n.350 del 28.12.2017 (Parte Seconda)

Deliberazione 1848/2017 concernente approvazione dei criteri per la stipulazione, ai sensi della L.R. 8/1994, di convenzioni per la raccolta, il trasporto e il primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Riapertura termini per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alle attività di raccolta e trasporto sul territorio delle province di Ferrara e di Parma

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 4, comma 6, che prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

Vista la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 26;

Richiamata la propria deliberazione n. 2966/2001 “Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche”;

Vista la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37”;

Vista, inoltre, la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

Richiamata in particolare la propria deliberazione n. 1848 del 17 novembre 2017, avente ad oggetto “L.R. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni per la raccolta, il trasporto e il primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà – Anno 2018” che, tra l’altro:

- approvava uno specifico avviso pubblico di manifestazione di interesse, da presentare entro il termine perentorio del 30 novembre 2017, ai fini della stipula di convenzioni per attività - oltre alla reperibilità di almeno 8 ore al giorno per tutti i soggetti e di 24 ore su 24 ore obbligatoria nei territori ove è prevalente la raccolta ed il soccorso di mammiferi pericolosi - di raccolta e trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà presso le strutture deputate alla cura, riabilitazione e liberazione, e/o di primo soccorso;

- prevedeva la stipula di un’unica convenzione a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti che presentavano manifestazione di interesse nell’ambito dello specifico territorio - anche in presenza di parziale copertura delle attività - a seguito se necessario di confronti attivati dal Responsabile del Servizio in qualità di Responsabile del procedimento, l’esito dei quali doveva poi essere formalizzato in specifico accordo da sottoscriversi da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione - ovvero da soggetto munito di specifico potere - al fine di:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta ed il soccorso di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;

- promuovere l’introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;

- individuava l’importo, a copertura dei relativi oneri, di Euro 300.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78104 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della caccia (L.R. 15 febbraio 1994, n. 8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, approvato con propria deliberazione n. 2338/2016;

- fissava il tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, in base ai seguenti criteri:

  1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;
  2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati nell’anno 2017 da ciascun Centro o Organizzazione: in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione dell’avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all’agricoltura a norma dell’art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
  3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità per l’intera giornata (24 ore su 24);

- prevedeva, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, in base alle seguenti modalità:

A. per la quota di risorse risultante dall’applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l’avifauna protetta, 10% per l’altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dall’1 gennaio 2017 alla data di presentazione della manifestazione di interesse, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione dell’avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all’agricoltura a norma dell’art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;

B. per la quota di cui al punto 3 spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l’intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio comunale per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e il soccorso di mammiferi pericolosi;

Atteso che, in esito all’istruttoria compiuta in merito alle manifestazioni di interesse presentate, riassunta in apposito verbale acquisito agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo NP/2017/28005 del 20 dicembre 2017:

- per i territori di Ferrara e di Parma non è stata presentata alcuna manifestazione d’interesse per le attività di raccolta e trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà, mentre sono state presentate le candidature per le attività di primo soccorso;

- che per i due territori il tetto massimo iniziale - ottenuto per differenza tra l’importo massimo complessivo e l’importo richiesto per le manifestazioni presentate per le attività di primo soccorso - risulta essere il seguente:

Territorio provinciale

Tetto max iniziale (€)

FERRARA

8.911,43

PARMA

12.276,33

Ritenuto necessario pertanto:

- riaprire i termini per la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse relative al territorio della provincia di Ferrara e della provincia di Parma, per favorire la stipula di convenzioni che comprendano l’attività di raccolta e trasporto della fauna selvatica ferita o in difficoltà;

- stabilire come termine perentorio per la presentazione delle stesse le ore 12.00 del giorno 12 gennaio 2018;

- fornire ampia diffusione del presente atto, dandone pubblicazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul portale ER Agricoltura e pesca;

- rinviare alla deliberazione n. 1848/2017 per quanto non altrimenti previsto;

Richiamati, altresì:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)”;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019;

- la L.R. 1° agosto 2017, n. 19 recante “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

Visti altresì:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- le proprie deliberazioni n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” e n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse sul territorio della provincia di Ferrara e della provincia di Parma che contemplino le sole attività di raccolta e trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà presso le strutture deputate alla cura, riabilitazione e liberazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche;

3. di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 12 gennaio 2018;

4. di dare atto che per i territori della provincia di Ferrara e della provincia di Parma il tetto massimo iniziale di spesa risulta essere il seguente: 

Territorio provinciale

Tetto max iniziale (€)

FERRARA

8.911,43

PARMA

12.276,33

5. di rinviare alla deliberazione n. 1848/2017 per quanto non altrimenti previsto dal presente atto;

6. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

7. di prevedere che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;

8. di disporre infine la pubblicazione del presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle deliberazioni n. 89/2017 e n. 486/2017.

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