n.1 del 04.01.2023 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto: " Impianto per recupero di materia da rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi non pericolosi", localizzato nel comune di Molinella (BO), proposto da DIRMET S.R.L.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE, CRISTINA GOVONI

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto per recupero di materia da rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi non pericolosi”, localizzato nel comune di Molinella (BO)proposto da Dirmet S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in riferimento all’impatto sulla viabilità provinciale, al fine di non aumentare l’incidentalità e/o creare inconvenienti sulla stessa, il proponente, prima dell’entrata in esercizio dell'attività, dovrà asfaltare l’accesso all’impianto, regolarmente autorizzato e darne comunicazione alla Città Metropolitana di Bologna;

2. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza della prescrizione se in quel momento esigibile;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale di cui alla lettera a), punto 1, dovrà essere effettuata dalla Città Metropolitana di Bologna mentre quella al punto 2 da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Dirmet S.r.l., al Comune di Molinella, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna, all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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