n.141 del 04.06.2026 (Parte Seconda)
Approvazione dei criteri e delle procedure per la presentazione delle domande di indennizzo per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 nei territori della regione Emilia-Romagna - Articolo 1 ter del Decreto legge n. 63/2024 convertito dalla Legge n. 101/2024
Richiamati:
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ed, in particolare, gli articoli 3 e 37 concernenti le “Condizioni per l’esenzione”, e l’articolo 37 riguardante gli “Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo”;
- la Comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Richiamato altresì il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” ed in particolare:
- l’art. 12 “Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio” del D.L. n. 61/2023, secondo il quale:
- ai sensi del comma 1: “Le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’art. 5 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell’allegato 1 annesso allo stesso decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall’art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati”;
- ai sensi del comma 2: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.”;
- ai sensi del comma 4: “Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2 del presente articolo, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”;
- l’Allegato 1 che elenca i territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;
Richiamato, inoltre, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, riguardante “Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali”, l’art. 1 ter che ha modificato l’art. 20 sexies del citato D.L. n. 61/2023 come segue:
- al comma 3 è stata aggiunta la lettera i-bis) relativamente agli “interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell’art. 12 comma 4” (di seguito, denunce per danni causati da eventi franosi);
- al comma 3 è stata aggiunta la lettera i-ter) relativamente agli “interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102" (di seguito, denunce per danni causati dagli eventi alluvionali senza domanda unica PAC);
- è stato inserito il comma 3 quinquies ai sensi del quale:
- “... il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- “Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies”;
Visto il regime di aiuti, comunicato in esenzione, definito con decreto del MASAF n. 419026 dell’11 agosto 2023, in applicazione del Reg (UE) n. 2022/2472 e rubricato al n. SA.110072 dalla Commissione Europea, per il quale a seguito del trasferimento delle risorse alle regioni è stato successivamente attivato il catalogo SIAN-CAR n. 1011389 e la relativa misura attuativa n. 1503;
Visti altresì:
- il decreto del MASAF n. 439636 del 12 settembre 2024, con il quale:
- è stato approvato il riparto dei fabbisogni comunicati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulla disponibilità complessiva di euro 8.000.000 per l’anno 2024, ai sensi del comma 3-quinquies dell’art. 20-sexies del citato D.L. n. 61/2023;
- è stata disposta l’assegnazione alla Regione Emilia-Romagna dell’importo di euro 2.179.873,04;
- il decreto del MASAF n. 553471 del 21 ottobre 2024, con cui sono state impegnate e contestualmente liquidate, a favore delle regioni interessate, le somme assegnate con il decreto di riparto n. 439636/2024;
Atteso che, a seguito del trasferimento delle risorse, è stata attribuita alle regioni interessate anche la competenza in ordine all’utilizzo dei fondi e alla gestione dei procedimenti di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e successive modificazioni, per far fronte ai danni alle produzioni agricole derivanti dagli eventi alluvionali non risultati risarcibili mediante il Fondo mutualistico nazionale denominato “AgriCat” (di seguito “Fondo”) istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e gestito da AGRI-CAT S.r.l.;
Dato atto che AGRI-CAT S.r.l. ha trasferito alla Regione Emilia-Romagna tutte le denunce di danno ricevute e la relativa documentazione presentate al Fondo, specificando altresì le denunce per danni causati dagli eventi alluvionali senza domanda unica PAC, registrate al protocollo con i numeri 19/08/2024.0877035.E, 20/08/2024.0881144.E e 04/06/2025.0554753.E;
Vista la circolare Agea protocollo n. 54482 del 07/07/2025 “Istruzioni Operative n. 74.2025 - Istruzioni relative alle modalità per il pagamento del saldo a fronte di elenchi di liquidazione trasmessi da AgriCat relativamente agli indennizzi da erogare ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 100/2023 - Denunce di sinistro presentate ad AgriCat entro il 15/09/2023 ai sensi della circolare AgriCat n. 4 del 30 agosto 2023” ed, in particolare, il capoverso 2.2 “Taglio lineare” del paragrafo n. 2 “Controlli previsti sugli elenchi di liquidazione degli indennizzi da erogare ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 100/2023” ai sensi della quale alle denunce ricevute sono stati corrisposti indennizzi pari al 60,84% dell’importo ammesso;
Atteso che il riconoscimento massimo del 60,84% dell’importo ammesso, dovrà essere applicato anche alle domande di indennizzo trasferite alla Regione Emilia-Romagna relative alle denunce per danni causati dagli eventi alluvionali senza domanda unica PAC, in considerazione del fatto che le stesse riguardano i medesimi eventi alluvionali per i quali sono stati erogati da AGEA gli indennizzi relativi alle denunce presentate a valere sul Fondo;
Ritenuto, pertanto, di procedere con l’approvazione dei criteri e delle procedure di presentazione delle domande di indennizzo relative ai danni alle produzioni agricole vegetali causati sia dagli eventi franosi sia dagli eventi alluvionali, per le sole domande di denuncia presentate a valere sul Fondo senza domanda unica PAC, del maggio 2023, nella formulazione di cui agli Allegati 1 e 2 del presente atto;
Ritenuto, inoltre, nel caso in cui lo stanziamento attuale di euro 2.179.873,04 non risulti sufficiente a coprire il 100% degli importi indennizzabili, di disporre che si proceda in base alle risorse disponibili al riconoscimento proporzionale dei danni riconosciuti in esito all’istruttoria delle domande di indennizzo presentate alla Regione Emilia-Romagna;
Ritenuto, infine, di stabilire che eventuali ulteriori risorse che dovessero essere assegnate alla Regione Emilia-Romagna per le medesime finalità potranno essere destinate al riconoscimento degli eventuali importi residui, nel rispetto del limite massimo del 100% del contributo ammesso e comunque nei limiti delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”, come aggiornata dalla deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: Primo Aggiornamento”;
Viste altresì:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia - Romagna" e s.m.i. ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all' Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue, Alessio Mammi;
1. di approvare nelle formulazioni di cui agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, i criteri e le procedure per la presentazione delle domande di indennizzo relative ai danni alle produzioni agricole vegetali causati nei territori della Regione Emilia-Romagna nel maggio 2023 sia dagli eventi franosi sia dagli eventi alluvionali, per le sole domande di denuncia presentate a valere sul Fondo Agricat senza domanda unica PAC, che non sono risultati risarcibili dal Fondo stesso;
2. di disporre, nel caso in cui lo stanziamento attuale di euro 2.179.873,04 non risulti sufficiente a coprire il 100% degli importi indennizzabili, che si provveda al riconoscimento proporzionale dei danni riconosciuti in esito all’istruttoria delle domande di indennizzo presentate alla Regione Emilia-Romagna;
3. di stabilire che eventuali ulteriori risorse che dovessero essere assegnate alla Regione Emilia-Romagna per le medesime finalità potranno essere destinate al riconoscimento degli eventuali importi residui di cui al punto 2, nel rispetto del limite massimo del 100% del contributo ammesso e comunque nei limiti delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili;
4. di prevedere che alle domande di indennizzo trasferite alla Regione Emilia-Romagna relative alle denunce per danni causati dagli eventi alluvionali senza domanda unica PAC, sia riconosciuto l’importo massimo del 60,84% dell’importo ammesso;
5. di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nei criteri e procedure per la presentazione delle domande di indennizzo di cui agli Allegati 1 e 2, oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali modifiche ai termini fissati per la presentazione delle domande e per le fasi procedimentali, possano essere disposte con determinazione del Responsabile dell’Area Calamità e Aiuti Nazionali;
6. di disporre inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
7. di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.