n.16 del 16.01.2014 (Parte Seconda)
Disposizioni transitorie in merito al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DPR 290/2001 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2929/2001 e n. 1120/2008, nelle more dell'istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, ai termini del D.Lgs n. 150/2012
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la direttiva 2009/128/CE che definisce il quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi e assegna agli Stati Membri il compito di garantire l’implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo n. 150/2012 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” ed in particolare l’art. 6 laddove prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
Rilevato che detto Piano d’azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - non ancora adottato - oltre a definire gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, dovrebbe definire i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:
a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti;
b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
c) le modalità di valutazione;
d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni;
Rammentato che, precedentemente all’approvazione del citato decreto legislativo n. 150/2012, le autorizzazioni all’acquisto e all’impiego, nonché alla vendita, erano rilasciate ai sensi del DPR n. 290/2001, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, le cui disposizioni agli articoli 27, 24 comma 3, nonchè agli articoli 23 e 26 fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5 e 9, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2012, sono abrogate;
Rilevato che con propria deliberazione n. 2929/2001, si provvedeva ad individuare quali autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DPR n. 290/2001, il Sindaco, i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende U.S.L al rilascio del certificato dell'abilitazione alla vendita, secondo l’art. 23, comma 1 del decreto sopraccitato e, quali autorità competenti al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto e all’utilizzo, ai sensi dell'art. 25, comma 1 e art. 26 comma 1 del medesimo decreto, le Amministrazioni provinciali;
Atteso che con la propria deliberazione n. 1120/2008 erano state approvate le disposizioni per la formazione e per il rilascio e il rinnovo delle predette certificazioni;
Tenuto conto che il decreto legislativo n. 150/2012 nell’individuare la Regione quale autorità responsabile del sistema di formazione e del rilascio delle certificazioni per gli utilizzatori professionali, per i distributori e per consulenti, prevede che detto sistema deve essere istituito entro il 26 novembre 2013, sulla base di quanto definito nel Piano nazionale soprarichiamato allo stato non ancora adottato;
Considerato che gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull’impiego di prodotti fitosanitari devono essere in possesso dei nuovi certificati previsti per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni all’acquisto e all’utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all’attività di consulente, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 150/2012 a decorrere dal 26 novembre 2015;
Rilevato che il decreto legislativo n. 150/2012 all’art. 26 “Abrogazioni disposizioni transitorie” abroga le disposizioni di cui al DPR n. 290/2001, relative alla formazione e alle modalità di certificazioni sopra esposte ed in particolare gli articoli 27, 24, comma 3, gli articoli 23, 26, fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5 e 9, comma 4;
Atteso che nel 2013 in regione Emilia-Romagna sono stati richiesti circa 80 certificati di rilascio alla vendita di prodotti fitosanitari e altrettanti di rinnovo alcuni dei quali ancora in corso di espletamento e si prevedono analoghe richieste per il 2014, mentre per quanto riguarda le autorizzazioni all’impiego e all’utilizzo, sempre nel 2013, sono stati richiesti circa 1.300 nuovi rilasci e oltre 2.000 rinnovi, mentre nel 2014 si stima che saranno oltre 10.000 le autorizzazioni da rinnovare;
Rilevato altresì che alla data del 26 novembre 2013 le certificazioni sono state concesse secondo la disciplina previgente ed i criteri previsti dalle proprie deliberazioni n. 2029/2001 e n. 1120/2008 soprarichiamate;
Considerato che:
- il citato decreto legislativo n. 150/2012 prevede agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4 di fare salve fino alla loro scadenza le abilitazioni alla vendita e rispettivamente le autorizzazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del DPR n. 290/2001, ma non prevede alcuna norma transitoria per le certificazioni scadute o per quelle in scadenza nel corso dei prossimi mesi che non trovano possibilità di rinnovo prima dell’istituzione del sistema di formazione e del rilascio delle stesse per gli utilizzatori professionali, per i distributori e per i consulenti;
- il citato decreto legislativo n. 150/2012 non prevede inoltre alcuna norma transitoria per le nuove certificazioni richieste prima dell’istituzione del citato sistema di formazione;
- l’attuale situazione di vuoto normativo rischia di creare difficoltà serie per l'attività produttiva e professionale delle imprese agricole e in generale di tutti gli operatori del settore che devono essere messi in condizione di operare, nelle more dell’adozione del Piano di azione nazionale;
Considerato inoltre che:
- le norme vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2012, ivi comprese le proprie deliberazioni n. 2929/2001 e n. 1120/2008, sono coerenti con la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- nelle more dell’adozione del Piano nazionale, previsto dal citato art. 6 del decreto legislativo n. 150/2012, è necessario fare salve le disposizioni di cui agli articoli 23, 26 e 27 del citato DPR n. 290/2001, ancorché abrogate, al fine di garantire il rilascio ed il rinnovo delle certificazioni;
- le certificazioni sia all’acquisto che alla vendita, in base al DPR n. 290/2001 e al decreto legislativo n. 150/2012 hanno validità di cinque anni, sia per quanto attiene il primo rilascio, sia per quanto attiene il rinnovo e che in base all’art. 8, comma 5, ed all’art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2012 sono fatte salve fino alla loro scadenza le certificazioni rilasciate ai sensi del DPR n. 290/2001 e successive modificazioni;
Ritenuto infine di attendere l’approvazione del provvedimento di adozione del Piano d’azione nazionale per istituire a livello regionale un sistema per la formazione e per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, per i distributori e per i consulenti a termini del decreto legislativo 150/2012;
Sentita la Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatoria in merito ai contenuti del presente atto deliberativo;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l'art. 37, comma 4;
Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di disporre che, nelle more dell’adozione e attivazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari così come previsto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 150/2012 e dell’istituzione del nuovo sistema per la formazione, il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto e all’impiego, nonché dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari continuano ad effettuarsi conformemente a quanto previsto dalle proprie deliberazioni n. 2929/2001 recante“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (DPR 23-3-01 N290): norme di attuazione regionale alle discipline regolamentari nazionali.” e n. 1120/2008 avente per oggetto “ Disposizioni per la formazione per il rilascio e il rinnovo dell’abilitazione alla vendita e dell’autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari in agricoltura”;
2. di confermare altresì che la validità delle predette autorizzazioni e certificazioni di abilitazione è fatta salva fino alla loro scadenza, sia per quanto attiene il primo rilascio, sia per quanto attiene il rinnovo;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.