n.374 del 30.12.2021 (Parte Seconda)

L.R. n. 12/2020, art. 16 e D.G.R. 772/2021. Ammissione delle domande e concessione aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero nel 2021 ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013. Primo provvedimento

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la L.R. del 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 (legge di stabilità regionale)” ed in particolare l’art. 16 “Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero”, con il quale - al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio – la Regione è autorizzata, per le campagne 2021 e 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

Considerato che il citato art. 16, della predetta L.R. n. 12/2020 prevede altresì:

- che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

- che con la medesima suddetta deliberazione siano altresì stabiliti la tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento;

- che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provveda l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21;

Visto il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, che prevede:

- l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'erogazione di un importo di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una “impresa unica” nell'arco di tre esercizi finanziari, innalzabile fino a Euro 25.000,00 da parte degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni stabilite all’art. 3 comma 3 bis del regolamento stesso;

- che gli aiuti “de minimis” siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa;

- che il periodo di tre esercizi finanziari venga determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;

- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti, che prevedono tra l’altro che, se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro ed il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari, cessa di applicarsi quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento stesso ed in particolare non è richiesta all’impresa interessata la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti nei tre esercizi finanziari;

Visti:

- il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

- il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che disciplina la definizione dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ed in particolare:

  • l’art. 2 che stabilisce che l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e che l’importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019;
  • l’art. 4, che stabilisce che ciascuna Regione, Provincia autonoma e altro ente presente sul territorio regionale o provinciale può concedere aiuti de minimis nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2 ed entro i limiti stabiliti nell’Allegato al decreto;

Viste le “Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN” redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 24 maggio 2021, n. 772 con la quale è stato disposto:

- di attivare per l’anno 2021 e 2022 l’intervento contributivo previsto dall’art. 16, della L.R. n. 12/2020 teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

- di affidare per gli anni 2021 e 2022, in applicazione di quanto previsto dal comma 4, dell’art. 16, della L.R. n. 12/2020, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi;

- di destinare all’intervento contributivo di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.500.000,00 per ciascun anno;

- di approvare lo schema di convenzione biennale (a valere per gli anni 2021 e 2022), nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, attraverso la quale disciplinare i rapporti fra Regione e AGREA;

- di approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per gli anni 2021 e 2022, nella formulazione riportata negli Allegati B e C, parte integrante e sostanziale della deliberazione, quale Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’anno 2021;

- di stabilire che il responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda con propri atti:

- a comunicare l’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute (nell’annualità 2021) al Servizio affari generali giuridici e finanziari che provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa in favore di AGREA a carico del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021 nonché alla liquidazione delle relative risorse secondo le modalità previste all’art. 2 dello schema di convenzione biennale di cui al punto 4);

- entro il 28 febbraio 2022 a completare l’adozione degli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari sulla base dell’elenco delle domande ammissibili;

Preso atto che la suddetta convenzione è stata sottoscritta, per la Regione, dal Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca e per AGREA dal proprio Direttore, (Rep. RPI 13/07/2021.0000472.U);

Atteso che il Programma Operativo prevede tra l’altro che:

- le domande di aiuto possano essere presentate a decorrere dal 1 giugno 2021 e fino alle ore 13.00 del 30 giugno 2021. Tale termine è stato prorogato alle ore 13.00 del 12 luglio 2021 con propria determinazione n. 12340/2021;

- le verifiche ed i controlli al fine della concessione degli aiuti, elencati al punto 7. del Programma medesimo, debbano essere effettuati da questo Servizio;

- entro il 28 febbraio 2022 il Responsabile di questo Servizio provveda, con proprio atto, all’ammissione delle domande di aiuto e alla relativa concessione o alla loro esclusione in relazione agli esiti dell’istruttoria;

Preso atto che la società incaricata, con determinazione dirigenziale n. 10339 del 1/6/2021, della gestione dell’applicativo informatico ha inviato a questo Servizio con nota:

  • prot. n. 10/08/2021.0723380.E, l’elenco delle 1472 domande dell’aiuto de minimis estratto dal Sistema operativo pratiche (SOP) dal quale risultano: ragione sociale dei richiedenti, data e ora di protocollazione della domanda;
  • prot. n. 26/10/2021.0990626.E, l’elenco delle 1472 domande con inclusa anche la superficie ammissibile, indicata nella colonna “SUP_DET” (minor valore fra richiesto, accertato gis, superficie ammessa dal quantitativo di seme);

Dato atto che con nostra nota prot. n. 28/10/2021.0999177.I è stato comunicato al Responsabile del Servizio affari generali giuridici e finanziari l’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute;

