n.167 del 01.07.2026 periodico (Parte Seconda)

Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e sviluppo (ARIS) in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 14/2014 - Bandi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Disposizioni in materia di obblighi occupazionali in presenza di accordo sindacale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

-  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 11 in materia di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, l'art. 12 in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici e l'art. 21-quater in materia di efficacia ed esecutività del provvedimento

-  la Legge Regionale 16 luglio 2014, n. 14 ("Norme per il sostegno degli investimenti produttivi e la promozione dell'insediamento e dello sviluppo delle imprese nel territorio regionale"), e in particolare l'art. 6, che disciplina gli Accordi regionali di insediamento e sviluppo (ARIS) quale strumento convenzionale per l'attuazione di programmi di investimento strategici con significativo impatto occupazionale sul territorio regionale;

-  i bandi (di seguito i bandi)  con i relativi Schemi di Accordo regionale di insediamento e sviluppo (di seguito Accordi) in attuazione dell’art. 6 della succitata L.R. 14/2014 approvati con deliberazione di Ginta regionale:

o    n. 268/2019, “POR FESR 2014 2020 POR FSE 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2019 in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 14 /2014,

o   n. 1304/2020, “Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e sviluppo - Bando 2020 in attuazione dell'art. 6, della L.R. n. 14/2014. Approvazione;

o   n. 1781/2020, “Delibera di Giunta regionale n. 1304/2020- Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e svi luppo - Bando 2020 in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 14/2014. Rettifica per mero errore materiale dei contenuti dell'art. 26 del bando e proroga alle ore 14.00 del 1° febbraio 2021 dei termini per presentare domanda di con tributo”;

o   n. 863/2021, “Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e sviluppo - Bando 2021 in attuazione dell'art. 6 della L. R. n. 14/2014” (di seguito il bando);

o   n. 1106/2021, "Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e sviluppo - Bando 2021 in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 14/2014. Rettifica per mero errore materia le dei contenuti dell'art. 20 del Bando e aggiornamento richiami normativi alla strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 della regione Emilia-Romagna”

o   n. 1098/2022, “Attrazione degli investi menti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e sviluppo - Bando 2022 in attuazione dell'art. 6 della L. R. n. 14/2014”;

o   n. 1985/2023, “PR FESR 2021-2027. Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese. Bando 2023 in attuazione dell'art. 6, L. R. n. 14/2014 e L.R. N. 2/2023”

che prevedono, tra le condizioni degli Accordi sottoscritti dalle imprese beneficiarie:

o   la definizione degli interventi oggetto di agevolazione;

o   un obiettivo di incremento occupazionale minimo da raggiungere nei dodici mesi successivi al completamento del programma (anno a regime);

o   un obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali conseguiti per il quinquennio successivo al completamento del programma;

o    cause di revoca totale del contributo al mancato rispetto delle predette condizioni;

-   il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE;

Rilevato che:

-  le assunzioni di cui all’impegno occupazionale previsto dagli Accordi sottoscritti dai beneficiari non sono oggetto di agevolazione, ovvero i bandi non prevedono che i costi salariali derivanti dalle assunzioni siano agevolabili;

-   il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER) non impone un obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali distinto dal mantenimento dell’investimento, e che la presente disciplina non incide pertanto sulle condizioni di compatibilità del regime di aiuto con il mercato interno;

Preso atto che:

-  negli ultimi anni il sistema produttivo è stato interessato da fenomeni straordinari caratterizzati da incremento dei costi di produzione, volatilità dei prezzi, difficoltà di approvvigionamento di beni e materiali, tensioni nelle filiere e alterazioni del quadro economico generale, anche in connessione con ripetute crisi geopolitiche che hanno determinato fenomeni di contrazione della domanda per specifici beni, con effetti diretti sulla capacità delle imprese di rispettare integralmente la programmazione economico-produttiva e occupazionale originariamente prevista;

-  tali fenomeni si sono aggravati negli ultimi mesi con l’insorgere di nuove tensioni internazionali i cui termini per la risoluzione non sono prevedibili e i cui effetti rischiano di essere estremamente impattanti e prolungati;

-  la Commissione Europea con la propria Comunicazione C/2026/2593 ha evidenziato la gravità dell’attuale quadro congiunturale specificando tra le altre cose:

o   al punto 1.1.3 che gli impatti sull'Unione dei recenti sviluppi in termini di sicurezza energetica e prezzi dell'energia, catene di approvvigionamento e sicurezza dei cittadini sono motivo di preoccupazione per la stabilità del mercato interno;

o   al 1.2.6 che le crisi passate hanno dimostrato che un'azione rapida e una flessibilità mirata sono fondamentali per contenere le ripercussioni geoeconomiche sull'Unione.

-  tali fattori possono aver inciso, sulla possibilità per le imprese di mantenere integralmente gli equilibri economico-produttivi e occupazionali originariamente programmati, pur in presenza della compiuta realizzazione dell’investimento agevolato e della permanenza del relativo interesse pubblico;

Considerato che la citata L.R. 14/2014:

-  all’art. 1.1 individua tra le proprie finalità la sostenibilità sociale dello sviluppo;

- all’art. 6.1.e) individua tra gli elementi caratterizzanti gli investimenti oggetto degli Accordi la tutela dell’occupazione oltre che il suo incremento;

-  all’art. 6.6 riconosce il ruolo delle parti sociali in merito alla salvaguardia delle finalità sociali, occupazionali ed economiche dell'investimenti prevedendo che l’Accordo possa tenere conto delle raccomandazioni espresse dalle parti sociali stesse;

Considerato, inoltre che:

-  la durata dei programmi di investimento e della vigenza dell’Accordo possa determinare l’insorgere di evenienze congiunturali, quali quelle sopra richiamate, non prevedibili al momento dell’assunzione degli impegni soggiacenti alla sottoscrizione dell’Accordo, ovvero il sopravvenire di eventi di natura economica e geopolitica, esterni alla sfera di controllo del beneficiario, che possano risultare ostativi con riferimento alla capacità di conseguire integralmente, nei tempi e nelle misure originariamente previste, tutti gli obiettivi assunti in sede di sottoscrizione dell’Accordo;

-  le imprese beneficiarie dei bandi con Accordi in essere, possano, pertanto, trovarsi ad affrontare situazioni di crisi congiunturale o strutturale sopravvenuta, non prevedibili al momento della sottoscrizione dell’accordo che rendono temporaneamente o permanentemente impossibile il raggiungimento o mantenimento per la restante durata della validità degli Accordi dei livelli occupazionali conseguiti, benché abbiano realizzato gli investimenti previsti in conformità alle previsioni del bando e del regime di aiuto previsto dal GBER;

-  in tali circostanze l’applicazione delle clausole di revoca del contributo previste dai bandi produrrebbe effetti sproporzionati e distorsivi rispetto all'interesse pubblico originariamente alla base della procedura di attribuzione dei contributi, giungendo così, in contrasto con la ratio stessa della procedura, a  penalizzare imprese che hanno realizzato o sono in corso di realizzazione del programma di investimento agevolato e che, pur in condizioni di difficoltà congiunturale, mantengono un impegno formale e documentato alla tutela dell’attività d’impresa in Emilia-Romagna e dell'occupazione mediante accordo sindacale;

-  a seguito del mutamento del contesto di fatto sopra rappresentato, l’applicazione delle clausole di revoca in materia occupazionale, potrebbero produrre per le imprese coinvolte effetti che si porrebbero in contrasto con l’interesse pubblico, vale a dire con le finalità di attrazione e stabilizzazione degli investimenti produttivi perseguite dalla L.R. n. 14/2014 e con le citate previsioni di tutela dell’occupazione di cui all’art. 6 della medesima legge, vanificando inoltre gli investimenti realizzati dall’azienda;

Ritenuto opportuno individuare, quale elemento utile sia ad accertare la situazione di difficoltà aziendale sia a comprovare l’impegno delle parti alla tutela dell’occupazione, la presenza di un accordo sindacale stipulato con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale oppure con rappresentanze sindacali aziendali regolarmente costituite; tale accordo, senza necessità di ulteriore documentazione, comprova la situazione di difficoltà congiunturale cui l’impresa è soggetta;

