n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

DM 25 ottobre 2016 n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), art. 12, commi 6 e 7 – Approvazione di Varianti all’Elaborato cartografico “Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000” del “Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico”” (PSBRI, approvato con DGR Emilia – Romagna n. 350 del 17 marzo 2003) dei bacini regionali romagnoli compresi nel Distretto idrografico del fiume Po, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 12, comma 13 della Normativa dello stesso PSBRI

IL SEGRETARIO GENERALE

  • VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “ Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo ” (ora abrogata dall’art. 175, comma 1, lett. l) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e s. m. i.;
  • VISTA la L. R. Emilia – Romagna 29 marzo 1993, n. 14, recante “Istituzione dell’Autorità dei Bacini regionali”;
  • VISTO il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s. m. i.;
  • VISTA, in particolare, la Parte Terza del suddetto Decreto legislativo;
  • VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
  • VISTO, in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, recante “Norme in materia di Autorità di bacino”, che ha sostituito integralmente gli artt. 63 e 64 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  • PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 64, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 (come sostituito dal comma 5 dell’art. 51 della legge n. 221/2015) l’intero territorio nazionale è stato ripartito in 7 Distretti idrografici, tra i quali figura il Distretto Idrografico del fiume Po;
  • PREMESSO INOLTRE CHE, ai sensi del comma 1, lett. b del medesimo art. 64, il territorio del suddetto Distretto Idrografico del fiume Po, risulta attualmente costituito, oltre che dal bacino idrografico del fiume Po (già bacino idrografico di rilievo nazionale nella vigenza dell’abrogata legge n. 183/1989) e dai bacini idrografici del Reno, Conca – Marecchia e Fissero – Tartaro – Canalbianco (già bacini idrografici di rilievo interregionale nella vigenza della legge n. 183/1989), dai bacini idrografici romagnoli (Lamone, Fiumi Uniti, Savio, Rubicone, Uso e bacini minori afferenti la costa romagnola) che nella previgente disciplina legislativa erano bacini regionali e che, prima dell’entrata in vigore della legge n. 221/2015 facevano parte del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;
  • ATTESO CHE l’art. 63, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 (come sostituito dal comma 2 dell’art. 51 della legge n. 221/2015) istituisce per ciascuno dei suddetti Distretti idrografici un’unica Autorità di bacino distrettuale;
  • ATTESO INOLTRE CHE il comma 4 dell’art. 51 della legge n. 221/2015 ha previsto la soppressione di tutte le Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale istituite ai sensi della legge n. 183/1989 a far data dall’adozione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previsto dall’art. 63, comma 3 del D. lgs. n. 152/2006;
  • CONSIDERATO CHE in conformità alle disposizioni legislative menzionate al punto precedente, è stato emanato il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;
  • CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE, l'art. 12 del suddetto DM (recante “Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto stesso, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”) ha disposto, al primo comma, la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 a far data dal 17 febbraio 2017 ed ha inoltre stabilito che (fino all’emanazione del DPCM previsto dall’art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.) le attività di pianificazione di bacino facenti capo alle Autorità di bacino soppresse (ivi compresi i rilasci dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi Piani) sono assegnate ai Segretari Generali delle preesistenti Autorità di bacino nazionali (cfr. combinato disposto dei commi 6 e 7 del citato art. 12);
  • ATTESO CHE, con Nota del 14 marzo 2017, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito indirizzi operativi per la gestione dei Piani stralcio dei bacini compresi in ciascun Distretto idrografico e delle Varianti agli stessi a seguito dell’entrata in vigore del DM n. 294 del 25 ottobre 2016;
  • ATTESO, IN PARTICOLARE, CHE sulla scorta degli indirizzi contenuti nella suddetta Nota del MATTM, si deve ritenere che fino all’emanazione del DPCM di cui all’art. 63, comma 4, del D. lgs. n. 152/2006 le Varianti ai Piani stralcio che rivestono un carattere locale rientrino tra quelle che la Nota medesima definisce “ non sostanziali” e che le stesse debbano pertanto essere approvate con provvedimento del Segretario Generale;
  • CONSIDERATO CHE nel previgente regime giuridico stabilito dalla legge n.183/1989, per i summenzionati bacini regionali romagnoli la competenza all’elaborazione ed adozione del Piano di bacino e dei relativi stralci dello stesso era attribuita all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, istituita con la citata L. R. Emilia – Romagna 29 marzo 1993, n. 14;
  • ATTESO CHE, in conformità alle previgenti norme di legge nazionali e regionali, la suddetta Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha proceduto all’elaborazione ed adozione (con Deliberazione del proprio Comitato Istituzionale n. 3 del 3 ottobre 2002) di un Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico (brevemente definito PSBRI), successivamente approvato con DGR Emilia-Romagna n. 350 del 17 marzo 2003, tra le cui finalità rientrano la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d’uso;
  • ATTESO, INOLTRE, CHE tra i contenuti del suddetto PSBRI figura l’Elaborato cartografico “Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000” del “Piano stralcio di bacino per il rischio idrogeologico”;
  • VISTO l’art. 12 (Aree a rischio di frana) dell’Elaborato “Normativa ” dello stesso PSBRI e, in particolare, il comma 13 di detto articolo, relativo alla procedura per l’approvazione di nuove perimetrazioni o di modifiche sia cartografiche sia normative agli Elaborati dello stesso PSBRI;
  • CONSIDERATO CHE, in conformità al citato art. 12, comma 13 della Normativa del PSBRI, con propria Deliberazione n. 2/3 del 4 novembre 2014 il Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha dato avvio ad una procedura di aggiornamento del suddetto Elaborato cartografico del PSBRI “Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000”, adottando un “Progetto di Variante ad aree a rischio di frana (art.12) in provincia di Forlì-Cesena” (di seguito brevemente definito Variante A1). Detto Progetto di Variante ha per oggetto la perimetrazione di aree a rischio di frana nei Comuni di Borghi (capoluogo), Cesena (via P. Genocchi), Cesena (loc. Montevecchio) e Meldola (loc. La Barona) e della sua adozione è stata data notizia nel BUR n. 346 (Parte Seconda) del 3 dicembre 2014;
  • CONSIDERATO, INOLTRE, CHE successivamente, con propria Deliberazione n. 1/3 del 1° dicembre 2015 il suddetto Comitato Istituzionale ha dato avvio ad un’ulteriore procedura di aggiornamento del suddetto Elaborato cartografico del PSBRI “Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000”, adottando un secondo “Progetto di Variante ad aree a rischio di frana (art.12) in provincia di Forlì-Cesena” (di seguito brevemente definito Variante A2), avente per oggetto la perimetrazione di una nuova area a rischio di frana nel Comune di Modigliana (loc. Vico) e della sua adozione è stata data notizia nel BUR n. 342 (Parte Seconda) del 30 dicembre 2015;
  • CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE entrambi i Progetti di Variante di cui ai punti precedenti perseguono le già menzionate finalità del PSBRI attraverso la valutazione della pericolosità dei fenomeni in dissesto di cui all’art. 12 delle NA di detto Piano Stralcio (aree a rischio di frana) e sono costituiti da elaborati tecnici, schedature delle aree in frana e relative proposte di perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000/10.000;
  • ATTESO CHE i suddetti Progetti di Variante del PSBRI sono stati sottoposti alle procedure di consultazione ed eventuali osservazioni, come previsto dalle NA dello stesso Piano Stralcio. Successivamente all’esperimento di tali procedure sono state svolte le attività di recepimento ed istruttoria delle osservazioni al termine delle quali, previa convocazione dell’Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna della Regione Emilia-Romagna, si è tenuta (in data 24 aprile 2017) la Conferenza Programmatica, alla quale ha partecipato il Segretario Generale del bacino del fiume Po, in forza delle previsioni di cui all’art. 12 del DM n. 294 del 25 ottobre 2016;
  • ATTESO, ALTRESÌ, CHE a seguito dell’espressione di un parere favorevole su entrambi i suddetti Progetti di Variante da parte della Conferenza Programmatica del 24 aprile 2017, la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha preso atto di tali conclusioni, rispettivamente, con le DGR n. 644 ( Variante A1) e n. 645 (Variante A2) del 15 maggio 2017;
  • CONSIDERATO CHE a seguito della soppressione dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, conseguente all’entrata in vigore del DM 294 del 25 ottobre 2016, l’adozione definitiva delle Varianti locali alle perimetrazioni cartografiche del PSBRI di cui ai Progetti adottati con le Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 2/3 del 4 novembre 2014 e n. 1/3 del 1 dicembre 2015 rientra tra le funzioni assegnate al Segretario Generale di questa Autorità dal comma 7 dell’art. 12 del summenzionato DM;
  • CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE, con le menzionate DGR n. 644 e n. 645 del 15 maggio 2017, la Regione Emilia-Romagna, in ossequio alle previsioni normative di cui al punto precedente, ha quindi disposto la trasmissione di tutti gli atti inerenti ai due Progetti di Variante al Segretario Generale per gli adempimenti di sua competenza;
  • PRESO PERTANTO ATTO delle disposizioni adottate dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con le suddette DGR n. 644 e n. 645 del 15 maggio 2017;
  • VISTO INOLTRE lo “Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”, adottato nel corso della prima seduta della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017;
  • RITENUTO, INFINE, CHE occorra procedere, in conformità a quanto stabilito dall’art. 12, comma 13 dell’Elaborato “Normativa” del PSBRI, all’approvazione delle Varianti all’Elaborato cartografico “Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000” del PSBRI di cui alle Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 2/3 del 4 novembre 2014 e n. 1/3 del 1 dicembre 2015 ed alle DGR Emilia-Romagna n. 644 e n. 645 del 15 maggio 2017;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

Approvazione delle Varianti al PSBRI dei bacini idrografici romagnoli di cui alle Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 2/3 del 4 novembre 2014 e n. 1/3 del 1 dicembre 2015, in conformità all’art. 12, comma 13 della Normativa PSBRI

1. In adempimento a quanto previsto dall’art. 12, comma 7 del DM n. 294 del 25 ottobre 2016 sono approvate, in conformità alla procedura di cui all’art. 12, comma 13 delle Normativa PSBRI e coerentemente alle conclusione delle DGR Emilia – Romagna n. 644 e n. 645 del 15 maggio 2017, le perimetrazioni e classificazioni dei dissesti di frana dei Progetti di Variante all’Elaborato cartografico “Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000” del PSBRI di cui alle Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 2/3 del 4 novembre 2014 e n. 1/3 del 1 dicembre 2015, come riportate nell’Allegato n. 1 al presente Decreto.

ARTICOLO 2

Adempimenti conseguenti all’approvazione

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (all'indirizzo web www.adbpo.gov.it) ed è trasmesso alla Redazione del BUR della Regione Emilia-Romagna, ai fini della pubblicazione su di esso.

2. Detto Decreto è inoltre trasmesso alla Provincia di Forlì – Cesena ed a tutti i Comuni interessati dalle Varianti approvate, al fine dell’aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale in conformità con le modifiche introdotte dalle Varianti approvate, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge nazionale e regionale.

3. Il presente Decreto è altresì trasmesso al Servizio Tecnico Area Romagna per la gestione degli eventuali interventi e revisioni.

ARTICOLO 3

Entrata in vigore delle Varianti approvate

1. Le Varianti approvate con il presente Decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto stesso nel BUR dell’Emilia-Romagna.

ARTICOLO 4

Effetti dell’approvazione

1. Dalla data di cui all’articolo precedente, per effetto dell’approvazione stabilita con il presente Decreto, le perimetrazioni e classificazioni di cui alle Varianti indicate all’articolo 1 aggiornano gli Elaborati del PSBRI dei bacini romagnoli e, in particolare, la cartografia di cui all’Elaborato “Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000”.

2. A far data dall’entrata in vigore delle Varianti approvate, le aree a rischio di frana oggetto delle perimetrazioni di cui alle Varianti medesime sono soggette alle disposizioni di cui all’Elaborato “Normativa ” dello stesso PSBRI, ivi comprese le disposizioni di vincolo indicate dall’art. 2bis di detto Elaborato, ove applicabili.

Il Segretario Generale

Meuccio Berselli

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