n.121 del 08.05.2013 periodico (Parte Seconda)
Definizione dello stato fitosanitario del territorio della regione Emilia-Romagna realtivamente al batterio Pseudomonas syringae pv.Actinidiae (PSA. Anno 2013
IL RESPONSABILE
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 7 febbraio 2011, recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae”;
- la decisione di esecuzione della Commissione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae;
Considerato che il citato D.M. 7 febbraio 2011 stabilisce, tra l’altro, che i Servizi fitosanitari regionali:
- eseguano annualmente monitoraggi ufficiali (art. 3) volti ad accertare la presenza del batterio allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza (art. 5);
- adottino tutte le misure atte ad impedire la diffusione della malattia, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale (art. 7);
Preso atto:
- dei risultati dell’attività di monitoraggio effettuata relativamente alla presenza del batterio nel territorio regionale nel corso del 2012 e negli anni precedenti;
- del pericolo derivante dalla ulteriore diffusione della malattia alle produzioni di actinidia, con particolare riguardo al materiale di moltiplicazione;
- della necessità di definire lo stato fitosanitario del territorio regionale;
Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, in particolare l’art. 37;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il rinnovo dell’incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;
- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super al Servizio Fitosanitario;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di individuare, ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. 7 febbraio 2011, le “aree contaminate”, nelle quali è stata accertata la presenza del cancro batterico dell’actinidia, e le relative “zone di sicurezza”, consultabili sul sito internet www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario, link “Cartografia”, link “PSA”, link “Zone di sicurezza”;
3) di individuare, ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. 7 febbraio 2011, la “zona di contenimento” comprendente, nella provincia di Ravenna, parte dei territori dei comuni di Casola Valsenio, Brisighella, Cotignola, l’intero territorio comunale dei comuni di Castel Bolognese e Faenza, e nella provincia di Forlì-Cesena, parte del territorio del comune di Modigliana, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e consultabile sul sito internet: www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario, link “Cartografia”, link “PSA”, link “Zona di contenimento”;
4) che nella “zona di contenimento” di cui al precedente punto 3) è vietata l’attività vivaistica per la produzione e il prelievo di materiale di moltiplicazione del genere Actinidia, fatto salvo per le coltivazioni effettuate in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno tale da escludere efficacemente l’ingresso del batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (colture protette);
5) che, al di fuori della “zona di contenimento” e delle “zone di sicurezza” delle aree contaminate, i nuovi campi di produzione vivaistica di Actinidia, ai sensi del citato D.M. 7 febbraio 2011 e della citata decisione della Commissione 5 dicembre 2012 (Allegato II, punto 2, lett. e), devono distare almeno 500 metri da frutteti di actinidia e 4.500 metri da focolai attivi di PSA; tale distanza è ridotta a 50 metri quando la coltivazione è effettuata in coltura protetta;
6) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214, e dell’art. 11, comma 9, della L.R. 3/04.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi