n.349 del 31.10.2018 periodico (Parte Seconda)
Approvazione schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia Autonoma di Trento per l'attività del Centro di Protonterapia di Trento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti e richiamati:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale prevede, all’art. 8 sexies comma 8, che il Ministro della Salute, d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, con apposito decreto definisce i criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in Regioni diverse da quella di residenza; nell’ambito di tali criteri le Regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna Regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;
- l’art. 19 del Patto per la Salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, il quale dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all’ambito territoriale regionale;
- l’art. 9 comma 3 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014, che conferma i contenuti del predetto articolo 19 del Patto per la Salute 2010- 2012;
- l’art. 1, c. 576, della L. 28 dicembre 2015, n. 28 (legge di stabilità 2016), il quale – modificando l’art. 15, c. 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) – ha previsto che a decorrere dall’anno 2016 le Regioni stipulino accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale ai sensi dell’art. 19 del Patto per la Salute 2010-2012;
- l’art. 1 comma 577 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che prevede che le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applichino ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipulato con le strutture sanitarie, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione;
- la propria deliberazione n. 1161/2012 recante il recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 10 febbraio 2011 sul documento di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro, secondo il quale il trattamento dei tumori costituisce una priorità di intervento del Servizio Sanitario Nazionale; nel capitolo “Rinnovo tecnologico delle attrezzature”, nella parte 4.5 dedicata alla Radioterapia vengono riconosciute, accanto alla Radioterapia convenzionale, le “Tecniche speciali”(punto 4.5.4) praticate in Centri di standard tecnologici più elevati, citando per la protonterapia il costituendo Centro di Trento;
- il DPCM del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017, che approva i nuovi livelli essenziali di assistenza nell'ambito dei quali sono previste, tra le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all’allegato 4, le prestazioni di protonterapia (o adroterapia) erogabili in ambito SSN limitatamente alle situazioni in cui sussistano le relative condizioni di erogabilità.
Considerato che:
- la protonterapia dal punto di vista clinico consiste in un trattamento radiante di precisione effettuato con particelle pesanti (protoni) rivolto a pazienti affetti da patologie tumorali selezionate sulla base di specifiche indicazioni cliniche; le caratteristiche fisiche dei fasci di protoni sono tali da poter rilasciare la dose con estrema precisione sul target, risparmiando i tessuti sani circostanti e consentendo di irradiare con estrema precisione e con dosi più elevate il tumore; la protonterapia è, pertanto, rivolta prevalentemente a patologie tumorali complesse e di difficile irradiazione o usualmente poco rispondenti alle tecniche tradizionali o dove il risparmio dei circostanti tessuti sani, particolarmente delicati, è di vitale importanza;
- l’articolo 64 del DPCM del 12 gennaio 2017 (Norme Transitorie e finali) prevede che le prestazioni e le relative condizioni di erogabilità di cui all’allegato 4, possano entrare in vigore solo alla data di approvazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle tariffe massime, ad oggi ancora non emanato;
- la Provincia di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 9 settembre 2014, ha approvato le tariffe relative ai trattamenti protonterapici e ha stabilito, nelle more dell’inserimento di queste prestazioni nei LEA, di riservare i trattamenti di protonterapia ai pazienti iscritti al Servizio Sanitario Provinciale e residenti nella provincia di Trento da almeno 3 anni, disponendo che l’erogazione di tali trattamenti ai pazienti assistiti da altre regioni possa essere effettuato solo previo assenso dell’addebito da parte della Regione/ASL di appartenenza;
- va garantita ai cittadini residenti in Emilia-Romagna l'erogazione delle prestazioni di protonterapia da parte del Centro di Trento, stipulando con la Provincia Autonoma di Trento apposita convenzione come definita nello schema allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto opportuno stabilire, in accordo col DPCM 12/1/2017, che l'accesso ai trattamenti di protonterapia dei pazienti residenti nella Regione Emilia-Romagna, di regola erogati in regime ambulatoriale, debba avvenire previa prescrizione specialistica;
Ritenuto altresì opportuno che la prescrizione sia accompagnata da autorizzazione da parte della Radioterapia pubblica regionale presso la quale è in cura il paziente, convalidata dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda di appartenenza di tale Radioterapia, recante l’attestazione della effettiva sussistenza delle condizioni di erogabilità previste dal DPCM 12/1/2017;
Considerato che:
- le tariffe di remunerazione delle prestazioni sono quelle determinate dalla Provincia Autonoma di Trento, con la citata deliberazione n. 1524/2014, con un abbattimento del 20%; la regolazione dell'addebito avviene attraverso il sistema della fatturazione diretta nei confronti dell'Azienda USL di residenza del paziente;
- in caso di emanazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza specialistica la convenzione di cui al presente atto verrà a cessare;
Visti e richiamati:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale“ e successive modifiche, e nello specifico l’art. 1 comma 2, lettera m) di tale norma che esprime il principio ispiratore di leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato, attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 2344 del 21/12/2016 recante “Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modifiche, per quanto applicabile;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 93 del 29 gennaio 2018 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 106/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2123/2016, n. 3/2017, n. 161/2017, n. 578/2017 relative alla riorganizzazione dell’Ente Regione e alle competenze dirigenziali;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione, nei confronti dei cittadini residenti in Emilia-Romagna, delle prestazioni di terapia protonica da parte del Centro di Protonterapia di Trento di cui all'Allegato parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare alla sottoscrizione della convenzione di cui si tratta, il Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
3. di stabilire che l’accesso avvenga tramite prescrizione del SSN, accompagnata da autorizzazione da parte della Radioterapia pubblica regionale presso la quale è in cura il paziente, convalidata dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda di appartenenza di tale Radioterapia, recante l’attestazione della effettiva sussistenza delle condizioni di erogabilità previste dal DPCM 12/01/2017, sulla base delle indicazioni cliniche di inclusione riportate nell’allegato al presente atto; tale autorizzazione darà titolo all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento a regolarne l’addebito attraverso il sistema della fatturazione diretta nei confronti dell’Azienda USL di residenza del paziente. Nulla è dovuto in caso di erogazione a pazienti emiliano-romagnoli senza la preventiva autorizzazione di cui al presente paragrafo;
4. di disporre che venga attivato da parte della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare un monitoraggio costante dei risultati della convenzione che si approva con il presente provvedimento tramite appositi indicatori di attività;
5. di disporre la cessazione della convenzione oggetto del presente provvedimento in caso di emanazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza specialistica di cui all’articolo 64 del DPCM 12/1/2017;
6. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.