n.120 del 17.04.2019 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento in via provvisoria con prescrizioni struttura sanitaria privata denominata Bianalisi S.P.A. Punto Prelievi - Via Che Guevara n.2/G - Reggio Emilia

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
  • n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
  • n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
  • n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;
  • n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
  • n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
  • n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
  • n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
  • n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

Vista la domanda di accreditamento istituzionale per l’attività di specialistica ambulatoriale, del 9/8/2018 e la successiva integrazione del 30/10/2018, pervenute al Servizio Assistenza territoriale e ivi conservate, presentate dal Legale rappresentante della Società Bianalisi S.p.a. con sede legale in Lissone (MB), per la struttura sanitaria privata denominata Bianalisi S.p.a. Punto Prelievi, sita in via Che Guevara n.2/G, Reggio Emilia, per l’attività di Punto prelievi;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità della struttura Bianalisi S.p.a. Punto Prelievi, Reggio Emilia, redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2019/2430 del 22/1/2019, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante l’attività di Punto prelievi, è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali per l’accreditamento delle strutture ambulatoriali monospecialistiche (DGR 1943/2017);

- requisiti specifici delle strutture di Cure primarie (DGR 221/2015);

- requisiti relativi alla Funzione di governo della formazione (selezione DGR 1332/2011);

per quanto applicabili all’attività indicata nella domanda della struttura;

Preso atto che con la relazione motivata sopracitata è stata espressa una valutazione favorevole all’accreditamento in via provvisoria della struttura sanitaria privata denominata Bianalisi S.p.a. Punto Prelievi, sita in via Che Guevara n.2/G, Reggio Emilia, per l’attività di Punto prelievi con la seguente prescrizione da ottemperare entro 30 giorni dalla data di adozione del presente atto:

- non possono essere utilizzate all’interno del Punto prelievi per l’effettuazione dell’attività di prelievo le figure professionali ostetriche (erroneamente indicate nell’elenco personale come in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Ostetricia), in quanto la pratica di prelievo può essere effettuata da tali figure solamente come attività accessoria, propedeutica e preliminare strettamente connessa all’attività principale dell’ostetrica, come individuato dal proprio profilo professionale;

Considerato che si ritiene necessario che la struttura fornisca, entro il tempo stabilito (30 giorni dalla data di adozione del presente atto), evidenza del superamento della criticità evidenziata, con opportuna documentazione che la stessa Agenzia sanitaria e sociale regionale valuterà riservandosi di procedere alla successiva valutazione sul campo;

Ritenuto di poter procedere alla concessione dell’accreditamento in via provvisoria, sulla base dell’esame unicamente documentale svolto dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, dando mandato alla stessa di effettuare entro i prossimi diciotto mesi, una visita di verifica sul campo, per accertare l’avvenuto adeguamento della prescrizione e per esaminare il volume di attività svolto e la qualità dei suoi risultati, al fine della conferma dell’accreditamento concesso;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 122/2019;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria privata denominata Bianalisi S.p.a. Punto Prelievi, sita in via Che Guevara n.2/G, Reggio Emilia, l’accreditamento in via provvisoria, per l’attività di Punto prelievi, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso;

2. di concedere l'accreditamento in via provvisoria di cui al punto precedente, con la seguente prescrizione:

- non possono essere utilizzate all’interno del Punto prelievi, per l’effettuazione dell’attività di prelievo, le figure professionali ostetriche (erroneamente indicate nell’elenco personale come in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Ostetricia), in quanto la pratica di prelievo può essere effettuata da tali figure solamente come attività accessoria, propedeutica e preliminare strettamente connessa all’attività principale dell’ostetrica, come individuato dal proprio profilo professionale;

prescrizione a cui ottemperare entro 30 giorni inviando, alla stessa Agenzia sanitaria e sociale regionale, la dichiarazione di non utilizzo, all’interno del Punto prelievi, di tali figure professionali per l’effettuazione dell’attività di prelievo;

3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro il tempo stabilito e di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l’accertamento sul campo del rispetto della prescrizione data e del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

4. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 3. comporta la revoca dell’accreditamento temporaneamente concesso;

5. l’accreditamento di cui al punto 1. decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale; in attuazione di quanto stabilito dallo stesso articolo della l.r. 34/1998 e s.m., l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

9. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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