n.1 del 02.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60 DPR 753/1980 per il progetto di ristrutturazione edilizia e di demolizione fabbricato esistente in Via Madonna dei Prati n. 5/a in comune di Zola Predosa (BO), nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Casalecchio-Vignola

IL RESPONSABILE 

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/2001 nonchè della nota n. NP.2013.0002926 del 08/03/2013 dal Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria della Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità, Francesco Saverio Di Ciommo

(omissis)

 determina:

1. Di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l’autorizzazione per il progetto di ristrutturazione edilizia e di demolizione fabbricato esistente in via Madonna dei Prati n. 5/A nel terreno/edificio sito in Comune di Zola Predosa (BO), distinto al CF con i Mapp n. 57 e n. 155, foglio 14, ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Casalecchio-Vignola,, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica, e Sistemi di Mobilità ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR; 

2. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dai richiedenti, le medesime esprimono:

2.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto; 

2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

2.c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3. Di stabilire inoltre quanto segue: 

  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità; 
  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata; 

“È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80”;

  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima; 
  • il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi; 
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese dei proprietari o aventi causa della costruzione; 
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 
  • qual’ora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge; 
  • all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori; 

4. Di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi; 

5. Di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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