n.440 del 21.12.2020 (Parte Terza)
Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: rettifica della graduatoria finale dei candidati già approvata con determinazione n. 8984 del 27/05/2020, conclusione del nono interpello e individuazione sedi disponibili per il decimo
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.;
- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- l’art. 1 comma 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 221 ai sensi del quale nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2.4.1968, n. 475);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);
- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- il combinato disposto dall’art. 103 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd Decreto Cura Italia) e dall’art. 37 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 che ha previsto la sospensione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 dei termini nei procedimenti amministrativi che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino al 15 maggio;
Richiamate, altresì:
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, di “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:
- l’art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
- gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;
- l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
- l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3/9/2019 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dagli interessati" che dispone, in particolare:
- di effettuare gli interpelli successivi al sesto senza attendere il decorso dei 180 giorni disponibili per l’apertura della farmacia nella sede assegnata nel precedente interpello, rendendo disponibili le eventuali sedi non aperte nel termine suddetto nel primo interpello utile tra i successivi interpelli;
- di effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti nella domanda di partecipazione al concorso straordinario nei confronti dei soli vincitori che accettano la sede loro offerta e, conseguentemente, procedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche subordinatamente all’esito dei suddetti controlli;
- che al termine di ciascuna procedura di interpello-accettazione attuata tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica, si procederà con:
- l’adozione di un provvedimento che rende note le sedi accettate nell’interpello svolto, le sedi disponibili per il successivo interpello e le candidature interessate a quest’ultimo interpello;
- l’avvio delle procedure tecniche necessarie per l’interpello successivo;
- l'esecuzione dei controlli di veridicità delle dichiarazioni dei vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello;
- che, al termine dell’attività di controllo, sarà adottato il provvedimento che assegna le sedi accettate da vincitori rispetto ai quali i controlli eseguiti abbiano avuto riscontri positivi e, eventualmente, in caso di controlli difformi, rettifica la graduatoria senza procedere all’assegnazione delle sedi interessate;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2328 del 11/2/2020 "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna. Assegnazione sedi in seguito al sesto interpello";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 8984 del 27/5/2020 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013. Rettifica della graduatoria finale dei candidati già approvata con determinazione n. 16707 del 18/10/2018, assegnazione sedi in seguito al settimo interpello e integrazione sedi disponibili per l'ottavo";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 17099 del 6/10/2020 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito all'ottavo interpello e individuazione sedi disponibili per il nono";
Richiamate, infine:
- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone che, nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”;
- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016 “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:
- l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
- non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato Art. 10 della LR 2/2016;
- nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
- in qualunque momento successivo all’apertura della farmacia emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;
- l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;
- l'art. 1 comma 163 della Legge 4/8/2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per effetto del quale il periodo in cui i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017 "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2" nella quale sono indicate le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934;
Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221 e 10, comma 1 lettere b) e h), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2 deriva che i dispensari farmaceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti perché non era aperta la farmacia prevista dalla pianta organica devono venire chiusi all’apertura della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi;
Dato atto che:
a) al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso alcuni dei provvedimenti regionali sopra citati, aventi ad oggetto la presente procedura di concorso straordinario, come più dettagliatamente indicato alla pagina http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-farmacie, ove le informazioni sono costantemente aggiornate;