Rilevato che un intervento volto a prevenire situazioni in cui l’applicazione integrale delle clausole in materia di incremento o mantenimento occupazionale possa determinare effetti sproporzionati e distorsivi al punto da contribuire potenzialmente ad una riduzione dei livelli occupazionali, non appare discriminatorio o atto a determinare un vantaggio selettivo per specifiche tipologie di beneficiari, in quanto alla data di approvazione della presente deliberazione non si sono registrati casi di revoca parziale o totale del contributo in applicazione di dette clausole;

Rilevato inoltre che, rispetto al contenuto dei bandi oggetto della presente delibera, l’Amministrazione regionale nel bando 2025, emanato in attuazione dell’art. 6 della L.R. 14/2014 e approvato con propria deliberazione GR n. 2037/2025, ha ritenuto conforme all’attuale configurazione dell’interesse pubblico il mantenimento di clausole che determinino una premialità in termini di incremento di intensità dell’agevolazione in relazione alle eventuali assunzioni effettuate dai beneficiari, mentre non ha confermato l’inserimento di clausole che determinano ipotesi di revoca dei contributi in caso di mancato incremento e/o mancato mantenimento dei livelli occupazionali. Ciò in ragione del sopra descritto recente mutamento del quadro congiunturale, della persistente incertezza dei cicli economici, nonché dei ravvisati elementi sistemici che determinano situazioni di non prevedibilità ed imputabilità in capo alle imprese beneficiarie del mantenimento nel medio periodo di tali livelli, pur nel corretto adempimento degli obblighi da queste assunti in merito agli investimenti finanziati;

Valutato di dover introdurre, anche per i bandi in oggetto, soluzioni atte a preservare, nel mutato quadro congiunturale, l’interesse pubblico sotteso alle richiamate previsioni della LR 14/2014, e in applicazione dei principi del risultato, di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, onde evitare che si verifichino situazioni dove l’azione amministrativa risulterebbe sproporzionata ed incoerente rispetto alle finalità ad essa preposte, vanificando gli esiti degli investimenti realizzati dalle imprese beneficiarie ed oggetto di agevolazione;

Ritenuto, pertanto, di stabilire, con efficacia per tutti gli Accordi stipulati nell’ambito dei bandi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, che:

-  su istanza di parte, qualora l’intervento agevolato risulti realizzato o in corso di realizzazione conformemente alle previsioni del bando nell’ambito del quale è stato concesso il contributo, ed in presenza di un accordo sindacale con il quale si stabiliscono le modalità per garantire la continuità dell’impresa, la struttura regionale competente possa procedere ad una nuova valutazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico;

-  in esito a tale valutazione, in deroga all’applicazione delle previsioni di ciascun bando che dispongono cause di revoca del contributo connesse al mancato incremento o mantenimento dei livelli occupazionali nel quinquennio successivo all’anno a regime, sia preservato quale unico obbligo occupazionale residuo il raggiungimento, entro il termine dell’anno a regime, del numero minimo di nuove assunzioni previsto dal bando;

-  resti ferma l’applicazione delle ordinarie clausole di revoca in caso di inadempimento dei soli obblighi relativi alla compiuta realizzazione dell’intervento oggetto di agevolazione;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il mantenimento dell'obbligo di raggiungere, entro il termine dell'anno a regime, il numero minimo di nuove assunzioni previsto dal bando di riferimento — distinto dall'obiettivo maggiore dichiarato dall'impresa nell'Accordo — costituisce la soglia inderogabile di legittimazione ad ottenere il contributo ai sensi della L.R. n. 14/2014, e deve pertanto restare fermo anche in presenza delle deroghe di cui al presente atto, con applicazione delle clausole di revoca ordinarie del bando in caso di mancato raggiungimento;

Visti:

-  la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

-  il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

-  la deliberazione della Giunta regionale n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati”;

-  la deliberazione della Giunta regionale n. 1004 del 20 giugno 2022 ad oggetto “Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018”;

