n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)
Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di "Modifica di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" da realizzarsi presso l'impianto posto in comune di Montecchio Emilia, Strada per San Polo d'Enza, n. 76. Proponente: Violi Metalli Srl
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di fare proprio il parere contenuto nella relazione istruttoria redatta da ARPAE, inviata alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. PGRE/7598/2017 del 26/6/2017, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG/2017/470750 del 26/6/2017 e allegato alla presente delibera; tale relazione costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;
b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999, dalla procedura di V.I.A., l'intervento proposto dalla ditta Violi Metalli srl, relativo al progetto di progetto denominato “Modifica di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi” da realizzarsi presso l’impianto posto in comune di Montecchio Emilia, Strada per San Polo d’Enza, n. 76, in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. l'intervento di modifica dell’impianto esistente dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (screening);
2. come richiesto dal Comune di Montecchio Emilia, considerato il notevole incremento dei transiti di mezzi pesanti connesso alla modifica in progetto, i percorsi di tali mezzi non dovranno interessare il centro abitato di Montecchio, ma utilizzare la viabilità esterna al centro abitato(S.P.12 esclusivamente nella zona sud del centro abitato – tangenziale est - ed S.P. 67 per il raggiungimento della S.S.9 e del casello autostradale, accesso alla zona industriale-artigianale mediante via Galvani);
3. vista anche la collocazione entro elementi della Rete ecologica provinciale e comunale, si chiede di implementare la fascia verde perimetrale incrementandone lo spessore, completando gli impianti vegetazionali già presenti con particolare riferimento al lato ovest dell’impianto prospiciente il rio “Canalina di Pozzoferraio”;
4. dovrà essere periodicamente manutenuta la pavimentazione su tutta l’area dell’impianto interessata da deposito dei rifiuti e dei materiali prodotti al fine di evitare infiltrazioni delle acque meteoriche;
5. le attività di recupero di rifiuti dovranno essere svolte nel pieno rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., sia dal punto di vista dei quantitativi massimi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero, sia in termini di tipologie di attività di recupero a cui tali rifiuti possono essere sottoposti, sia in riferimento ai requisiti previsti;
6. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti tramite controllo radiometrico eseguito da apposita strumentazione e con personale appositamente formato coerentemente al D. Lgs. 100/2011 e dal Regolamento UE n. 333/2011;
7. i rifiuti con codice CER 120199 – rifiuti non specificati altrimenti, relativamente alle tipologie 3.1 e 3.2 dell’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5/2/1998 devono consistere esclusivamente in cascami di lavorazione e devono essere conformi ai citati punti;
8. le attività di recupero R4 ed R13 e lo stoccaggio delle materie ottenute dalle operazioni di recupero devono avvenire, rispettivamente, nelle aree individuate nella planimetria generale allegata al progetto e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro;
9. tutti gli scarti non recuperabili provenienti dall’attività di gestione rifiuti devono essere temporaneamente depositati e stoccati in appositi contenitori, che devono essere gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art.183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/06 e conferiti ad impianti autorizzati;
10. i rifiuti sottoposti ad operazione di recupero R13 devono essere esclusivamente avviati verso altri impianti autorizzati per operazioni diverse da R13 e nel rispetto dell’art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998;
11. la Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
12. l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento delle sorgenti previste o la variazione delle condizioni dell’area di contorno dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
13. deve essere eseguito, entro 30 gg dall’avvio della attività da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori sensibili attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti, con verifica diretta dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso i recettori abitativi individuati; tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi e orari più gravosi, ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine; le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall’allegato B al DM 16/03/98; dovrà essere misurato il livello differenziale massimo: nell’orario, nel giorno e nelle condizioni di maggiore disturbo, ovvero di minimo livello residuo e massimo livello ambientale; i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine; nel caso in cui le suddette verifiche strumentali riscontrassero superamenti, la ditta dovrà, nella stessa relazione di presentazione dei risultati, includere proposte di bonifica e mitigazione acustica per la riduzione della rumorosità emessa;
14. in riferimento all’abitazione strettamente connessa all’attività produttiva, dovranno comunque essere adottate tutte le misure per minimizzare l’esposizione al rumore dei residenti, nonché per garantire determinati livelli sonori all'interno degli ambienti abitativi, anche attraverso interventi sull'edificio stesso (requisiti acustici); resta comunque inteso che occorre prevedere il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali qualora venisse a cadere il presupposto fondamentale della connessione attività produttiva/abitazione pertinenziale (es. abitazione ceduta a terzi);
15. considerata la presenza nelle vicinanze dello stabilimento di una linea di Media Tensione, occorre richiedere al gestore della rete il calcolo della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) relativo alla sopracitata linea; dovrà essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico evitando comunque nella porzione di area aziendale interessata dalla Distanza di Prima Approssimazione (DPA) la permanenza di persone superiore alle quattro ore al giorno;
16. resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in progetto dovranno essere acquisiti e/o adeguati presso le Autorità competenti tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge; in particolare dovrà essere adeguata l’Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da ARPAE SAC di Reggio Emilia con atto DET-AMB 2016/1308 del 04/05/2016, per quanto concerne le attività di recupero rifiuti esercitate in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06, secondo quanto previsto dal progetto presentato;
c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/07/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla Struttura ARPAE all'avvio del procedimento;
d) di trasmettere la presente delibera al proponente Violi Metalli srl, al SUAP del Comune di Montecchio Emilia, all’ARPAE SAC di Reggio Emilia, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Montecchio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia, all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po e al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale;
e) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
f) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente provvedimento di verifica (screening).