n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio privato Bios di Formigine (MO) - revoca dell'accreditamento istituzionale, già concesso con la propria determinazione n. 1832/2009, per le attività di Cardiologia e Otorinolaringoiatria
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di revocare al Poliambulatorio privato Bios, Piazza Brodolini 43, Formigine (Mo), l’accreditamento per le attività di Cardiologia e Otorinolaringoiatria, già ricomprese nel proprio atto n. 1832 del 12/3/2009, in quanto non più svolte, così come risulta dalla relazione motivata trasmessa dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale in data 12/7/2013;
2) di dare atto che la revoca dell’accreditamento di cui al punto precedente decorre dalla data del 26/11/2012, data della relativa presa d'atto del Comune di Formigine (MO);
3) di prendere atto che l’accreditamento già concesso con proprio atto n. 1832/2009 per le seguenti altre attività:
- Angiologia (limitatamente ad attività di ecodoppler);
- Dermatologia;
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Dietologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1311/2014 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2016;
4) di stabilire che, in attuazione a quanto previsto dalla delibera n. 1311/2014 citata, l’accreditamento già concesso, escluse le attività di Cardiologia e Otorinolaringoiatria revocate al precedente punto 1), mantiene validità fino al 31 luglio 2016, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7) di dare atto che, ai sensi del DLgs n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.