-  il Regolamento Regionale n. 2/2007 “Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679”;

Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

-  n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;

-  n. 263 del 23 febbraio 2026 ad oggetto “XII Legislatura. Riassegnazione degli organici tra le Direzioni generali e le Agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026”;

-  n. 1559 del 29 settembre 2025 ad oggetto “XII Legislatura. Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi della Regione e adeguamento delle strutture organizzative”;

-  n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026”;

-  n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto “XII LEGISLATURA. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase” e ss.mm.ii;

-  n. 101 del 30 gennaio 2026 ad oggetto “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

-  n. 1187 del 16 luglio 2025 ad oggetto “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie Regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della l.r. n. 43/2001.”;

-  n. 278 del 27 febbraio 2026 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

-   n. 554 del 13 aprile 2026 ad oggetto “XII legislatura. Modifiche dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;

-  n. 656 del 27 aprile 2026 ad oggetto “piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento”; 

Viste altresì le determinazioni dirigenziali:

-  n. 25482 del 23 dicembre 2025 ad oggetto” Proroga incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi della D.G.R. n. 2224/2025 - Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;

-  n. 2222 del 3 febbraio 2026 ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione Generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo e istituzione di aree dirigenziali”;

-  n. 4206 del 27 febbraio 2026 ad oggetto “Conferimento e proroga incarichi dirigenziali - Direzione generale Sviluppo economico, cultura e turismo”;

-  n. 7591 del 16 aprile 2026 ad oggetto “Modifica della micro-organizzazione della Direzione Generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo e istituzione di aree dirigenziali”;

-  n. 8331 del 28 aprile 2026 ad oggetto “riattribuzione incarichi dirigenziali - Direzione Generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca;

A voti unanimi e palesi

delibera

1.  Di stabilire che riscontrate le situazioni congiunturali di difficoltà, richiamate in premessa, che coinvolgano le imprese beneficiarie dei bandi approvati con proprie deliberazioni nn. 268/2019 e ss.mm.ii, 1304/2020 e ss.mm.ii, 863/2021 e ss.mm.ii, 1098/2022 e ss.mm.ii, 1985/2023, su istanza di parte della impresa beneficiaria, è consentito derogare alle previsioni contenute nei bandi che dispongono la revoca dei contributi a causa del mancato incremento occupazionale, ovvero del suo mancato mantenimento, in esito ad una valutazione positiva da parte delle strutture regionali competenti di adeguatezza delle misure derogatorie atte a garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso all'intervento ammesso a contribuzione, basata sulla presenza di Accordo sindacale formalizzato e vigente sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o dalle rappresentanze sindacali aziendali regolarmente costituite;   

2.  Di confermare l'obbligo per l'impresa beneficiaria di procedere, entro il termine dell'anno a regime come definito dai bandi di riferimento (dodici mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento), salvo le proroghe previste dal medesimo bando, alla realizzazione del numero minimo nuove assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno previsto dal bando medesimo come requisito di accesso all'agevolazione incluso il numero minimo di laureati. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima entro l'anno a regime, si applicano le clausole di revoca del contributo previste dall'Accordo e dal bando di riferimento, senza che la presente deliberazione introduca disposizioni derogatorie.

3.  Di stabilire che le imprese beneficiarie che intendano avvalersi della facoltà di deroga di cui al precedente punto 1), presentino apposita richiesta alla competente struttura regionale la quale verifica:

a.  La presenza e la vigenza dell’Accordo sindacale richiamato al precedente punto 1);

b.  Che entro i termini dell’anno a regime, eventualmente prorogato secondo le previsioni dei singoli bandi, siano state effettuate il numero minimo di assunzioni previste dalla procedura in base alla quale è stato concesso il contributo;

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la competente struttura regionale è tenuta a comunicare alle imprese richiedenti gli esiti della verifica, fatte salve le necessità di prorogare di ulteriori 30 giorni i termini in presenza di motivate esigenze istruttorie;

4.  Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

5.  Di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO 2026-2028, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.

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