Atteso che il Responsabile del Servizio affari generali giuridici e finanziari con determinazione del 15/11/2021 n. 21698, in base al suddetto elenco, ha provveduto a:

- impegnare a favore dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, destinata alla concessione di aiuti de minimis di cui trattasi;

- imputare la predetta spesa di Euro 1.500.000,00 registrata al n. 10807 di impegno sul capitolo U18309 “Trasferimento all'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti de minimis concessi dalla regione alle imprese agricole per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 3 L.R. 31 luglio 2020, n.5)” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;

- liquidare in favore dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna la predetta somma in unica soluzione precisando che AGREA dovrà rendicontare alla Regione l'utilizzazione delle somme assegnate per l’attuazione dell’intervento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti con l’indicazione dell'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUAA, dei codici SIAN CAR e SIAN COR, dell’aiuto effettivamente pagato e della data del relativo pagamento;

Visti i verbali istruttori dei funzionari incaricati di questo Servizio del 29 settembre prot. n. 29/09/2021.0914235.I (estrazione del campione), del 26 ottobre prot. n. 26/10/2021.0992608.I (prima fase istruttoria e definizione importo unitario per ettaro) e del 15/12/2021 prot. n. 15/12/2021.1159289.I (verbale prima concessione)dai quali emerge che:

- è stato estratto il campione delle domande da sottoporre ai controlli previsti al punto 7, primo e secondo punto del terzo capoverso, dell’allegato B della citata DGR n. 772/2021 (74 richiedenti, pari al 5% delle domande pervenute);

- sono state effettuate su ciascuna domanda, tramite il sistema informatico, le verifiche previste al punto 7, primo paragrafo, dell’allegato B, della delibera n. 772/2021 a seguito delle quali è risultato che la superficie coltivata a barbabietola da zucchero complessivamente ammessa ad aiuto ammonta ad ettari 15.016,6818;

- è stato calcolato l’importo potenziale minimo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero in base al rapporto tra la somma destinata all’intervento (€ 1.500.000,00) ed il suddetto numero complessivo di ettari. È risultato un importo pari ad Euro 99,88(arrotondato per difetto) per ettaro;

- è stato definito l’importo di aiuto de minimis richiesto da ciascun beneficiario moltiplicando l’importo potenziale minimo di aiuto per ettaro per gli ettari ammessi per ciascun beneficiario;

- è stato formato l’elenco dei richiedenti non facenti parte del campione delle domande da controllare (1398 richiedenti) – al fine di consentire la concessione dell’aiuto agli stessi entro il 31 dicembre 2021 – e tale elenco è stato inviato con nota prot. n. 08/11/2021.1027784.I al Servizio competitività delle imprese agricole ed agroalimentari per il caricamento sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e la verifica della capienza necessaria, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii;

- per la domanda n. 4344682 è stato inviato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 per insussistenza dei requisiti di accesso all’aiuto; l’interessato ha presentato tramite il proprio legale osservazioni (Prot. 25.10.2021.0987054.E) con richiesta, motivata, di sospensione del procedimento di rigetto della domanda;

- il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, con nota prot. n. 30/11/2021.1104818.I, integrata con nota prot. n. 10/12/2021.1142699.I ed ulteriore integrazione nota prot. n. 14/12/2021.1153971.I ha restituito l’elenco con i seguenti esiti:

- n. 1391 beneficiari hanno diritto all’intero importo risultante dalla superficie ammessa, importo caricato sul Registro;

- n. 3 richiedenti (domande n. 4366590, n.4365215 e n. 4344669) dispongono di una capienza non sufficiente per la concessione dell’intero importo risultante dalla superficie ammessa, l’aiuto dovrà pertanto essere ridotto fino a concorrenza con la suddetta capienza;

- n. 1 richiedente (domanda n. 4347176) ha già raggiunto la capienza massima prevista ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 del Reg. (UE) 1408/2013 e dell’art. 3 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1407/2013 e non ha pertanto diritto all’aiuto;

- n. 2 richiedenti (domanda n. 4365221 e n. 4365233) hanno già raggiunto la capienza massima prevista ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e non hanno pertanto diritto all’aiuto;

Visti:

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 70 del 17 marzo 2020) - convertito con modifiche con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 - ed in particolare i commi 2-undecies e 3-quinquies dell’art. 78, che hanno apportato modifiche ed integrazioni all’art. 83, commi 3, lettera e) e 3 bis, del D.Lgs n. 159/2011;

- il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 che ha stabilito che le disposizioni antimafia limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei (e statali) per importi non superiori a 25.000 euro non si applicano fino al 31 dicembre 2021;

