n.241 del 14.08.2013 periodico (Parte Seconda)
Pubblicazione per estratto, ai sensi dell’art. 16 comma 3, Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i, della delibera di Giunta Provinciale n. 248 del 23/7/2013 del “Progetto definitivo di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel comune di Baricella (BO) e del progetto di spostamento della linea ENEL esistente, di media tensione, facenti ambedue variante urbanistica agli strumenti comunali vigenti”, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III, artt. 11 ss. L.R. 9/99 e Titolo III, artt. 21 e ss. D.Lgs. 152/06. Proponente: HERAmbiente SpA – GALA SpA
L'Autorità competente, Provincia di Bologna, in persona della Dirigente del Servizio di Tutela Ambientale, comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente il “Progetto definitivo di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel comune di Baricella (BO) e del progetto di spostamento della linea ENEL esistente, di media tensione, facenti ambedue variante urbanistica agli strumenti comunali vigenti”, nel comune di Baricella (BO), nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III, artt. 11 ss. L.R. 9/99 e Titolo III, artt. 21 e ss. D.Lgs. 152/06.
Proponente: HERAmbiente SpA - GALA SpA. Il progetto appartiene alla seguente categoria: A.2.5).
Il progetto interessa il territorio del comune di Baricella (BO) e della provincia di Bologna.
Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità competente è la Giunta provinciale di Bologna e con delibera atto n. n. 248 del 23/7/2013 ha assunto la seguente decisione:
1) rilasciare la Valutazione di Impatto Ambientale positiva con prescrizioni per il “Progetto di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel comune di Baricella (BO) e progetto di spostamento della linea MT esistente ENEL”, comportante variante agli strumenti urbanistici del Comune di Baricella, in quanto l'ampliamento nel complesso è ambientalmente compatibile e ne è possibile la realizzazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nel Rapporto sull’impatto ambientale, Allegato sub A) al presente atto a formarne parte integrante;
2) modificare il Rapporto Ambientale, esito della Conferenza dei servizi, conseguentemente alle controdeduzioni fornite da HERAmbiente e GALA per le motivazioni espresse in narrativa al presente atto;
3) rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a HERAmbiente SPA, avente sede legale nel Comune di Bologna, in Viale Berti Pichat 2/4, nella persona di Claudio Dradi, in qualità di gestore dell'impianto, di proprietà di GALA SpA, per l'esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi, situata in Comune di Baricella, in Via Bocche n. 20, in quanto il progetto è conforme ai requisiti e ai principi generali di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, previsti dalla Direttiva IPPC (2008/1/CE) e dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 21/2004, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nell'Allegato sub B) al presente atto a formarne parte integrante;
4) stabilire che, fatti salvi i casi in cui sia necessaria una procedura di verifica – screening, le modifiche o il rinnovo dell'AIA per variazioni di natura puramente gestionale, avverranno mediante assunzione di determinazioni dirigenziali;
5) comunicare che il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. 10/93 allo spostamento della linea elettrica ENEL e alla costruzione della nuova cabina, avverrà con determina dirigenziale ad ENEL successivamente al presente atto;
6) dare atto che il presente provvedimento ha valore di Valutazione di Impatto Ambientale positiva e comprende e sostituisce tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'ampliamento della discarica;
7) dare atto che la VIA positiva costituisce variante cartografica agli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE), relativamente all'ampliamento della discarica ed alla nuova linea MT di ENEL, a condizione che su tale variante sia acquisito l'assenso dal Consiglio comunale di Baricella entro 30 giorni dalla presente deliberazione, a pena di decadenza;
8) dare atto che i contenuti di sostenibilità ambientale e territoriale propri della VALSAT sono stati adeguatamente evidenziati nel SIA ed esaminati nell'ambito della VIA con esito positivo in merito alla sostenibilità ambientale della variante urbanistica;
9) dare atto che la VIA ha valore di titolo abilitativo edilizio per la costruzione delle opere previste (art. 17 commi 2 e 3 - L.R. 9/99 e s.m.i.), visto il parere positivo del Comune di Baricella in merito alla conformità edilizia;
10) dare atto, inoltre, che la presente procedura ha valutato l’incidenza in relazione al SIC – ZPS denominato “Biotopo e Ripristini Ambientali di Budrio e Minerbio” (SICZPS – IT4050023), verificando l'assenza di incidenza negativa significativa sugli habitat e specie tutelate;
10bis) prendere atto, altresì, che in data odierna i due Comuni ed HeraAmbiente S.p.A. hanno proceduto a sottoscrivere la “Convenzione tra i Comuni di Baricella e Minerbio ed HeraAmbiente S.p.A regolante il futuro indennizzo per l'arrecando disagio ambientale del realizzando ampliamento della discarica di Baricella”;
11) disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa ai proponenti e alle amministrazioni interessate, nonché ne sia data pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
12) dare atto che le spese istruttorie, quantificate in Euro 2.142,30 ai sensi della normativa vigente in materia di impatto ambientale, sono state riscosse sull'accertamento n. 2012/1114 del cap. 7110 del CdC 28 – PEG 2012;
13) dare atto che avverso al presente provvedimento i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.