n.155 del 26.05.2016 (Parte Seconda)

Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (UE) 1306/2013 in Regione Emilia-Romagna per l'anno 2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica i Regolamenti (CE) n. 73/2009, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014 e successivamente approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015)3530 del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 636 dell'8 giugno 2015;

Vista la deliberazione n. 1640 del 29 ottobre 2015 con la quale il predetto Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020 è stato riformulato nella Versione 2, allegata alla stessa deliberazione, approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015)9759 del 18 dicembre 2015 di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 10 dell’11 gennaio 2016;

Atteso che il citato Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede in particolare che:

  • in relazione agli obblighi di condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal nuovo Regolamento delegato e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013;
  • i Regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011, pur essendo abrogati a partire dal 1 gennaio 2015, continuano ad applicarsi al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Preso atto che con Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016 è stata approvata la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” con la specifica previsione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definiti dall’articoli 93 e 94 e dall’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, indicati nell’Allegato 1 allo stesso Decreto;

Atteso che il predetto Decreto ministeriale n. 3536/2016 prevede in particolare che:

- gli impegni di condizionalità e le relative sanzioni individuate nel Capo II dello stesso decreto si applicano ai beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai beneficiari dei pagamenti relativi agli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ai beneficiari che ricevono premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ai beneficiari dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, nonché alle superfici definite al comma 5 dell’articolo 3;

- i predetti impegni e sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

- ai beneficiari di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano gli impegni di cui al Capo II del medesimo decreto e le relative sanzioni, a norma dell'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 640/2014, sono invece stabilite dal Regolamento (CE) n. 1122/2009;

- per il 2016 le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento della proporzione, a livello nazionale, tra pascoli permanenti e superficie agricola totale di cui all’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1122/2009, così come stabilito dall’articolo 37 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e declinato nell’Allegato 8 dello stesso Decreto ministeriale n. 3536/2016;

Preso atto che l’articolo 22 del citato Decreto ministeriale n. 3536/2016 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specifichino l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’articolo 3 e dell’Allegato 1 del Decreto medesimo;

Considerato che appare opportuno completare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, già stabiliti dal già citato Decreto ministeriale n. 3536/2016, con le disposizioni e le conseguenti specifiche tecniche vigenti nel territorio regionale, allo scopo di costituire il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità per l’anno 2016;

Ritenuto, a tal fine, di elaborare un apposito Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono riportati anche gli atti regionali ed alcune disposizioni tecniche che completano quanto già stabilito nel citato Allegato 1 del Decreto ministeriale n. 3536/2016;

Ritenuto, altresì, di approvare un apposito Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, in riferimento all’impegno di mantenimento della proporzione, a livello nazionale, tra pascoli permanenti e superficie agricola totale come richiamato nell’Allegato 8 del Decreto ministeriale n. 3536/2016;

Rilevato che, in applicazione dell’articolo 22, comma 2 del Decreto ministeriale n. 3536/2016, le predette disposizioni regionali sono state trasmesse al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali il quale ha espresso parere di congruità con nota n. 10044 del 4 maggio 2016, acquisita agli atti del Servizio Agricoltura sostenibile della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca con protocollo numero PG/2016/0326849 del 5 maggio 2016;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 37 comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- la deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

a voti unanimi e palesi,

delibera:

  1. di completare con le disposizioni normative e tecniche vigenti nel territorio regionale l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’anno 2016, già stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell’Allegato 1 del Decreto ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
  2. di approvare, per le finalità di cui al punto precedente, un apposito Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto - in cui sono riportati anche gli atti regionali ed alcune specifiche tecniche che integrano quanto già stabilito nell’Allegato 1 del sopracitato Decreto ministeriale n.3536/2016;
  3. di approvare altresì l’Allegato 2 - parte integrante e sostanziale del presente atto - in riferimento all’impegno di mantenimento della proporzione, a livello nazionale, tra pascoli permanenti e superficie agricola totale come richiamato nell’Allegato 8 del Decreto ministeriale n. 3536/2016;
  4. di stabilire che il nuovo regime di condizionalità si applica ai beneficiari definiti al comma 2 e 3 dell’articolo 1 ed alle superfici di cui al comma 5 dell’articolo 3 del Decreto ministeriale n. 3536/2016;
  5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
  6. di prevedere che qualsiasi modifica o integrazione che incida sull’assetto delle disposizioni regionali in materia di condizionalità sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina