n.276 del 15.09.2021 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Impresa individuale Aziende Agricole Fugazza di Giacomo Fugazza. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Rottofreno (PC), località Ca’ Redinini, ad uso irriguo - Proc. PC19A0016 – SINADOC 11079/2019

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire all’Impresa Individuale Aziende Agricole Fugazza di Giacomo Fugazza, con sede in Comune di Gragnano T.nse (PC) – Località Gragnanino n. 78, ( C.F. FGZGCM69P03F205S e P. I.V. A. 01197710336), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC19A 0016, ai sensi dell’ art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 40;
  • volume d’acqua richiesto pari a mc/annui 216.110; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2031; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7- Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)

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