n.366 del 31.12.2014 periodico (Parte Seconda)

Decisione di screening concernente il progetto di impianto di recupero e riciclaggio di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presentato dalla ditta Sani 2000 srl, di Formello (RM). Progetto localizzato nella lottizzazione artigianale-industriale "Dallas Uno" in Via Vito Montanari, Comune di Lugo. Autorità competente: Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - Ravenna

L’autorità competente Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna, comunica la deliberazione relativa alla procedura di screening concernente il progetto di impianto di recupero e riciclaggio di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presentato dalla ditta Sani 2000 srl.

Il progetto è localizzato nella lottizzazione artigianale-industriale "Dallas Uno" in Via Vito Montanari, Comune di Lugo.

Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) del comune di Lugo e della provincia di Ravenna.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18/5/1999, n. 9, l’autorità competente Provincia di Ravenna, con deliberazione Giunta Provinciale n. 262 del 26/11/2014 ha assunto la seguente decisione:

1) di assumere la decisione di assoggettare il progetto preliminare di Sani 2000 srl per il progetto di recupero e riciclaggio di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) nella lottizzazione artigianale-industriale "Dallas Uno" in Via Vito Montanari, Comune di Lugo ad ulteriore procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale prevista dalla legge regionale n. 9/1999 e dal decreto legislativo n. 152/2006, in quanto il progetto non è al momento compatibile con gli strumenti urbanistici comunali e pertanto non risulta rispettato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett c) della L.R. n. 9/1999 per cui alla domanda è da allegarsi "una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica". Non è pertanto possibile procedere con ulteriore istruttoria e lo screening dovrà avere come esito, in ossequio a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lett. c) della L.R. n. 9/1999: "accertamento della necessità di assoggettamento del progetto, se esso ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, alla procedura di V.I.A. [...]". Tutto ciò in quanto il progetto, riguardando un'attività di gestione rifiuti, si configura ai sensi dell'art. 208, comma 6, del Dlgs n. 152/2006 attività di pubblica utilità e pertanto ai sensi dell'art. 17 commi 2 e 5 entro il procedimento di VIA, qualora lo stesso avesse esito positivo, è possibile ottenere variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica comunale. È data comunque facoltà al proponente di sottoporre il progetto a nuova procedura di screening una volta ottenuta preliminarmente all'attivazione della procedura stessa la compatibilità agli strumenti urbanistici comunali vigenti;

2) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (euro cinquecento//00) ai sensi dell’articolo 28 della Legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale 15/7/2002, n. 1238;

3) di incaricare la dirigente del Settore Ambiente e Territorio a dare corso agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della L.R. n. 9/1999 relativamente agli obblighi di comunicazione e pubblicazione.

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