n.1 del 07.01.2021 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Fiorenzuola Patrimonio S.R.L. concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), località Capoluogo Via Guglielmo da Saliceto, ad uso industriale (riempimento piscine) igienico ed assimilati (servizi igienici ed irrigazione aree verdi) - Proc. PC20A0041 – SINADOC 6528/2020 (Determina n. 6007 del 10/12/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di assentire alla ditta Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., con sede in Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), Largo Gabrielli n. 2 (C.F. e P.I.V.A. n. 01462260330), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC20A0041, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso industriale (riempimento delle piscine) e igienico ed assimilati (servizi igienici ed irrigazione aree verdi);
- portata massima di esercizio pari a l/s 7;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 7.500 (di cui 1.500 per riempimento delle piscine); (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2030; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7- Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)