n.310 del 23.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Domanda presentata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Colli Bolognesi per la modifica del disciplinare di produzione della DOCG “Colli Bolognesi Classico Pignoletto ”.

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 novembre 2012, comunico che il Presidente del Consorzio Di Tutela dei Vini DOC Colli Bolognesi, ha presentato alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura, Economia ittica Attività faunistico-venatorie, Servizio Sviluppo delle Produzioni vegetali - domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a DOCG Colli Bolognesi Classico Pignoletto.

Di seguito si riporta il disciplinare di produzione con le modifiche proposte. 

Il nome della denominazione è modificato in “Colli Bolognesi Pignoletto”

Art. 1 - Denominazione e vini

1 - La denominazione d'origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- “Colli Bolognesi Pignoletto” superiore,

- “Colli Bolognesi Pignoletto” frizzante;

- “Colli Bolognesi Pignoletto” spumante;

- “Colli Bolognesi Pignoletto” accompagnata dalla menzione “Classico”.

2 - La menzione “Classico” è riservata al vino tranquillo “Colli Bolognesi Pignoletto” ottenuto da uve raccolte nella tradizionale zona di origine più antica di cui all’art. 3, comma 2.

Art. 2 - Base ampelografica

1 - I vini denominazione d'origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” di cui all’art. 1, senza la menzione "Classico", devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Grechetto Gentile (localmente conosciuto con il nome Alionzina) per almeno l’85%; possono concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, di cui all'elenco della regione Emilia-Romagna delle varietà di vite per uva da vino.

2 - Il vino “Colli Bolognesi Pignoletto” accompagnato dalla menzione "Classico", deve essere ottenuto da uve e provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dal vitigno Grechetto Gentile (localmente conosciuto con il nome Alionzina).

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione, non aromatici, nella regione Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.

Art. 3 - Zone di produzione delle uve

1 - La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” comprende, in provincia di Bologna, l'intero territorio collinare situato nei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro e quello situato in parte nei comuni di Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Monterenzio; in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla località Olmetello,al km 100,600 della via Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in località Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed imbocca via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud-ovest attraversa Doccia e giunto in prossimità del km 27.800 segue verso nord il fosso affluente del fiume Panaro fino alla confluenza, risale per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del rio Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna in prossimità di c.la Colomba. Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimità di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone, prosegue lungo questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimità di Cà dei Maestri segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine comunale tra Monterenzio ed Ozzano Emilia, in prossimità di località S. Chierico, segue questo verso nord, raggiunge quello di S. Lazzaro in prossimità di San Salvatore di Casola e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (strada statale n. 9) da cui è iniziata la delimitazione.

2 - La zona di produzione delle uve per la produzione del vino della denominazione d'origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” designabile con la menzione “Classico” di cui all’art. 1, comma 2, comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro e Monteveglio della provincia di Bologna e in parte il territorio amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della provincia di Bologna e Savignano sul Panaro della provincia di Modena. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo sulla s.s. n. 569 dal confine comunale tra Casalecchio di Reno e Zola Predosa segue verso ovest la stessa statale attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano e Bazzano. Prosegue lungo la s.s. n. 569 in direzione sud-ovest sino a intersecare il confine provinciale tra i comuni di Bazzano e Savignano sul Panaro. Si inoltra nel territorio comunale di Savignano sul Panaro, percorre a sinistra la strada comunale via Monticelli in direzione sud-ovest sino a incontrare il rio Baldo. Lo percorre in direzione ovest-sud-ovest sino a incontrare il confine provinciale tra Savignano sul Panaro e Castello di Serravalle. Segue verso est il confine provinciale sino al punto in cui si incontrano i territori dei comuni di Savignano sul Panaro, Monteveglio e Castello di Serravalle. Segue il confine comunale in direzione sud-est tra Monteveglio e Castello di Serravalle fino a incrociare la strada comunale via Rio Marzatore che viene seguita verso sud-ovest sino a immettersi sulla strada vicinale di S. Michele imboccata e percorsa per intero raggiunge la strada provinciale n. 70 secondo tronco. Percorrendo tale strada provinciale verso ovest raggiunge l'incrocio con via Farne sulla quale procede fino alla località La Piana dove lascia la strada per proseguire lungo il confine provinciale tra Bologna e Modena fino a immettersi nella provinciale n. 70 in direzione est sino a incrociare la strada comunale via Tiola. Attraversato il ponte sul torrente Ghiaia prosegue su via Tiola per raggiungere l'incrocio con via Colline nella quale si immette e percorre sino al suo termine per poi proseguire nel crinale della collina per incrociare Via Parviano.

All'incrocio con via dei Calanchi, percorre quest'ultima in direzione sud-ovest congiungendosi con il confine comunale tra i comuni di Castello di Serravalle e Monteveglio; lungo tale confine in direzione sud in prossimità dell'incrocio tra via Ghirardini e via Barisella incontra il crinale delle colline sovrastanti la località Ducentola che segue sino a ridiscenderlo in località Canovetta. Prosegue verso valle lungo via Canovetta che in parte la attraversa fino a intersecare di nuovo il confine comunale, percorso il quale sino in località Bersagliera si immette nuovamente sulla strada provinciale n. 70 che percorre in direzione sud-est. Imbocca la strada provinciale n. 27 fino in località Zappolino per poi scendere lungo via Mulino, imbocca via S. Andrea, prosegue in direzione sud-ovest fino a incrociare il confine comunale di Monte S. Pietro. Prosegue lungo il confine di detto comune sino a Calderino dove attraversato il torrente Lavino, in località Fontanelle segue verso est il confine comunale di Zola Predosa sino a incrociare via Monte Capra, prosegue per via Tignano, includendo i vigneti inseriti nei fogli catastali numero sette, diciotto e diciannove del comune di Sasso Marconi, gira a sinistra giungendo in località Mongardino.

Prosegue sulla strada provinciale Mongardino verso sud-est sino a incrociare la s.s. n. 64 si percorre verso nord detta statale sino a incontrare a sinistra la via Rosa che percorsa in direzione ovest giunge alla chiesa parrocchiale dell'Eremo di Tizzano, prosegue per la via Tizzano sino a incontrare il confine comunale di Zola Predosa. Prosegue lungo detto confine verso nord sino a incontrare la strada statale n. 569 da cui è iniziata la delimitazione.

Art. 4 - Norme per la viticoltura

1 - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” devono essere quelle tipiche della zona di produzione, e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2 - I sesti di impianto ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono consentite solo le forme di allevamento a spalliera e cortina semplice o doppia cortina, con esclusione in ogni caso delle forme a raggi.

3 - È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

4 - Fatti salvi i vigneti esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare, che possono pertanto essere iscritti al relativo Schedario se in possesso dei requisiti sopraindicati, per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno 2500 viti.

5 - La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere i seguenti:

Tipologia

Prod. max uva ton/ha

Titolo alcol. vol. nat. min

“Colli Bolognesi Pignoletto” superiore

12

11

“Colli Bolognesi Pignoletto” frizzante

12

10

“Colli Bolognesi Pignoletto” spumante

12

9,5

“Colli Bolognesi Pignoletto” Classico

9

12

6 - Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

Tuttavia i limiti di resa previsti per il vino “Colli Bolognesi Pignoletto” con menzione Classico dovrà essere rispettato, fermo restando la possibilità di un supero di produzione del 20 % che potrà essere impiegato per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” senza tale menzione, se ne possiede le caratteristiche.

7 - La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata.

8 - La Regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela competente per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto”, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire di anno in anno di ridurre i limiti massimi di produzione di uva per ettaro e del titolo alcolometrico volumico naturale minimo, fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. 

Art. 5 - Norme per la vinificazione

1 - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

2 - Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” nonché le operazioni di imbottigliamento o di confezionamento devono essere effettuate nella zona di cui all'art. 3, punto 1.

