n. 54 del 31.03.2010 periodico (Parte Seconda)
Erogazione di interventi sanitari nell'ambito del nono programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15, Legge 449/97 - di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 211/2009
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la deliberazione n. 211 del 25 febbraio 2009 con la quale l’Assemblea Legislativa ha approvato il Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2009 – 2011, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12/2002;
- la propria deliberazione n. 1913 del 10 dicembre 2007 inerente l’approvazione dello schema di Protocollo d’intesa, per il periodo 2008 – 2010, per la realizzazione del Progetto “Saving Children – La medicina al servizio della pace” con il centro Peres per la pace;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 470/2009 “Erogazione di interventi sanitari nell’ambito dell’ottavo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri -ex art.32, comma 15, L.449/1997 - di cui alla Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.211/09”;
Richiamato, in particolare, il punto 4.7 della citata deliberazione n.211/09 riguardante il Programma di assistenza sanitaria a cittadini stranieri trasferiti in Italia nell’ambito di Programmi umanitari delle Regioni, ai sensi del comma 15, art.32 Legge 449/97, che prevede la possibilità per le Regioni, d’intesa con il Ministero della Salute, nell’ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, di autorizzare le Aziende Sanitarie ad erogare prestazioni di alta specializzazione che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:
- cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e con i quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria;
- cittadini provenienti da Paesi la cui particolare condizione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari, o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale;
Considerato che, nell’ambito dell’ottavo Programma assistenziale, di cui alla propria deliberazione n.470/09, i cittadini stranieri trattati ammontano a circa 102 casi, riguardanti prevalentemente minori di 14 anni (76 casi). Gli interventi hanno riguardato prevalentemente persone affette da patologie importanti: nell’ambito della cardiochirurgia, oncoematologia, della chirurgia ortopedica, delle forme tumorali e della nefrologia. I Paesi di provenienza più frequentemente interessati sono stati: Albania (32 casi) Bosnia-Erzegovina (27 casi), Kossovo (14 casi), Marocco (7 casi), Zimbabwe (7 casi), popolo Saharawi (4 casi), Eritrea (3 casi), Etiopia (3 casi) e Ucraina (2 casi). Nell’ambito del Progetto “Saving children” i minori palestinesi curati presso ospedali israeliani ammontano a n. 1402 per un totale di 2405 prestazioni;
Valutati i risultati conseguiti dall’ottavo Programma assistenziale, si ritiene necessario garantire continuità a tale tipologia di interventi sanitari con il nono Programma assistenziale, per l’anno 2010, nonché alla realizzazione del Progetto “Saving Children – La medicina al servizio della pace” con il centro Peres per la pace per il periodo 2008 – 2010 ai sensi della soprarichiamata deliberazione 1913/07;
Ritenuto che il nono Programma assistenziale debba:
- sostenere i sistemi sanitari dei Paesi individuati come aree prioritarie, attraverso le seguenti azioni:
- sviluppo di interventi nei paesi d’origine;
- intervento strutturale e con aiuti materiali, anche attraverso l’invio e l’impiego nelle strutture ospedaliere dei Paesi terzi, di materiali ed attrezzature medico-chirurgiche dismesse, che si rendono disponibili presso le Aziende Sanitarie regionali e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;
- scambio di esperienze professionali mediante azioni di formazione e addestramento del personale dei Paesi interessati, sia in loco che presso le Aziende Sanitarie e l’Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna;
- promuovere la concertazione, per tale ambito specifico, con i Ministeri competenti e con le altre Regioni, per definire linee comuni e coordinare sfere e campi d’intervento;
- sviluppare azioni d’informazione e relazioni istituzionali nei confronti dei mediatori (Ambasciate, Istituzioni, Organismi internazionali),per un’informazione sulle scelte politiche e sui contenuti materiali del Programma umanitario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- continuare a garantire per il 2010 la realizzazione del Progetto triennale “Saving Children” – periodo 2008 – 2010 - di cui l’Azienda USL di Bologna rappresenta il soggetto attuatore della Regione Emilia-Romagna quale partner del progetto, ai sensi della propria deliberazione n.1913/2007;
- specializzare le risposte delle strutture sanitarie regionali, in ordine alle quali il Programma prevede di dare priorità alle prestazioni che:
- siano ricomprese in quelle di alta specialità e prioritariamente in favore di soggetti stranieri in età pediatrica;
- non siano erogabili nei Paesi di provenienza così come individuati negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie attività di cooperazione internazionale e, comunque, rientranti nei criteri di cui all’art. 32, comma 15, Legge 449/1997 sopramenzionati per l’accesso al Fondo Sanitario regionale;
- non siano previste da specifici rapporti convenzionali già in essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei Paesi stessi, né siano ricomprese in iniziative e programmi di assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o, comunque, altrimenti finanziati;
- siano riferite a soggetti stranieri provenienti dalle aree definite prioritarie, di cui alla delibera dell’Assemblea Legislativa n. 211/09: Argentina, Albania, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cuba, Eritrea, Etiopia, Kossovo, Libano, Marocco, Moldavia, Montenegro, Mozambico, Senegal, Serbia, Territori dell’Autonomia Palestinese, nonché al popolo Saharawi proveniente dai campi profughi algerini. Per le tipologie di intervento di cui al Progetto regionale Chernobyl si tiene conto delle richieste provenienti dalla Repubblica di Bielorussia e dalle aree ucraine contaminate dall’incidente nucleare di Chernobyl. Si tiene, inoltre, conto delle richieste provenienti da organizzazioni non lucrative del territorio regionale, per minori provenienti dall’Africa sub-sahariana, con riferimento a Zambia e Zimbabwe, considerata la speranza di vita e il basso livello di assistenza sanitaria garantita in detti paesi. Nell’ambito degli interventi a favore di popolazioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 12/2002, si realizza a favore delle popolazioni quanto determinato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.
- garantire che l’accesso degli utenti alle prestazioni avvenga secondo le seguenti modalità:
- presa in carico da parte delle strutture pubbliche del sistema sanitario regionale,trasmessa dalla Direzione Generale delle Aziende sanitarie, in rapporto alla tipologia di domanda verso la quale si vuole privilegiare l’intervento;
- per assicurare la continuità terapeutica nelle strutture sanitarie regionali che hanno attivato la presa in carico;
- tramite Istituzioni, Organismi operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata affidabilità, o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo d’intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi presente, e/o associazioni a scopo non lucrativo operanti nell’ambito del territorio della Regione Emilia – Romagna;
- ogni segnalazione dovrà essere corredata da:
- una relazione clinica sulle condizioni del paziente predisposta da una struttura ospedaliera pubblica del sistema sanitario regionale o del Paese di provenienza;
- una dichiarazione da parte delle Associazioni di volontariato operanti nell’ambito del territorio della Regione Emilia – Romagna, per quanto riguarda l’attivazione di servizi di supporto all’assistenza sanitaria, in particolare:il trasferimento in Italia, l’organizzazione del soggiorno del familiare o dell’accompagnatore dei minori assistiti e degli stessi ed il rientro nel Paese d’origine;
Considerato che il Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri, di cui alla L.449/97, ha una valenza intersettoriale, in quanto coinvolge la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e la Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni Europee e internazionali, che tramite le proprie strutture operative, avvalendosi del gruppo di lavoro interdirezionale, costituito con Determina n.4792 del 3 giugno 2009 del Dirigente competente per materia, assicurano le seguenti funzioni:
- verificare che le prestazioni sanitarie da erogare rispondano ai seguenti criteri generali:
- siano ricomprese in quelle di alta specialità
- non siano erogabili nei Paesi di provenienza così come individuati negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna;
- non siano previste da specifici rapporti convenzionali già in essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei paesi stessi, né siano ricomprese in iniziative e programmi di assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o comunque altrimenti finanziati;
- regolare l’accesso degli utenti alle prestazioni, tramite l’intervento di Istituzioni, Organismi operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata affidabilità o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo, d’intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi presente, e/o associazioni a scopo non lucrativo operanti nell’ambito del territorio della Regione Emilia – Romagna;
