n.240 del 08.07.2020 periodico (Parte Seconda)

Direttiva ad ARPAE ad integrazione della delibera di Giunta regionale n. 1801/2005 relativamente agli impianti di depurazione del comparto agroalimentare di cui all'Allegato 2 della delibera di Giunta regionale n. 2773/2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– il D.Lgs. 27/01/1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

– il D.L. 28/09/2018, n. 109 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” ed in particolare l’art. 41 che ha introdotto disposizioni in materia di fanghi da depurazione;

– la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;

Atteso che ai sensi dell’art. 2, del citato Decreto, si intendono per fanghi i residui derivanti dai processi di depurazione:

1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 690;

2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto 1;

3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1 sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3;

Considerato che:

– la propria deliberazione n. 2773/2004 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura” al paragrafo IV punto 4, ha stabilito che, ferme restando le disposizioni di cui al successivo paragrafo V relative agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, è vietato l’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione prodotti da impianti di depurazione di acque di scarico autorizzati al trattamento di rifiuti ai sensi dell’allora vigente D.Lgs. n. 22/97;

– la propria deliberazione n. 1801/2005 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura", modificando la citata deliberazione n. 2773/2004, ha introdotto specifiche disposizioni per gli impianti di depurazione delle acque reflue industriali del comparto agroalimentare di cui all’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004 prevedendo anche la possibilità del trattamento di rifiuti;

Atteso che la predetta deliberazione:

– al fine di garantire continuità nella filiera di lavorazione / trasformazione dei prodotti agricoli del comparto agro-alimentare, con particolare riferimento agli aspetti della gestione e recupero degli scarti e dei rifiuti organici recuperabili derivanti dai settori produttivi dell’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004, ha individuato una lista positiva di rifiuti trattabili in impianti di depurazione delle acque reflue industriali a servizio dei predetti settori produttivi, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni ivi indicate;

– ha introdotto specifiche condizioni che devono essere rispettate ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione prodotti da impianti di depurazione dei settori agroalimentare dell’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004 qualora operino trattamento di rifiuti non ricompresi nella lista positiva di cui sopra;

– ha previsto che, per gli impianti di depurazione di settori diversi da quelli dell’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004, autorizzati al trattamento dei rifiuti, trovi applicazione, in ogni caso, il divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura introdotto dal Paragrafo IV – punto 4, della propria deliberazione n. 2773/2004;

Vista la nota prevenuta da ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (PG/2020/348543) con la quale si chiede di individuare un criterio univoco ed omogeneo che, in presenza di impianti di depurazione di acque reflue industriali del comparto agroalimentare come indicati nell’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004 autorizzati anche al trattamento dei rifiuti, consenta di definire il limite quantitativo entro cui tale trattamento può essere autorizzato per un utilizzo in agricoltura dei fanghi prodotti dall’impianto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

Richiamate le seguenti disposizioni della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.:

– l'art. 15, comma 8, che individua l’agenzia quale modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni gestionali che spettano alla Regione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie;

– l'art. 15, comma 1, il quale prevede che nelle materie di cui sopra la Regione esercita attraverso le proprie strutture ordinarie le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, supporto alle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2015 non espressamente attribuite con la medesima legge ad altri enti;

– l'art. 16, commi 1 e 2, i quali prevedono che l'Agenzia istituita ai sensi della L.R. n. 44/1995 è ridenominata “Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia” (di seguito “ARPAE”) e che mediante la suddetta Agenzia la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale;

– l'art. 15, comma 11, ai sensi del quale la Regione coordina l’Agenzia al fine di realizzare l'esercizio unitario e coerente delle funzioni;

Atteso che i fanghi, secondo la definizione contenuta all’art. 2 del D.Lgs. 27/1/1992 n. 99 che disciplina le condizioni per il loro utilizzo in agricoltura, devono costituire “residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue”;

Rilevato che la giurisprudenza, seppur per fini diversi ed in altri contesti, per definire la natura di un impianto o la natura della risultante in caso di miscelazioni è ricorsa al criterio quantitativo (Cass. Pen. n.1870/2016 in cui si afferma che “In materia di tutela delle acque dall’inquinamento lo scarico da depuratore non ha propria differente caratteristica rispetto ai reflui convogliati: ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali devono essere ritenuti di natura mista ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque reflue urbane”; TAR Sardegna n. 688/2018 “In caso di miscelazione di rifiuti di diversa natura, il criterio da utilizzare per stabilire la natura della risultante è quello relativo al refluo quantitativamente prevalente”);

Ritenuto pertanto di chiarire - anche alla luce della giurisprudenza sopra riportata e al fine di garantire l’esercizio omogeno delle funzioni da parte dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – che l’attività di depurazione effettuata negli impianti del comparto agroalimentare di cui all’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004 deve essere prevalente rispetto a quella del trattamento di rifiuti effettuata nel medesimo impianto ai sensi della propria deliberazione n. 1801/2005 e pertanto i quantitativi delle acque reflue aziendali avviate a depurazione devono risultare superiori al 50% del totale trattato nell’impianto su base annua;

Visti:

– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

– la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

– il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

– la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente per oggetto: “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020–2022”;

Viste inoltre la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 e la propria deliberazione n. 1059 del 03 luglio 2018;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di chiarire, sulla base delle motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, in attuazione dell'art. 15, comma 11, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., al fine di garantire l’esercizio omogeneo delle funzioni da parte dell’Agenzia, che l’attività di depurazione effettuata negli impianti del comparto agroalimentare di cui all’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004, deve essere prevalente rispetto a quella del trattamento di rifiuti effettuata nel medesimo impianto ai sensi della propria deliberazione n. 1801/2005 e pertanto i quantitativi delle acque reflue aziendali avviate a depurazione devono risultare superiori al 50% del totale trattato nell’impianto su base annua;

3) di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza si provvederà ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

4) di trasmettere la presente deliberazione ad ARPAE e di pubblicarla nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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