n.35 del 29.02.2012 periodico (Parte Seconda)

L.R. 1/8/2001, n. 17 - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna - Riparto generale e assegnazione fondi alle Province - Piano stralcio 2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 15/11/2001, n. 40 ed in particolare l’art. 47;

- la L.R. 26/11/2001, n. 43 e successive modifiche;

- l’art. 3, comma 18, lett. G) della L. 350/2003;

- la propria deliberazione 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- la L.R. 1 agosto 2002, n. 17 “Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in particolare l’articolo 11;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche;

Richiamato in particolare il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 17/02 che finalizza gli interventi di incentivazione al miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a fini di sostegno all’occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;

Considerato che tali obiettivi possono essere raggiunti esclusivamente nel caso in cui beni e strutture oggetto delle misure di incentivazione siano utilizzate per le finalità e nell’ambito dei progetti di sviluppo a fronte dei quali gli incentivi sono stati erogati, pertanto, l’utilizzo di tali beni e strutture è ammesso esclusivamente nelle stazioni e per finalità stabilite in fase di concessione del contributo;

Visti inoltre:

- l’art. 6, comma 4, della su richiamata L.R. 17/02, così come modificato dall’art. 36 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4, che prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale di attivare Piani stralcio d’intesa con le Province interessate, per assicurare gli investimenti necessari ed urgenti, al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche;

- la propria delibera n. 1430 del 21 luglio 2003 con cui gli impianti a fune della Regione Emilia-Romagna sono stati individuati come “Impianti a fune sportivi per utenza puramente locale”, in considerazione delle loro caratteristiche, funzioni nonché al bacino d’utenza di riferimento;

Viste inoltre:

- la propria deliberazione 7 luglio 2003, n. 1343 “L.R. 17/02 - Piano stralcio 2002/2003 - Interventi necessari ed urgenti - Riparto generale fondi 2002-2006 di cui alle LL. 140/99 e 166/02 e L.R. 17/02 - Assegnazione alle Province”, ed in particolare il punto A) “Funzioni attribuite alle Province” dell’Allegato “C” “Criteri e modalità per l’attuazione del Piano Stralcio 2002/2003”;

- la propria delibera n. 1461 del 15 settembre 2008 avente ad oggetto “L.R. 1/8/2002, n. 17 L. 24/12/2003, n. 363 Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna riparto generale Fondi e assegnazione alle Province Piano Stralcio 2007-2008” ed in particolare il punto A) “Funzioni attribuite alle Province” dell’allegato 12 “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma regionale”;

Preso atto che le Province hanno manifestato la necessità di attivare finanziamenti in favore degli impianti a fune ed in particolare finanziamenti riguardanti la sicurezza degli impianti e delle piste;

Dato atto:

- che per l’anno 2011 è disponibile per il programma stralcio di cui alla L.R. 17/02 l’importo complessivo di Euro 1.250.729,70 così ripartito:

- quanto ad Euro 300.000,00 sul Capitolo 25572 “Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)” - U.P.B. 1.3.3.3.10010;

- quanto ad Euro 900.000,00 sul Capitolo 25780 “Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)” – U.P.B. 1.3.3.3.10010;

- quanto ad Euro 50.729,70 derivanti da economie su programmi precedenti di cui alla L.R. 17/02 sul Capitolo 25789 “Contributi in c/capitale per interventi relativi all’innovazione tecnologica, all’ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune (art. 8, L. 11/5/1999, n. 140 e art. 31, L. 1/8/2002, n. 166) – Mezzi statali” – U.P.B. 1.3.3.3.10011 che si ritiene opportuno mettere a disposizione per il programma oggetto della presente deliberazione;

Preso atto che, a seguito della richiesta delle Province sono state attivate procedure di consultazione per l’attivazione di un piano stralcio prioritariamente finalizzato alla sicurezza di piste ed impianti relativo all’anno 2011 e che, nel corso degli incontri avvenuti in data 18 e 26 ottobre 2011 sono stati individuati (a seguito di apposita ricognizione curata dalle Province) i principali interventi necessari ed urgenti;

Preso atto che la Provincia di Forlì-Cesena con nota prot. n. 105131/2011 del 25/10/2011, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. PG 263019 del 28/10/2011, ha comunicato la rinuncia a presentare progetti sul programma stralcio 2011 di cui alla L.R. 17/02;

Dato atto inoltre della nota prot. n. PG 2011 0264705 del 2 novembre 2011, a firma dell’Assessore Turismo - Commercio Maurizio Melucci, “L.R. 17/02 - Programma stralcio 2011 - Intesa Regione - Province ai fini dell’attivazione del piano stralcio 2011”;

Dato atto infine che nell’intesa si è stabilito come termine iniziale di ammissibilità delle spese,la data del 30 giugno 2010;

Considerato che, in attuazione dell’intesa di cui al paragrafo precedente, le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, hanno trasmesso alla Regione Emilia-Romagna i rispettivi provvedimenti provinciali, elaborati in conformità alla deliberazione 1461/08 e alla suddetta nota PG 2011 0264705 del 2 novembre 2011 ed acquisite agli atti del Servizio competente, di seguito elencate:

Provincia di Piacenza - delibera di Giunta provinciale n. 277 del 7 novembre 2011;

Provincia di Parma - delibera di Giunta provinciale n. 574 del 10 novembre 2011;

Provincia di Reggio Emilia - delibera di Giunta provinciale n. 328 del 10 novembre 2011;

Provincia di Modena - delibera di Giunta provinciale n. 408 dell’8 novembre 2011;

Provincia di Bologna - determinazione dirigenziale PG. n. 169335 del 4 novembre 2011;

Considerato che gli atti di cui sopra contengono le graduatorie degli interventi relativi ad impianti di risalita e sicurezza delle piste, suddivise tra soggetti pubblici (secondo l’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche) e Privati operatori ai sensi della L.R. 17/02;

Considerato inoltre:

- che con la graduatoria di cui all’Allegato A “Interventi presentati da soggetti pubblici” inserita nella deliberazione di Giunta provinciale di Parma 574/11, sono stati inseriti interventi per una spesa complessiva di Euro 130.000,00 cui corrisponde un contributo di Euro 44.000,00, anziché una spesa prevista di Euro 250.000,00 ed un contributo calcolato di Euro 80.010,00, come previsto in fase di concertazione;

- che l’importo resosi disponibile per i soggetti beneficiari pubblici sul Capitolo 25780, ed ammontante ad Euro 36.010,00, viene assegnato d’ufficio alla Provincia di Modena per lo scorrimento della graduatoria degli interventi presentati da soggetti pubblici di cui alla deliberazione di G.P. n. 408 dell’8 novembre 2011 in quanto è l’unica Provincia la cui graduatoria relativa a soggetti pubblici presenta interventi non ammessi a finanziamento per mancanza di fondi;

- che, pertanto l’importo complessivo assegnato alla Provincia di Modena per beneficiari pubblici allocati sul Capitolo 25780 ammonta complessivamente ad Euro 608.642,46, come specificato nella tabella in Allegato 1) facente parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto infine:

- che il progetto relativo all’intervento di “Messa in sicurezza delle piste (reti di protezione) e degli impianti (razionalizzazione e sostituzione) della stazione sciistica di Febbio” - Spesa ammessa Euro 20.275,00 - contributo concesso Euro 8.110,00, ed inserito all’Allegato A2 della deliberazione di G.P. di Reggio Emilia n. 328 del 10 novembre 2011, è stato presentato dal Comune di Villa Minozzo in quanto la società proprietaria degli impianti Alto Crinale si trova in stato di liquidazione e il Comune di Villa Minozzo, considerata l’urgenza di realizzare gli interventi, in qualità di proprietario di parte delle aree sulle quali insistono gli impianti, ha presentato la domanda di finanziamento in proprio;

- che i fondi con cui sarà finanziato il progetto fanno parte della quota destinata a soggetti privati in sede di tavoli di concertazione, ma che tali fondi (allocati sul Capitolo di spesa 25572) possono essere utilizzati anche a favore di soggetti pubblici;

Preso atto delle dichiarazioni delle Province ai sensi dell’art. 3, comma 18, lett. G) della L. 350/03 (Legge finanziaria per il 2004) acquisite agli atti di cui alle seguenti note:

- prot. n. 76614 dell’8 novembre 2011 della Provincia di Piacenza, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. PG 271542 del 9 novembre 2011;

- dell’11 novembre 2011 della Provincia di Parma, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. PG 276009 dell’11 novembre 2011;

- prot. n. 58794/1/2011 del 15 novembre 2011 della Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. PG 278332 del 15 novembre 2011,

- prot. n. 97409/10/05-02 f. 43 f.48 del 9 novembre 2011 della Provincia di Modena, acquisita agli atti del Servizio con prot. PG 273322 del 10 novembre 2011;

- prot. n. PG 169509 del 04 novembre 2011 della Provincia di Bologna, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. PG 269325 del 7 novembre 2011

con cui le Province stesse dichiarano che le graduatorie riguardanti interventi a favore di Enti pubblici per investimenti su beni pubblici, indicati in Allegato 2) alla presente deliberazione, rientrano nell’ambito delle spese di investimento ammissibili ai sensi del già citato art. 3, comma 18, lett. G) della L. 350/03 (Legge finanziaria per il 2004) trattandosi di contributi destinati al patrimonio di proprietà degli stessi Enti Pubblici;

Verificato, dal competente Servizio regionale che i programmi provinciali sono conformi ai criteri di cui alla propria deliberazione n. 1461/08 e che le percentuali di contributo corrispondono a quelle stabilite dalla L.R. 17/02;

Ritenuto opportuno assegnare i fondi, per complessivi Euro 1.250.729,70, ripartiti come indicato in Allegato 1) facente parte integrante della presente deliberazione, alle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna;

Ritenuto inoltre che, per le motivazioni indicate ai paragrafi precedenti, ricorrono gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. 40/01 nonché dell’art. 4, comma 2, della L.R. 15/10 per poter provvedere all’impegno della spesa di complessivi 1.250.729,70 a favore delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna;

Dato atto che, in base alla propria deliberazione 1343/03 sopraccitata sono state conferite alle Province le funzioni gestionali di attuazione del programma, e che pertanto compete alle stesse di richiedere, nel momento di adozione degli atti di concessione dei contributi, il Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Dato atto inoltre che si confermano le modalità di pagamento indicate nell’Allegato 12) alla propria deliberazione 1461/08, mentre tra le modalità di quietanza, la quietanza semplice è ammissibile solamente nei casi che non prevedono l’obbligo di tracciabilità bancaria, nel qual caso dovranno essere rispettate le modalità previste dall’art. 3 della Legge 136/2010;

Richiamate:

- la L.R. 23/12/2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2012” ed in particolare l’art. 11;

- la L.R. 23/12/2010, n. 15 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 Bilancio pluriennale 2011-2013”;

- la L.R. 26/7/2011, n. 10 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione”;

- la L.R. 26/7/2011, n. 11 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’art. 30 della L.R. 15/11/2001, n. 40 - Primo provvedimento generale di variazione;

Visto l’art. 1 del DPR 3/6/1998, n. 252;

Dato atto che alla liquidazione delle somme provvederà il dirigente regionale competente con propri atti formali, a norma, dell’art. 51 della L.R. 40/01, nonché della propria delibera 2416/08 e successive modificazioni con le modalità indicate nell’allegato 12) della propria deliberazione 1461/08;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 10 del 10 gennaio 2011 e 1222 del 4 agosto 2011;

Dato atto dei pareri allegati

Su proposta dell’Assessore competente;

A voti unanimi a palesi

delibera:

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1) alle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna sono attribuite le funzioni amministrative di attuazione e gestione del Programma stralcio 2011 adottato ai sensi della L.R. 1 agosto 2002, n. 17;

2) di dare atto che compete alle Province, nell’ambito delle funzioni amministrative di cui al punto 1), di richiedere, nel momento dell’adozione degli atti di concessione del contributo, il Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11;

3) di dare atto del riparto generale dei fondi del Piano Stralcio 2011, così come riportato nell’Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione, per complessivi Euro 1.250.729,70;

4) di dare atto che nell’intesa tra Province e Regione Emilia-Romagna, si è stabilito come termine iniziale di ammissibilità delle spese la data del 30 giugno 2010;

5) di approvare le graduatorie degli interventi necessari ed urgenti relativi al programma stralcio 2011 di cui alla L.R. 17/02, suddivisi in base a beneficiari pubblici e privati, riportate negli Allegato 2) e 3), parte integrante della presente deliberazione;

6) di assegnare, in favore delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, l’importo complessivo di Euro 1.250.729,70, per la gestione del Piano Stralcio 2011 di cui alla L.R. 17/02 suddiviso come indicato in Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione;

7) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.250.729,70 come di seguito riportato:

- quanto ad Euro 900.000,00, registrata al n. 4804 di impegno sul Capitolo 25780 “Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)” U.P.B. 1.3.3.3.10010;

- quanto ad Euro 300.000,00, registrata al n. 4805 di impegno sul Capitolo 25572 “Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)” - U.P.B. 1.3.3.3.10010;

- quanto ad Euro 50.729,70 registrata al n. 4806 di impegno sul Capitolo 25789 “Contributi in c/capitale per interventi relativi all’innovazione tecnologica, all’ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune (art. 8, L. 11/5/1999, n. 140 e art. 31, L. 1/8/2002, n. 166) - Mezzi statali” - U.P.B. 1.3.3.3.10011,

del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

8) di confermare le modalità di pagamento indicate nell’allegato 12) alla propria deliberazione 1461/08, mentre tra le modalità di quietanza, la quietanza semplice è ammissibile solamente nei casi che non prevedono l’obbligo di tracciabilità bancaria nel qual caso dovranno essere rispettate le modalità previste dall’art. 3 della Legge 136/2010;

9) di dare atto che alla liquidazione delle somme, con le modalità indicate nell’Allegato 12) alla propria deliberazione 1461/08, provvederà il Dirigente regionale competente, con propri atti formali, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 2416/08 e successive modifiche;

10) di stabilire che gli interventi inseriti nel presente programma dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di notifica della concessione del contributo e dovranno terminare entro 18 mesi sempre a partire da tale data sia per i beneficiari pubblici che per quelli privati;

11) di stabilire che gli interventi inseriti nel presente programma, sia per beneficiari pubblici che per beneficiari privati, dovranno essere rendicontati alle Province competenti entro 60 giorni dalla fine dei lavori;

12) di dare atto che i beni e le strutture oggetto di incentivazione possono essere utilizzati esclusivamente nelle stazioni sciistiche e per le motivazioni stabilite in fase di concessione;

13) di stabilire, che per tutto quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione, ivi compresa la data di ammissibilità iniziale delle spese fissata al 30 giugno 2010 si rimanda alla propria deliberazione 1461/08;

14) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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