Preso atto che l’elenco delle domande ammesse (n. 1394) per le quali ad oggi sono terminate le previste verifiche è riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nel quale sono indicati per ciascun beneficiario, oltre al CUAA, l’importo dell’aiuto de minimis spettante, il codice identificativo della visura aiuti (VERCOR), i codici identificativi dell’aiuto (SIAN CAR) e della concessione (SIAN COR), rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti;

Ritenuto pertanto, in relazione all’istruttoria compiuta, di procedere con il presente atto, in applicazione del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. e della deliberazione di Giunta regionale n. 772/2021:

- a stabilire l’importo potenziale minimo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero, che in base al rapporto tra la somma stanziata per l’intervento (€ 1.500.000,00) ed il numero totale degli ettari ammissibili risultanti dalle domande (ha 15.016,6818) risulta pari ad Euro 99,88 (importo arrotondato per difetto);

- ad ammettere parzialmente ad aiuto le 3 domande per le quali dal Registro Nazionale Aiuti non risulta capienza sufficiente per concedere l’aiuto risultante in base alla superficie ammessa, come specificato nel verbale istruttorio prot. n.15/12/2021.1159289.I;

- ad ammettere complessivamente a contributo n. 1394 domande (1391 + 3) e di concedere ai richiedenti l’aiuto de minimis per la coltivazione della barbabietola da zucchero nel 2021, così come riportato nell’elenco allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che include anche le 3 domande parzialmente ammissibili;

- a non ammettere le domande indicate nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni indicate nel verbale istruttorio prot. n.15/12/2021.1159289.I;

Ritenuto altresì di provvedere con successivo provvedimento:

- ad ammettere o ad escludere le 74 domande sulle quali sono attualmente in corso i controlli a campione ed alla relativa concessione dell’aiuto spettante ai beneficiari, sulla base dell’esito di tali verifiche e previa consultazione del Registro Nazionale Aiuti;

- alla conclusione del procedimento relativo alla domanda n. 4344682, come sopra riportato;

- a definire l’importo dell’aiuto de minimis effettivo per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021 - 2023”, ed in particolare l’allegato D contenente la Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013;

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n.999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007", e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste infine:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura caccia e pesca n. 10333 del 31 maggio 2021, concernente, tra l’altro, la proroga dell'incarico di Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera fino al 31 dicembre 2021;

- la propria determinazione n. 3162 del 23 febbraio 2021 recante “Provvedimento di nomina dei responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli artt. 11 e ss. della L.R. n.32/1993”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina

1) di prendere atto dell’elenco delle domande di aiuto de minimis per la coltivazione della barbabietola da zucchero anno 2021 (n. 1472 domande), presentate in esito all’avviso pubblico approvato con delibera di Giunta regionale n. 772/2021, assunto agli atti con note del 10/08/2021 prot. n. 10/08/2021.0723380.E e del 26/10/2021 prot. n. 26/10/2021.0990626.E;

2) di approvare l’istruttoria compiuta dai funzionari incaricati di questo Servizio, come risulta dai verbali citati in premessa;

3) di stabilire che l’importo potenziale minimo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero nel 2021 - determinato in base al rapporto tra la somma destinata all’intervento (€ 1.500.000,00) ed il numero totale degli ettari ammissibili risultanti dalle domande (ha 15.016,6818) - è pari ad Euro 99,88 per ettaro (importo arrotondato per difetto);

4) di ammettere a contributo n. 1394 domande e di concedere ai richiedenti l’aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero nel 2021, in applicazione del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. e della deliberazione di Giunta regionale n. 772/2021, per un importo complessivo di Euro 1.388.254,71, così come riportato nell’elenco di cui all’allegato 1 (che include anche le 3 domande parzialmente ammissibili), parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è peraltro indicato per ciascun beneficiario l’importo dell’aiuto de minimis spettante;

5) di non ammettere le domande indicate nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni indicate nel verbale istruttorio prot. n.15/12/2021.1159289.I;

6) di stabilire che si procederà con successivi provvedimenti:

- all’ammissione o all’esclusione delle 74 domande sulle quali sono attualmente in corso i controlli a campione ed alla relativa concessione dell’aiuto spettante ai beneficiari, sulla base dell’esito di tali verifiche e previa consultazione del Registro Nazionale Aiuti;

- alla conclusione del procedimento relativo alla domanda n. 4344682;

- a definire l’importo dell’aiuto de minimis effettivo per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero;

7) di stabilire che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs n. 33/2013;

8) di inviare ai beneficiari che hanno presentato le domande n. 4366590, n.4365215 e n. 4344669 apposita comunicazione riportante le motivazioni dell’accoglimento parziale della domanda stessa e ai richiedenti indicati nell’allegato 2 del presente atto comunicazione riportante le motivazioni del rigetto;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Responsabile del Servizio

Renzo Armuzzi

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina