n.242 del 04.08.2021 periodico (Parte Seconda)
Istituzione delle Zone di Rifugio della fauna selvatica afferenti il territorio della provincia di Bologna (articolo 22 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 10, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le Zone di ripopolamento e cattura;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Viste le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento, a livello regionale, dell'esercizio di tali funzioni;
Visto, altresì, l’art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:
- al comma 1, che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche, con particolare riferimento a quelle protette;
- al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare ed incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire, mediante la cattura di selvaggina stanziale, immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;
- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve seguire per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, stabilisce, in particolare, che detta proposta sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione;
Richiamato l’articolo 22 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Zone di rifugio”, che dispone, nello specifico, quanto segue:
- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;
- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve seguire per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;
Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:
- n. 79 del 22 gennaio 2018 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;
- n. 1147 del 16 luglio 2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)”;
Visto altresì il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” (PFVRER 2018-2023), approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 che in particolare:
- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta un’attuale presenza di n. 130 “Oasi di protezione, n. 530 “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” e n. 367 “Zone di rifugio”, su base provinciale;
- al punto 3.2 – parte seconda – definisce, tra l’altro, quale macro-obiettivo di pianificazione, una revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;
Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche sull’assetto esistente, anche in relazione a:
- casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali;
- indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi;
- piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;
Rilevato che:
- con propria deliberazione n. 1321 del 2 agosto 2018 erano state, tra l’altro, istituite n. 121 Zone di Rifugio nel territorio di Bologna, volte ad ottenere la tutela temporanea della fauna selvatica e l'esclusione dell’attività venatoria per la stagione venatoria 2018-2019;
- con propria deliberazione n. 1443 del 2 settembre 2019 è stata avanzata la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio di Bologna e la contestuale istituzione, per la stagione venatoria 2019/2020:
- di n. 79 Zone di Rifugio coincidenti con le “Oasi” e le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” di cui alla proposta di perimetrazione, in attesa che venisse completato il procedimento amministrativo di istituzione delle Zone proposte;
- di n. 71 Zone di Rifugio per le quali era necessario prevedere l’indispensabile tutela, in attesa del completamento dell’analisi di compatibilità con il PFVRER 2018-2023;
- con propria deliberazione n. 431 del 4 maggio 2020 si è provveduto, tra l’altro, a confermare le Zone di Rifugio del territorio di Bologna, già istituite con la deliberazione n. 1443/2019 sopra citata, in attesa della conclusione del procedimento amministrativo previsto all’art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994;
- con propria deliberazione n. 905 del 20 luglio 2020 si è completato il procedimento amministrativo per l’istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio di Bologna, che ha determinato l’istituzione:
- di n. 11 Oasi di protezione denominate “Bacini ex Zuccherificio di Argelato”, “Balzi di Calvenzano”, “Cassa del Quadrone”, “Contrafforte Pliocenico”, “Destra Reno”, “Ex Risaia di Bentivoglio”, “Ghiacciaia”, “Monte Cavallo”, “Montòvolo”, “Prato Grande”, “Vasche ex Zuccherificio di San Pietro in Casale”;
- di n. 68 Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC) denominate “Anzola”, “Asia”, “Bagno Dosolo”, “Bagno Reno”, “Benita”, “Bicocca”, “Bruciata”, “Bubano”, “Budriese”, “Calcara”, “Casette Di Cadriano”, “Castagnolo”, “Casteldebole”, “Cento”, “Colunga”, “Concordia”, “Corallo”, “Cucco”, “Dosolo”, “Dugliolo”, “Fantuzza Vedrana”, “Fossatone”, “Frattona”, “Gambellara”, “Guarda”, “Il Voltone”, “La Barattino”, “Ladello”, “Lavino”, “Longara”, “Madonna Prati 1”, “Madonna Prati 2”, “Marano”, “Mariani”, “Mascarino”, “Mascellaro Romita”, “Massumatico”, “Melo”, “Merlo”, “Mirandola”, “Molino del Gomito”, “Morellazzi”, “Nuova Sabbioso”, “Nuova Sillaro”, “Pascolone”, “Piave”, “Pizzardi”, “Ponte Rizzoli”, “Prato Grande”, “Quarto”, “Riolo”, “Roslè'”, “Sabbiuno”, “Sacerno”, “Samoggia”, “San Biagio”, “San Giacomo”, “San Martino”, “Sasso Morelli Clai”, “Selice-Lasie”, “Sesto Imolese”, “Stiatico”, “Toscanella”, “Trebbo”, “Vigorso-Bagnarola”, “Villa Fontana”, “Villanova”, “Zola”
Rilevato, inoltre, che delle settantuno Zone di Rifugio istituite, con la deliberazione n. 1443/2019 citata, il cui vincolo di protezione è stato confermato dalla deliberazione n. 431/2020, anch’essa citata, tre sono state ricomprese, accorpandole, nelle ZRC istituite con la deliberazione n. 905/2020 più volte citata e una è stata trasformata in AFV con determinazione n. 19978 dell’11 novembre 2020;
Dato atto che, con nota conservata agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con prot. n. 0502371.I del 21 maggio 2021, il Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Bologna, ha richiesto di confermare il vincolo di protezione, anche per la stagione venatoria 2021/2022, per le sessantasette Zone di Rifugio ancora in valutazione e rimaste escluse dalla ristrutturazione sopra esposta, al fine di tutelare al meglio le specie ivi presenti, sottolineando, tra l’altro, che:
- la protezione si rende necessaria ed indispensabile anche per la prossima stagione venatoria, in quanto ha appena avuto inizio la seconda fase della revisione delle Zone di protezione rimaste escluse dalla ristrutturazione già attuata con la propria deliberazione n. 905 del 20 luglio 2020, che ha riguardato, quasi esclusivamente, le Oasi e le Zone di Ripopolamento e cattura, con l’inclusione, in queste ultime, di una minima parte delle Zone di Rifugio complessivamente preesistenti;
- dovendo tenere in considerazione le indicazioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, relativamente alla possibile annessione di tutte le Zone di Rifugio alle Zone di protezione adiacenti ovvero alla loro trasformazione in Istituti faunistici di protezione di diversa natura, è necessario valutare la fattibilità di tale annessione e/o trasformazione, senza peraltro escludere la possibilità di non riconfermare l’ambito protetto;
- l’attività di analisi su un numero così importante di Zone di protezione e per un’estensione complessiva territoriale di così vaste dimensioni (9.076 ettari), richiede un periodo corrispondente alla conclusione della prossima stagione venatoria;
Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Bologna ha proposto, pertanto, di istituire n. 67 Zone di rifugio per una SASP totale provinciale di ha 9.076,00, in corrispondenza delle aree protette in precedenza presenti sul territorio, al fine di consentire il completamento definitivo del procedimento per la revisione delle zone di protezione a seguito dell’adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, senza che si verifichino soluzioni di continuità, nei periodi di protezione, con la precedente pianificazione, evento che, mettendo a rischio le attuali presenze faunistiche, potrebbe vanificare la futura progettualità di gestione faunistica generale;
Rilevato che tali aree verranno riportate, tra l’altro, in formato cartografico digitale predisposto dal predetto Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Bologna, al fine di costituire la base cartografica per l’esatta definizione perimetrale delle Zone da istituire;
Rilevato, inoltre, che il vigente Piano faunistico-venatorio regionale prevede l’istituzione delle Zone di Rifugio, tra l’altro, quando si rende necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;
Dato atto che, con la costituzione delle zone protette, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;
Considerata, pertanto, la necessità di procedere all’istituzione delle Zone di Rifugio di che trattasi, così come descritte e rappresentate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione, sulle pagine web dedicate del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca, della cartografia di cui al predetto Allegato 1, elaborata in formato “shapefile” dal Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca di Bologna;
Ritenuto, altresì, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;
Ritenuto, inoltre, anche alla luce della citata Legge Regionale n. 13/2005 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna lo svolgimento della fase di notifica del presente provvedimento, prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, infine, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto abbia validità fino al termine della prossima stagione venatoria 2021/2022, salvo istituzione/modifica/revoca anticipata derivante dall’esito del procedimento di revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche di cui al Piano faunistico- venatorio regionale attualmente in corso;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”, ed in particolare l'allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di istituire le Zone di Rifugio, ricadenti nel territorio di Bologna, di cui all’articolo 22 della Legge Regionale n. 8/1994, descritte e rappresentate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della cartografia di cui al predetto Allegato 1, elaborata in formato “shapefile” dal Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca di Bologna;
3) di stabilire, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. n. 8/1994, che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;
4) di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna lo svolgimento della fase di notifica prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994, in merito all'istituzione delle Zone di rifugio indicate al precedente punto 1);
5) di stabilire, altresì, che, al termine della fase di notifica cui al precedente punto 4) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna, entro i successivi 30 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessate;
6) di stabilire, inoltre, che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 1) determini la sua efficacia fino al termine della stagione venatoria 2021/2022 salvo che, all’esito del procedimento di revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche di cui al Piano faunistico-venatorio regionale attualmente in corso, non si proceda alla conversione di dette Zone in ZRC o Oasi, ovvero alla revoca anticipata;
7) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
8) di disporre la pubblicizzazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.