n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla concessione di derivazione a scopo idroelettrico sul torrente Rossenna, comune di Lama Mocogno (MO) - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (ai sensi del DLgs. 387/03,del Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e del R.R. 41/01)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni “Progetto relativo alla concessione di derivazione a scopo idroelettrico sul Torrente Rossenna” nel Comune di lama Mocogno (MO) presentato da San Giorgio Energia srl, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 12 gennaio 2012, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente alle ulteriori prescrizioni riportate al punto 3.15 della presente delibera, che vengono di seguito trascritte:

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere di pre-valutazione d’incidenza rilasciato dalla U.O.Parchi e Biodiversità che di seguito si riportano:

  • il prelievo idrico sia sospeso, in qualsiasi periodo dell’anno, qualora si presentino le condizioni di scarsa portata idrica del torrente Rossenna, al fine di consentire il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV). 

2. il nuovo fabbricato adatto ad ospitare la centrale di produzione di energia idroelettrica deve essere realizzato nel rispetto delle tecniche costruttive del luogo e con l’utilizzo di materiali naturali locali al fine di rendere evidente e dare maggior rilievo alla funzione ospitata e di un corretto inserimento ambientale e paesaggistico. 

3. al fine del formarsi della vegetazione spontanea e della costituzione di corridoi ecologici nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, risultano non ammissibili per 10 metri dal limite degli alvei dei corsi d’acqua e nelle fasce di espansione inondabili, usi e funzioni diverse dal sistema tecnologico per la produzione di energia idroelettrica.

4. tutti gli interventi devono essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

5. il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, deve prevedere eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall’intervento nonchè gli interventi compensativi dei valori compromessi, di cui all’art. 21 comma 11 “Rimboschimento compensativo” del PTCP. 

6. considerato che l’intervento presenta elementi interrati ed è proposto in un contesto di terreni classificati come frana quiescente, per la realizzazione degli scavi devono essere precisate specifiche modalità di realizzazione (esempio: esecuzione di scavi per stralci successivi ad immediato reinterro dopo la posa della condotta, realizzazione di opere di contenimento provvisorie laddove necessarie al fine di precludere il rischio di cedimenti, ecc.).

7. l’intervento è ammissibile previo studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

8. prima dell'inizio dei lavori si dovrà procedere, per tutte le opere fuori dall'alveo demaniale, alla richiesta di autorizzazione inerente il vincolo idrogeologico, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, a tal fine si dovrà ottemperare a prevedere l'esecuzione di sondaggi e prove geognostiche in numero congruo, la determinazione dei parametri geotecnici, le verifiche di stabilità del versante su un numero significativo di sezioni, la verifica della stabilità dei fronti di scavo, la verifica della apacità di carico dei terreni di fondazione e dei relativi cedimenti.

9. Dovrà essere depositato presso lo S.U.E. Del Comune di Lama Mocogno il progetto esecutivo ai sensi delle N.T.C. 2008 e della L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”.

10. Il taglio della compagine arborea ed arbustiva interferente con le opere in progetto dovrà essere limitato al minimo indispensabile, evitando il danneggiamento degli esemplari limitrofi.

11. Con riferimento all’inserimento paesaggistico dell’opera ed alla relativa autorizzazione paesaggistica:

  • l’abbattimento delle essenze arboree durante la realizzazione dell’opera dovrà essere contenuto entro il minimo indispensabile dettato dalle esigenze tecniche; successivamente dovranno essere previsti, nel più breve tempo possibile, interventi di rimboschimento compensativi con essenze autoctone, comprensivi di idonei e dettagliati piani di manutenzione per agevolare l’attecchimento delle alberature impedendo così l’invasione di essenze alloctone infestanti come la Robinia, l’Amorfa e l’Ailanto;
  • le piste e le aree di cantierizzazione dovranno, per quanto possibile, insistere in zone al di fuori dei 150 m di rispetto della fascia fluviale del torrente Rossenna;
  • la costruzione dell’edificio della centrale dovrà essere ad una distanza minima (10 m) dall’alveo d’acqua;
  • la copertura della centralina dovrà essere realizzata in coppi o simil coppi e dovrà mimetizzarsi il più possibile con l’intorno paesaggistico e storico;
  • la carrareccia di accesso all’edificio della centrale non dovrà superare i 2.50 m di larghezza e dovrà essere rivestita di solo materiale secco, drenante opportunamente livellato e compattato;
  • dovrà essere limitata al massimo l’estensione di superfici pavimentate impermeabili;
  • dovrà essere posta particolare cura nella movimentazione dei volumi di terra e dovrà essere accompagnata da un piano di recupero con reimpiego in loco, atto a favorire i nuovi processi di attecchimento;
  • il transito dei mezzi e del personale necessario all’intervento, così come il percorso delle condotte, dovrà avvenire avendo cura degli habitat e specie attraversati;
  • il passaggio di persone e di carichi dovrà essere svolto con terreno asciutto e quando vi sia la certezza di eseguire subito quanto previsto onde evitare che la pista e il tratturo debba essere percorsa con la pioggia o terreno bagnato;
  • le strade previste dovranno essere finite con materiale stabilizzato (strade bianche), drenante opportunamente livellato e compattato;
  • tutti i manufatti a vista in cls dovranno per quanto possibile adeguarsi alle nuove metodologie dell’ingegneria naturalistica. Inoltre andranno rivestiti con materiali naturali reperibili sul posto;
  • dovranno essere studiati idonei accorgimenti per mascherare il più possibile durante lo stato di magra i dispositivi affioranti, elementi fortemente impattanti seppur necessari;
  • l’impatto visivo di tutte le opere emergenti dovranno essere mitigate mediante piantumazione di siepi ed essenze autoctone per un miglior inserimento nell’ambito tutelato. 

12. Tutti gli interventi che comportano modifiche del sottosuolo dovranno essere sottoposti a controllo archeologico preventivo ed in corso d’opera al fine di verificare la possibile presenza di resti d’interesse archeologico. Le verifiche dovranno essere effettuate da personale specializzato che opererà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna. 

13. Durante il periodo 25 Novembre – 31 Maggio non deve essere effettuata alcuna operazione in alveo; nei punti/tratti di alveo interessati da lavori dovranno essere ricostituite le tipologie di habitat presenti allo stato ante operam, così come riscontrabili nella relazione specialistica ambientale. 

14. La U.O. Programmazione Faunistica della Provincia di Modena deve essere informata con almeno 15 giorni di anticipo delle date di inizio di ogni operazione in alveo onde provvedere agli interventi di cattura del pesce eventualmente necessari. A tal fine si specifica che non potrà essere eseguita alcuna operazione in alveo senza che sia stato preventivamente eseguito il recupero della fauna ittica ai sensi della L.R. 11/93. 

15. L’ idoneità dei rilasci in relazione al mantenimento delle attuali condizioni del popolamento ittico e della continuità fluviale che deve sempre essere garantita fra i diversi habitat e lungo tutto il tratto interessato, dovrà essere verificata mediante l’attività di monitoraggio ed eventualmente corretta mediante variazioni stagionali nei rilasci; il titolare della concessione è tenuto a mettere in atto un idoneo monitoraggio dei tratti derivati al fine di poter tempestivamente avvisare la U.O. Programmazione faunistica qualora si verificassero condizioni di interruzione della continuità fluviale (acqua raccolta in pozze non comunicanti fra loro) con conseguente intrappolamento del pesce. 

16. Ogni operazione che comporterà diminuzione del tirante dovrà essere effettuata con manovre che portino ad una diminuzione graduale dell’ alveo bagnato in maniera da evitare l’intrappolamento del pesce in zone morte. 

17. Qualora dovessero verificarsi morìe di pesce dovute ad accesso in alveo di mezzi non autorizzato, prelievo idrico in eccesso, mancata comunicazione in seguito al verificarsi di condizioni di interruzione della continuità fluviale, il titolare della concessione è tenuto al risarcimento del danno causato tramite l’ acquisto di materiale ittico secondo modalità e quantità idonee alla compensazione dell’ impatto che verranno stabilite dalla U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena a seguito di sopralluogo di verifica. 

18. Dovrà essere garantito il mantenimento dei valori di alveo bagnato e dei parametri di diversità di mesohabitat tali da poter come minimo mantenere un popolamento ittico strutturato per specie e classi d’età quale si riscontra alla situazione ante operam; a tal fine si prescrive la seguente attività di monitoraggio: 

  • esecuzione di tre mappature degli habitat: una ante operam, una alla fine dei lavori in alveo e prima dell’inizio delle derivazioni idriche ed una durante il secondo anno di esercizio, effettuate con metodologie tali da restituire dati fra loro comparabili. Tali mappature dovranno essere eseguite tramite rilievo in campo dell’ intero tratto derivato del corpo idrico esprimendo in percentuale e tramite elaborazione cartografica la localizzazione ed abbondanza relativa delle tipologie di habitat fluviale presenti.
  • campionamento ittico di tipo quantitativo mediante elettropesca delle stazioni utilizzate per il campionamento ante operam a cadenza annuale per i primi tre anni di esercizio; dopo il terzo anno dovranno essere eseguiti campionamenti ittici aventi le medesime caratteristiche ad anni alterni a partire dal quinto anno di esercizio; 

19. rilevamento dei valori di temperatura a cadenza quindicinale (due volte in ogni mese solare), nel periodo compreso fra il 1° Giugno ed il 30 Ottobre di ogni anno; il rilevamento della temperatura dovrà avvenire per coppie di valori rilevate nell’ora più calda della giornata uno in punto di laminazione della corrente ed uno in pozza in un minimo di tre stazioni da concordare con la U.O. Programmazione Faunistica della Provincia di Modena. 

20. Le modalità e date di esecuzione dei monitoraggi sopra elencati dovranno essere preventivamente concordate nel dettaglio con la U.O. Programmazione Faunistica, cui dovranno essere trasmessi con cadenza trimestrale i dati rilevati; i campionamenti tramite elettropesca dovranno essere preventivamente autorizzati dalla U.O. Programmazione Faunistica della Provincia di Modena ed eseguiti da personale abilitato all’ utilizzo di generatore per elettropesca. 

21. Reinserimento in alveo a valle dell’opera di presa del materiale solido raccolto nel bacino di sedimentazione in fase di gestione dell’impianto. 

22. Il reinserimento in alveo a valle dell’opera di presa del materiale solido raccolto nel bacino di sedimentazione in fase di gestione dell’impianto potrà avvenire, al di fuori delle portate di piena, esclusivamente nel periodo 1° Giugno – 24 Novembre di ogni anno. 

23. La U.O. Programmazione Faunistica della Provincia di Modena deve essere tempestivamente informata di eventuali lavori in alveo dovuti a qualsiasi tipo di operazione, onde provvedere agli interventi di cattura del pesce eventualmente necessari; dette operazioni devono essere effettuate al di fuori del periodo riproduttivo dell’ittiofauna salmonicola (25 novembre - 31 maggio); i passaggi destinati al deflusso del DMV dovranno essere mantenuti sempre sgombri da materiale di trasporto, lapideo o di altra natura, tramite opportuni interventi di controllo e pulizia nel corso dell’anno. 

24. In merito alla realizzazione di passaggi artificiali per pesci quale opera di mitigazione dell’impatto dovuto alla realizzazione di centrale idroelettrica ad acqua fluente sul torrente Rossenna in comune di Lama Mocogno, si specifica quanto segue: secondo quanto emerso dai campionamenti svolti nel Luglio 2009, il tratto in oggetto ha rilevante valore gestionale ma basso valore conservazionistico essendo caratterizzato da un popolamento ittico costituito dalla sola presenza della specie Trota fario (Salmo (trutta) trutta) di origine in via pressoché esclusiva da ripopolamento effettuato con materiale giovane prodotto negli incubatoi di valle di proprietà della Provincia di Modena e portato ad accrescimento nel sito in questione. 

25. E’ necessario che il proponente dovrà, a seguito di specifici studi, presentare un progetto di mitigazione dell’impatto, quali ad esempio aumento e/diversificazione dei deflussi ed obblighi ittioigenici, la cui efficacia deve essere verificata nel tempo tramite un apposito piano di monitoraggio, alla U.O. Programmazione Faunistica della Provincia di Modena. 

26. Con riferimento al quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire in alveo (DMV) definito nella documentazione depositata, si ritiene congruo il valore individuato corrispondente a 150 l/s. 

27. Si rammenta che detto valore potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione. 

28. Prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Società proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e delle portate derivate. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico Bacino Affluenti del Po, alla Provincia di Modena ed all’ARPA territorialmente competente. 

29. Poichè il Comune di Lama Mocogno è classificato in zona sismica 3 (zona a bassa sismicità) e ad essi si applica la normativa antisismica dettata, in materia, dalla legislazione statale e regionale, occorre che prima dell’inizio lavori la Soc. San Giorgio Energia s.r.l. depositi presso lo S.U.E. del Comune di Lama Mocogno il progetto esecutivo conforme alle N.T.C. 2008, secondo quanto previsto all’art. 13 della L.R. 19/08 e relativi tti di indirizzo, DGR. 687/11, D.G.R. 1126/11 e DGR 1373/11. 

30. In ottemperanza alla Disciplina Edilizia regionale occorre che prima dell’inizio dei lavori la Soc. San Giorgio Energia s.r.l., presenti all’Ufficio competente del Comune di Lama Mocogno, la documentazione tecnico amministrativa, comprensiva dei diritti di segreteria [contributo di costruzione non dovuto ex comma 1, lettera g), art. 30 LR 31/02], previsti dalla normativa vigente per il titolo rilasciato col presente procedimento, ovvero: elaborati tecnico progettuali relativi all’opera da realizzarsi, integrati e conformi alle disposizioni del presente provvedimento, asseverazioni del progettista rese ai sensi dell’art. 481 del C.P., nominativo impresa esecutrice dell’opera e DURC in corso di validità. 

31. L’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto. 

32. La dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi. Per il ripristino delle aree di cantiere andrà utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatemene dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica. 

33. Ai sensi dell’art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 35 del RR 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell’impianto, la Società titolare è tenuta, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere ed al ripristino e recupero ambientale dello stato dei luoghi. A tal fine dovrà essere fornito alla Provincia di Modena e al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po il progetto degli interventi di dismissione e ripristino. 

34. In sede di progetto esecutivo il proponente dovrà presentare al STB competente e alla Provincia di Modena la progettazione degli interventi di dismissione delle opere e di ripristino dello stato naturale dei luoghi (la cui realizzazione potrà essere richiesta al termine della durata della concessione o qualora il concessionario rinunci alla concessione medesima). 

35. In merito alle forme di garanzia da acquisire per la realizzazione delle opere di dismissione dell’impianto, in ottemperanza ai disposti del punto 13.1, lettera j, delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con DM 10 settembre 2010, e nelle more della definizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle modalità per il calcolo del deposito cauzionale a garanzia degli interventi di dismissione, si prescrive che la ditta proponente sottoscriva, prima dell'inizio dei lavori, l'impegno a stipulare un contratto fideiussorio a favore del Comune di Lama Mocogno per l’importo risultante dall’atto di prossima emanazione in funzione del valore delle opere di dismissione; il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà la decadenza dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto ai sensi del DLgs 387/03. 

36. Per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente con anticipo di almeno gg 30, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, alla Provincia di Modena, al Comune di Lama Mocogno, all’ARPA sezione provinciale di Modena ed all’AUSL di Modena – distretto di Pavullo nel Frignano. 

37. Al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici superficiali durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze (opera di presa e di restituzione, scale di risalita della fauna ittica). In particolare andrà adottato il seguente accorgimento: allestimento delle aree di cantiere e dei siti di stoccaggio dei materiali al di fuori delle fasce di espansione delle piene; 

38. Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs 152/06. 

39. La ditta concessionaria si impegna a realizzare le opere in previsione con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento; a gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle briglie esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica derivanti dagli eventi di piena. A tal fine il concessionario dovrà presentare, per l’opportuna preventiva approvazione il progetto esecutivo delle opere – costituito da planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture,etc. - al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po: i lavori saranno svolti sotto la vigilanza dello stesso Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po. 

40. A monte e a valle dei manufatti che si andranno a realizzare, il concessionario è tenuto ad assicurare la corretta manutenzione dell’alveo, effettuando periodicamente il taglio delle piante esistenti all’interno dell’alveo e l’eventuale ricalibratura dello stesso, in modo da favorire il regolare deflusso delle acque. 

41. I lavori devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena. L’alveo e la golena fluviale, dopo l’ultimazione dei lavori, dovranno essere ripristinate e profilate secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dal Servizio Tecnico di bacino. 

42. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 

43. Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate a servizio della derivazione, obbligandosi anche ad eseguire tempestivamente tutti gli interventi che a tal fine l’autorità preposta alla tutela idraulica ritenesse opportuno impartire in qualsiasi momento. 

44. Il concessionario è responsabile verso terzi di qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa della realizzazione e mantenimento delle opere di cui trattasi ed è tenuta al rispetto dei disegni approvati con visto di conformità del Servizio Tecnico di Bacino. 

45. Il concessionario:

  • dovrà eseguire, previa autorizzazione del Servizio Tecnico di bacino, gli eventuali interventi manutentivi ordinari e straordinari che si rendessero necessari in qualsiasi momento per garantire la funzionalità dell’opera di presa e della briglia a valle della quale viene realizzata e delle opere di scarico;
  • è tenuto a nominare un Direttore Lavori che dovrà sovrintendere alla buona esecuzione delle opere secondo il progetto approvato e vistato per conformità dal Servizio Tecnico di Bacino. Al fine di consentire gli opportuni controlli, il Direttore Lavori dovrà informare il suddetto Servizio, con congruo anticipo, della data di inizio e di ultimazione dei lavori, trasmettendo atto di congruità al progetto approvato, delle opere eseguite;
  • è tenuto ad eseguire a sua cura e spese tutte quelle variazioni, aggiunte, soppressioni, che il Servizio Tecnico di bacino riterrà opportuno effettuare, sia in dipendenza delle variate condizioni del regime idraulico del corso d’acqua interessato e sia per eventuali altri motivi di pubblico interesse. 

46. Relativamente alle varie tipologie delle occupazioni demaniali dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

  • qualsiasi variazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Tecnico Bacini affluenti fiume Po;
  • la riparazione dei danni che potrebbero insorgere a causa o per effetto dei lavori autorizzati con la presente sarà sempre e comunque a carico del concessionario;
  • il Servizio scrivente si riserva il diritto di prescrivere l’esecuzione di qualsiasi lavoro che in ogni momento sia ritenuto necessario alla regimazione idraulica del fiume Secchia, in dipendenza della presente concessione;
  • a lavori ultimati nessun ostacolo dovrà essere presente nell'alveo fluviale, quali eventuali residui derivanti dalla realizzazione di opere e/o dalla loro manutenzione;
  • il concessionario resta responsabile per ogni aspetto concernente la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e l’igiene dei lavori autorizzati con la presente e di quelli eventualmente impartiti, anche successivamente, quali prescrizioni idrauliche;
  • la manutenzione delle opere realizzate resta a carico del Concessionario;
  • è compito del Concessionario richiedere alle Amministrazioni competenti ogni eventuale ulteriore autorizzazione che dovesse necessitare;
  • terminato lo stato di necessità connesso alla realizzazione e al mantenimento delle occupazioni, queste dovranno essere rimosse e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, secondo le prescrizioni che saranno eventualmente impartite dal Servizio, qualora il Servizio stesso non ravvisi l’opportunità del loro mantenimento, in conformità all’art. 35 del Regolamento regionale 41/01;
  • tutte le zone di cui alla presente concessione dovranno essere mantenute pulite e sgombre da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni, laminati, ecc. che potrebbero essere trasportati da eventuali piene;
  • il concessionario resta obbligato al rispetto di ogni legge o regolamento di polizia fluviale, in particolare per la tutela delle acque da inquinamenti, il rispetto delle norme a tutela delle acque dall’inquinamento e la disciplina degli scarichi nonché la necessità di munirsi di ogni autorizzazione connessa ai lavori di cui trattasi;
  • nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all’uso del terreno conseguenti a piene del corso d’acqua, o intervenute a seguito dell’esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio;
  • la Ditta concessionaria dovrà predisporre tutte le misure di salvaguardia a protezione della pubblica incolumità e ad assicurarne in ogni momento la perfetta efficienza;
  • resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto di terzi, impegnandosi il concessionario a lasciare estranea l’amministrazione concedente da qualsiasi controversia con aventi causa;
  • qualora il corso d’acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l’incompatibilità parziale o totale dell’occupazione dell’area demaniale, l’Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell’area o di revocare la concessione: in tal caso l’area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;
  • non può essere apportata alcuna variazione all’estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d’uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente;
  • il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall’Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
  • il concessionario consentirà in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza;
  • il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione;
  • l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2’000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004;
  • l'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
  • è vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione;
  • l'inosservanza degli obblighi a carico del concessionario, stabiliti nel provvedimento di concessione, e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare sono causa di decadenza della concessione, qualora il concessionario, diffidato, non ottemperi agli obblighi impartiti;
  • la concessione potrà essere rinnovata, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
  • alla cessazione della concessione, per naturale scadenza, dichiarazione di decadenza o per revoca, consegue l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente; - Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato;
  • il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. 

47. Durante la fase di cantiere è necessario assicurare che:

  • le macchine e le attrezzature di cantiere utilizzate dovranno essere conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana;
  • nei casi previsti, dovrà essere presentata la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della DGR 45/02;
  • adeguate misure mitigatorie, anche temporanee, a protezione degli edifici abitativi interessati, nel caso dovessero insorgere disagi alla popolazione residente nelle vicinanze alle aree oggetto delle lavorazioni, a causa dei livelli di rumore prodotti dalle attività stesse;
  • sia predisposto un piano di emergenza relativo alla fase di cantiere da inviare ad ARPA;
  • sia predisposto un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree di cantiere per la separazione di eventuali sostanze oleose perse dai mezzi operanti nel sito;
  • siano predisposte vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
  • siano garantite adeguate aree di stoccaggio delle materie prime, nonché adeguate aree distinte di deposito degli eventuali rifiuti generabili. In particolare eventuali rifiuti di natura liquida dovranno essere adeguatamente posti in fusti dotati di coperchio e alloggiati in area dotata di bacino di contenimento;
  • le eventuali cisterne di gasolio che si riterrà necessario predisporre, a supporto dei mezzi utilizzati durante la fase di cantiere, dovranno essere disposte fuori terra e dotate di bacino di contenimento;
  • i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente;
  • all’interno del cantiere sia inoltre essere presente materiale assorbente da utilizzarsi in caso di situazioni di emergenza legate ad accidentali sversamenti al suolo di sostanze liquide inquinanti, di cui dovrà essere peraltro data prontamente comunicazione alle Autorità competenti;
  • si proceda alla bagnatura periodica dell’area oggetto di intervento e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
  • i mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dovranno essere dotati di idonei teli di copertura e dovranno essere conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
  • al fine di minimizzare la dispersione di polveri nelle adiacenze dell’area interessata dall’intervento, si provveda al lavaggio delle ruote dei camion da e verso il cantiere;
  • sia rispettata la velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri. 

48. Per quanto riguarda le “terre e rocce da scavo”, come indicato all’art. 185 del D.Lgs 152/06 e ss.mm., il suolo non contaminato scavato nel corso di attività di costruzione e riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, è escluso dal regime dei rifiuti. In carenza di tali condizioni, il terreno di scavo risulterà assoggettato al regime dei rifiuti e andrà gestito secondo le disposizioni di cui alla Parte Quarta del DLgs 152/06. 

49. Si ritiene necessario individuare l’ubicazione della stazione prevista nella sezione di imbocco del manufatto di restituzione, spostandola in un punto in corrispondenza della sezione del torrente prima del rilascio in alveo. Tale ubicazione assicura una maggior garanzia sul controllo del mantenimento del DMV per tutto il tratto derivato. 

50. Si prescrive di inserire una stazione di misura a monte dell’opera di presa in corrispondenza al ponte della SP 23. La strumentazione utilizzata per la verifica dei flussi e le modalità di trasmissione e di visualizzazione dei dati dovranno essere preventivamente concordati con Arpa territorialmente competente.

51. Relativamente al quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire in alveo dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni al fine di garantire la migliore salvaguardia dell'habitat per la fauna ittica:

  • pulitura periodica della soglia attraverso la quale transita la portata di 150 l/s, al fine di eliminare i detriti eventualmente depositati;
  • nel caso si dovessero verificare morie di pesci dovuti a sversamenti di reflui a monte, si prescrive di bloccare la captazione di acqua con lo scopo di diluire più rapidamente i carichi presenti nel tratto, dilavare i substrati ed impedire la permanenza nel tratto degli esemplari morti, favorendo così la ripresa della fauna ittica;
  • una volta l'anno, a seguito delle portate di piena dovute allo scioglimento primaverile delle nevi verificare che i substrati grossolani in alveo non siano intasati da substrati fini (clogging); qualora si verificassero episodi di clogging dei substrati, si prescrive, in occasione di portate relativamente alte, di bloccare temporaneamente la derivazione, con lo scopo di trasportare a valle i sedimenti fini depositati nel tratto interessato. 

52. In ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 1793/08, ovvero al fine di verificare, nel tratto sotteso dal presente impianto idroelettrico, il mantenimento delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alle caratteristiche di qualità biotiche e morfologiche dell’ecosistema fluviale, del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo, la Ditta dovrà provvedere ad effettuare a proprie spese apposito monitoraggio ante operam e post operam. 

53. Prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Società proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto dei quantitativi da lasciar defluire in alveo e delle portate derivate. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico Bacino Affluenti del Po, alla Provincia di Modena ed all’ARPA territorialmente competente. 

54. Per quanto attiene gli aspetti qualitativi, in considerazione che per il tratto interessato dall’intervento proposto del Torrente Rossenna è stato definito dalla Regione Emilia-Romagna il raggiungimento dello stato ecologico buono al 2027 e dello stato chimico buono al 2015, qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento di tali obiettivi di qualità, il valore del quantitativo da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione. 

55. Deve essere realizzato un monitoraggio biologico della qualità del corpo idrico da attuarsi attraverso l’applicazione della metodologia IBE, nonché l’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, in un punto a monte dell’opera di presa e in un secondo punto prima del rilascio, il cui confronto servirà ad individuare un eventuale scadimento della qualità delle acque dovuto alla diminuzione della portata nel tratto derivato. Il piano di monitoraggio dovrà essere approvato con la Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua e ARPA. 

56. Al fine di verificare l’effettivo rispetto dei limiti di legge, si prescrive di eseguire una misura dei livelli acustici, ad impianto in esercizio, presso il ricettore più vicino alla centrale (R1).

c) di dare atto che i pareri della Provincia di Modena e del Comune di Lama Mocogno ai sensi dell’art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, sono compresi all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.13;

d) di dare atto che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili, ai sensi del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26, verrà rilasciata dalla Provincia di Modena successivamente alla presente deliberazione;

e) di dare atto che ai sensi dell’art. 17, comma 3, della LR 9/99 e s.m.i., ai fini dell’approvazione della variante allo strumento urbanistico del Comune di Lama Mocogno, l’assenso dell’amministrazione comunale espresso in Conferenza di Servizi dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale entro 30 giorni dall’approvazione della presente delibera;

f) di dare atto che il parere integrato sugli strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 31/01 di competenza dell’AUSL di Modena – Distretto di Pavullo nel Frignano è compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.13;

g) di dare atto che il parere integrato sugli strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 31/01 di competenza di ARPA – Sezione provinciale di Modena che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

h) di dare atto che la pre-valutazione d’Incidenza ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e della delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007, inerente il sito di Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4040005 “Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere”, all’esterno del quale ricade l’area di progetto, è compresa all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.13;

i) di dare atto che il Comune di Lama Mocogno ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004 con nota prot. n. PG.2010.0200278 del 5 agosto 2010, che costituisce l’Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

j) di dare atto che il parere previsto dal DLgs 42/2004, di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

k) di dare atto che il parere previsto dal DLgs 42/04, di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

l) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po ha rilasciato la Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del R.R. 41/01, con relativa concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico, con Determinazione n. 7743 del 11 giugno 2012 a firma del Responsabile del Servizio Dott. Gianfranco Larini, che costituisce l’Allegato n. 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

m) di dare atto che i pareri dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna ai sensi del RR 41/01, che non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intendono positivi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

n) di dare atto che il parere della Provincia di Modena ai sensi del RR 41/01 è compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.13;

o) di dare atto che l’Autorizzazione all’esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e contestuale autorizzazione al taglio del bosco ai sensi delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale previsto dal RD 3267/1923, di competenza della Comunità Montana del Frignano, è compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.13;

p) di dare atto che il Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 31/02 per le opere di propria competenza verrà rilasciato dal Comune di Lama Mocogno successivamente alla presente deliberazione;

q) di dare atto che il parere sul permesso di costruire previsto dalla L.R. 31/02 di competenza di ARPA Sezione provinciale di Modena, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

r) di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua approvazione, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

s) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla ditta proponente San Giorgio Energia srl;

t) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Modena, al Comune di lama Mocogno, al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Po, alla Comunità Montana del Frignano, all’AUSL di Modena – Distretto di Pavullo nel Frignano, all’ARPA Sezione provinciale di Modena, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna, Modena e Reggio Emilia, alla Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna, a Hera S.p.A.;

u) di dare atto che ai sensi dell’art. 15, punto 2 del DM 10 settembre 2010 le autorizzazioni comprese nella presente Valutazione di Impatto Ambientale assumeranno efficacia immediata all’atto del rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/03 da parte dell’Amministrazione provinciale competente;

v) al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

w) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

x) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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