SUPPLEMENTO SPECIALE N. 178 del 12.03.2013

Relazione

La legge regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 è stata approvata subito dopo l’approvazione della legge di Bilancio per il 2013 e le sue disposizioni richiedono di essere coordinate con le scelte di equilibrio finanziario già contenute in questa legge. Le proposte di modifica non cambiano in alcun modo le decisioni circa l’allocazione delle risorse finanziarie, destinate alle unioni di Comuni e, solo nel periodo transitorio 2013, anche alle Comunità montane in via di trasformazione in unioni.

Si tratta, in sostanza, di interventi di natura tecnica per adeguare e rendere compatibili le norme di incentivazione contenute nella legge regionale n. 21 del 2012, per l’attuazione finanziaria degli interventi già contenuti nella legge di bilancio. 

La legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 la Regione ha istituito e disciplinato l’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa), come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). 

Le disposizioni dettate dalla Regione si sono uniformate allo schema tipo di proposta di legge regionale approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 6 dicembre 2012, in ottemperanza all’invito rivolto dalla Corte dei Conti, con deliberazione n. 7/2012/G depositata il 9/7/2012, in cui “nel ribadire la naturale autonomia delle istituzioni interessate in qualsiasi decisione relativa al tributo” auspica che “la funzionalità del tributo stesso sia valutata in sede di coordinamento, in relazione alle caratteristiche socio-ambientali e alla finalizzazione del gettito agli scopi previsti dalla legge”. 

Considerando anche la nota rivolta dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla Conferenza unificata sull’opportunità di rinviare le iniziative di coordinamento e sulla “necessità di prescrizioni generali finalizzate a garantire un’uniforme applicazione” e valutato che alcune Regioni confinanti (come il Veneto) hanno sospeso per l’anno 2013 l’applicazione di tale imposta, con il presente progetto di legge si prevede l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’IRESA dal 1 gennaio 2014, anche allo scopo di evitare applicazioni difformi tra le regioni, che potrebbero rivelarsi distorsive della concorrenza.

Il differimento al 1° gennaio 2014 consente, inoltre, il recepimento di alcuni criteri e principi guida segnalati da ASSAEROPORTI, con nota Prot. n. 13/002 del 7 febbraio 2013, da condividere in sede di Conferenza Unificata per il recepimento nelle diverse legislazioni regionali e comunque prima della sottoscrizione delle convenzioni, previste nell’art. 14 comma 6 della L.R. 15/2012, con le società aeroportuali.

Infine la modifica apportata al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 ha carattere prevalentemente gestionale e applicativo dell’art. 2 del D.M. 418/1998 e si caratterizza come norma finalizzata in particolare alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di gestione e riscossione della tassa automobilistica regionale. In tal modo viene assicurata la continuità del servizio, già affidato ad ACI, contenendo gli oneri finanziari legati allo sviluppo del software gestionale, del database, delle relative risorse tecnologiche d’appoggio e del personale da formare, a garanzia di scelte gestionali che, nelle previsioni future, debbono tenere conto dei nuovi scenari che si stanno delineando in altre realtà regionali, per una gestione interna alla Regione della banca dati della tassa automobilistica.

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