n.363 del 07.12.2022 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al "Progetto di modifica, potenziamento e inserimento cod. EER 17.03.02 impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi", localizzato nel comune di Santarcangelo di Romagna (RN), proposto da Eco.S Srl.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE, CRISTINA GOVONI

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “modifica, potenziamento e inserimento cod. EER 17.03.02 impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi”, localizzato nel comune di Santarcangelo di Romagna (RN) proposto da Eco.S S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. ad impianto pienamente in funzione, dovranno essere svolte due campagne (maggio-giugno e novembre-dicembre) di monitoraggio post-operam del livello di pressione sonora cagionato da tutte le lavorazioni attive presso il sito in esame. A tal proposito, dovranno essere eseguite misure fonometriche puntuali tenendo soprattutto conto dei due ricettori più vicini all’impianto. I risultati dovranno essere presentati ad ARPAE ed al Comune di Santarcangelo di Romagna;

2. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere necessarie alla gestione e stoccaggio del nuovo rifiuto (codice EER 17.03.02), la certificazione di regolare esecuzione delle opere;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Eco.S S.r.l., al Comune di Santarcangelo di Romagna e all'ARPAE di Rimini;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina