012-2016 “ approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 917 del 2 luglio 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 123 del 13 luglio 2012 ( Parte Seconda )ed, in particolare, il capitolo 5, recante "La lotta attiva - Modello d’intervento”;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n.1154 del 21 luglio 2008 che approva lo schema di Conven­zione di durata triennale tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato per un insieme di attività di interesse regionale elencate all’art. 3 e tra le quali figurano, in particolare:

a) la collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della legge n.353/2000, nonché la direzione delle operazioni di spegnimento;

b) l’organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione del personale per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell’attività AIB con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi boschivi;

Considerato che la Convenzione quadro anzidetta, di durata triennale e sottoscritta in data 13 febbraio 2009, che avrebbe quindi avuto scadenza in data 13 febbraio 2012, è stata prorogata di validità fino al 31 dicembre 2014 mediante la propria deliberazione n. 1723 del 28 novembre 2011, e fino al 31 dicembre 2015 mediante la propria deliberazione n. 1605 del 13 ottobre 2014.

Dato atto che la Convenzione sopracitata costituisce il quadro di riferimento generale per le attività summenzionate e che, al fine di poter trovare concreta attuazione, richiede di essere integrata, con particolare riferimento alle attività ed alle funzioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi rientranti nell’ambito di responsabilità dell’Agenzia regionale di protezione civile, da apposita convenzione operativa;

Dato atto altresì che la summenzionata convenzione operativa dovrà essere finalizzata, in particolare, alla disciplina delle richiamate e specifiche attività di comune interesse, ed alla determinazione delle modalità di quantificazione e gestione del concorso finanziario dell’Agenzia regionale di protezione civile nell’ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio e derivanti, tra l’altro, dal riparto annuale delle risorse statali di cui all’art.12 della più volte richiamata Legge n.353/2000;

Considerato che la Convenzione Operativa tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, per la realizzazione di programmi di intervento nelle attività di protezione civile, è stata sottoscritta in data 3 luglio 2012, con validità dalla data della sottoscrizione, e scadenza coincidente con la data di scadenza della già citata Convenzione quadro (31 dicembre 2014 );

Ritenuto pertanto necessario, confermando ed implementando la proficua collaborazione già avviata in precedenza con il Corpo Forestale dello Stato, dare continuità operativa alle attività ed alle funzioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, e quindi prorogare la scadenza della Convenzione operativa alla data del 31 dicembre 2015, in analogia alla scadenza della già menzionata Convenzione Quadro;

Vista la nota PC.2014.15237 del 10/12/2014 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in cui è stata pertanto avanzata al Comando Regionale Emilia-Romagna del Corpo Forestale dello Stato la proposta di proroga della validità della Convenzione Operativa alla data del 31 dicembre 2015; 

Vista la nota Prot. n. 17704 del 11/12/2014 del Comando Regionale Emilia-Romagna del Corpo Forestale dello Stato (assunta al prot. PC.2014.15361 del 12/12/2014 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile) in cui si concorda con la proposta di proroga della Convenzione Operativa alla data del 31 dicembre 2015; 

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24/7/2006, n.1663 del 27/11/2006, n. 1030 del 19/7/2010 e n.1222 del 4/8/2011 e n. 1080 del 30/7/2012;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di prorogare al 31 dicembre 2015 la validità della “Convenzione Operativa tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, per la realizzazione di programmi di intervento nelle attività di protezione civile", sottoscritta in data 3 luglio 2012, già approvata con propria deliberazione n. 897/2012;

2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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