- verificare la presenza della dichiarazione da parte del richiedente l’intervento sanitario dell’assunzione di responsabilità per l’attivazione dei servizi di supporto all’assistenza sanitaria per quanto riguarda in particolare il trasferimento in Italia, l’organizzazione del soggiorno del familiare o dell’accompagnatore dei minori assistiti e degli stessi ed il rientro nei Paesi d’origine, da parte di organizzazioni di volontariato operanti nell’ambito del territorio della Regione Emilia - Romagna;
- monitorare l’andamento delle richieste di intervento e predisporre gli elementi utili alla descrizione dell’attività svolta dalle Aziende Sanitarie e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
- non includere nel Programma assistenziale le casistiche relative a:
- trapianti di organi, per la complessità e la durata nel tempo del percorso assistenziale, nonché le modalità di eventuale attesa del paziente per l’organo e del periodo, piuttosto lungo, di follow up post-trapianto;
- disturbi neurologici/comportamentali che non possano trovare soluzione in un unico accesso, per i quali si rende necessaria una presa in carico multiprofessionale/interdisciplinare e che richiedono ripetute valutazioni, nel tempo, della loro evolutività;
Tenuto conto, inoltre, che le Aziende Sanitarie e l’Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna debbano contribuire, in modo sinergico, al conseguimento degli obiettivi previsti in questo Programma, anche attraverso l’impiego di risorse economiche proprie, per gli interventi a favore di cittadini stranieri di cui sopra, nella misura del 30% delle spese sostenute;
Ritenuto che il Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, al termine della realizzazione del Programma assistenziale, predisponga una esaustiva relazione per l’Assessore alle Politiche per la Salute in merito ai risultati ottenuti;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute Giovanni Bissoni;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il nono Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in Italia, ai sensi dell’art. 32 della legge 449/97, per prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri, per l’anno 2010, all’interno delle più generali politiche di cooperazione internazionale, di cui al Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2009- 2011, approvato dall’Assemblea Legislativa Regionale con deliberazione n.211/09;
2. di prevedere un finanziamento complessivo di Euro 1.550.000,00 in corrispondenza:
- di prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri, per l’anno 2010;
- della realizzazione per il 2010 del Progetto “Saving Children” - periodo 2008 – 2010 - di cui l’Azienda USL di Bologna rappresenta il soggetto attuatore della Regione Emilia-Romagna quale partner del progetto, ai sensi della propria deliberazione n. 1913/2007, per una somma massima di Euro 400.000,00;
di tale fabbisogno finanziario si terrà conto nell’ambito della programmazione e del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2010, come da proposta di deliberazione in corso di adozione;
3. di stabilire, per l’erogazione delle prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri, per l’anno 2010, che le Aziende Sanitarie e l’Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna contribuiscano, in modo sinergico, al conseguimento degli obiettivi previsti in questo Programma, anche attraverso l’impiego di risorse economiche proprie, nella misura del 30% delle spese sostenute;
4. di dare atto che all’impegno e alla liquidazione della spesa a favore delle Aziende sanitarie interessate e dell’ Istituto Ortopedico Rizzoli provvederà il Dirigente competente per materia, a valere sul pertinente capitolo di bilancio e nell’ambito delle risorse programmate con il provvedimento di cui al punto 2 che precede, con successivo atto, sulla base delle rendicontazioni delle spese sostenute per singolo caso fatte pervenire dalle Aziende medesime e dall’Istituto Ortopedico Rizzoli;
5. di dare atto, inoltre, che all’impegno e alla liquidazione a favore dell’Azienda USL di Bologna, per la realizzazione del Progetto “Saving Children” per l’anno 2010(somma massima di Euro 400.000,00), si procederà con successivo provvedimento del Dirigente competente per materia, con le seguenti modalità:
- 70% della somma assegnata, sulla base della comunicazione di prosecuzione dell’attività;
- 30% della somma assegnata a seguito di presentazione della relazione sull’attività svolta e del rendiconto delle spese effettivamente sostenute;
6. di stabilire che, al termine della realizzazione del Programma assistenziale, l’Assessore alle Politiche per la Salute relazioni alla Giunta Regionale in merito ai risultati ottenuti.