3 - Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, unicamente per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” nelle tipologie “frizzante” e “spumante”, di cui all’art. 1, comma 1, è consentito che le operazioni di presa di spuma e di imbottigliamento o confezionamento siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio amministrativo del Comune di Bologna e del comune di Castelvetro di Modena della provincia di Modena.

4 - La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” non deve essere superiore a:

Tipologia

 Resa in vino finito prima delle elaborazioni

“Colli Bolognesi Pignoletto” superiore

70%

“Colli Bolognesi Pignoletto” frizzante

70 %

“Colli Bolognesi Pignoletto” spumante

70 %

“Colli Bolognesi Pignoletto” Classico

65 %

Qualora la resa uva/vino superi detti limiti ma non il 75% per le tipologie “Colli Bolognesi Pignoletto” superiore, “Colli Bolognesi Pignoletto” frizzante e “Colli Bolognesi Pignoletto” spumante l'eccedenza non avrà diritto alla a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” e potrà essere eventualmente riclassificata a IGP.

Per la tipologia con menzione “Classico”, qualora la resa uva/vino superi il limite del 70%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” Classico e potrà essere eventualmente riclassificata a “Colli Bolognesi Pignoletto” per una delle tipologie previste all’art. 1.

Oltre tali limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 6 - Caratteristiche al consumo

1 - I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto”, di cui all’art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Colli Bolognesi Pignoletto” superiore:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, caratteristico, armonico, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;

“Colli Bolognesi Pignoletto”frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: secco, caratteristico, armonico, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;

“Colli Bolognesi Pignoletto”spumante:

spuma: vivace, fine, persistente;

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: sapido, caratteristico, armonico;

elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 gr/l;

“Colli Bolognesi Pignoletto”con menzione “Classico”:

colore: giallo più o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: fine, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l sino ad un titolo alcolometrico volumico totale di 13,00% vol.; sono consentiti ulteriori 0,2 g/l di zuccheri riduttori residui per ogni 0,10% vol. di alcol totale eccedenti il titolo alcolometrico volumico totale di 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

2 - In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” può rilevare lieve sentore di legno.

3 - Nella tipologia “Colli Bolognesi Pignoletto” frizzante prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura.

4 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” con menzione “Classico” può essere immesso al consumo a partire dal 4 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

5 - È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7 - Etichettatura

1 - Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezione» e similari.

2 - È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

3 - Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle norme comunitarie e nazionali.

4 - Per i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto”, è consentito l'uso della menzione «vigna», alle condizioni previste dalle norme vigenti.

5 - Nella tipologia frizzante prodotta tradizionalmente con fermentazione in bottiglia, è obbligatorio riportare nell’etichettatura la dicitura «rifermentazione in bottiglia».

Art. 8 - Confezionamento

1 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionalmente usata nella zona, con esclusione della “dama”, nelle capacità previste dalla normativa vigente.

2 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” Frizzante deve essere confezionato in bottiglie, nelle capacità previste dalle disposizioni di legge, chiuse con tappo di sughero o altre chiusure previste dalla normativa vigente. È consentito l’uso del tappo «a fungo», di sughero o altra sostanza ammessa ad entrare in contatto con gli alimenti, pieno (tipo «elastomero»), tradizionalmente utilizzato nella zona, trattenuto da fermaglio o spago con eventuale capsula di copertura di altezza non superiore a 7 cm.

3 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Bolognesi Pignoletto” Spumante deve essere confezionato in bottiglie delle seguenti capacità in litri 0.375, 0,750 1,500 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000, chiuse con tappo a fungo di sughero o in materiale sintetico ammesso, pieno (tipo «elastomero»), trattenuto da fermaglio o spago e capsulone. 

4 - In deroga ai precedenti commi per i vini non riportanti la menzione «vigna», è consentito anche l'uso del tappo a vite a capsula integrata per le bottiglie di capacità fino a lt 0,75. 

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio, chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda presso il Servizio Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie, nonché sul sito ER Agricoltura.

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