b) in particolare, risulta pendente davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna – il giudizio relativo al ricorso proposto avverso la determinazione n. 8984 del 27/5/2020 di rettifica della graduatoria e di individuazione delle sedi disponibili per l’ottavo interpello, ricorso volto ad ottenere la riammissione della ricorrente in graduatoria e la conseguente assegnazione della prima sede farmaceutica disponibile nell’ordine di preferenza già indicato dalla ricorrente stessa (sede n. 20 del comune di Carpi); rispetto a tale ricorso il TAR ha respinto la richiesta di sospensione con ordinanza cautelare n. 370 del 30/9/2020; contro detta ordinanza è stato proposto appello al Consiglio di Stato che, come da ordinanza n. 7015 pubblicata il 7/12/2020, pur senza sospendere il provvedimento impugnato, ha ritenuto necessario un approfondimento di merito rimettendo la questione al T.A.R., disponendo la fissazione con urgenza di una udienza pubblica per la decisione nel merito del ricorso; nelle more della definizione del giudizio, l’assegnazione della sede n. 20 del comune di Carpi potrà pertanto essere “sub iudice”;
c) risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;
d) fatto salvo quanto illustrato alla precedente lettera b) per la sede n. 20 del Comune di Carpi, gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” di cui alla precedente lettera c) in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;
Dato atto, altresì, che:
- la procedura di nono interpello delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 25/10/2020 alle ore 18:00 del 30/10/2020;
- le sedi disponibili per il nono interpello sono state le 31 sedi di cui all'allegato E della determinazione n. 17099 del 6/10/2020;
- la procedura di nono interpello ha interessato i farmacisti collocati in posizione compresa tra la 739° e la 769° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 8984 del 27/5/2020, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Burert) n. 173 del 29/5/2020;
- hanno correttamente partecipato al nono interpello, mettendo in ordine di preferenza un numero di sedi pari a quello della propria posizione per l'interpello – esplicitamente comunicata ai referenti mediante l’avviso relativo all’avvio della procedura di interpello, trasmesso via Pec – 6 farmacisti, mentre i restanti 25, tra quelli interpellati, non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
- la procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 5/11/2020 alle ore 18:00 del 20/11/2020 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/00;
- la procedura di accettazione ha interessato i 6 farmacisti che avevano correttamente partecipato alla precedente fase di nono interpello; di questi:
- n. 1 non ha partecipato alla procedura di accettazione (mancata risposta) e pertanto è da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
- n. 2 hanno partecipato alla procedura di accettazione ma hanno rifiutato la sede proposta e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
- n. 3 hanno partecipato alla procedura di accettazione ed hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma web ministeriale;
Dato atto, infine, che:
- con la richiamata determinazione n. 2328 del 11/2/2020 sono state assegnate 20 delle 70 sedi farmaceutiche oggetto del sesto interpello dei vincitori;
- con la richiamata determinazione n. 8984 del 27/5/2020 sono state assegnate 12 delle 51 sedi farmaceutiche oggetto del settimo interpello dei vincitori, una delle quali successivamente rinunciata ed inserita nel novero delle sedi disponibili per il nono interpello;
- ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, richiamato al punto 8 del dispositivo della DGR 2083/2015 e nelle determinazioni n. 2328/2020 e n. 8984/2020 (ove è precisato, tra l'altro, che il termine vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub-iudice) il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche è di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità; il suddetto termine di 180 giorni per l'apertura della sede farmaceutica è perentorio ed è inoltre espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7;
- il termine ultimo di apertura delle farmacie nelle sedi assegnate a seguito del sesto interpello è stato posticipato di 83 giorni, corrispondenti al periodo di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 dei termini nei procedimenti amministrativi in applicazione del combinato disposto dell’art. 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd Decreto Cura Italia) e dell’art. 37 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020;
- delle 20 sedi farmaceutiche assegnate a seguito del sesto interpello, sono state aperte entro il termine previsto n. 10 sedi;
- delle 11 sedi farmaceutiche assegnate a seguito del settimo interpello e non rinunciate, sono state aperte entro il termine previsto n. 7 sedi;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari delle 14 sedi che non hanno aperto la farmacia nel termine previsto decadono dall'assegnazione e sono da escludere dalla graduatoria (assegnatari di 10 sedi a seguito del sesto interpello e di 4 sedi a seguito del settimo);
Preso atto della rinuncia, in atti al Prot. 26/10/2020.0688120, della sede farmaceutica n. 9 del comune di San Lazzaro di Savena, assegnata con la richiamata determinazione n. 17099 del 16/10/2020 a seguito dell’ottavo interpello, in esito alla quale gli assegnatari decadono dall’assegnazione e sono da escludere dalla graduatoria, con conseguente inclusione di tale sede farmaceutica nel novero delle sedi oggetto del decimo interpello;
Preso atto, altresì, della rinuncia alla procedura di concorso straordinario regionale, in atti al Prot. 07/10/2020.0644767, della candidatura numero protocollo 000934 – 15-02-2013 – 080, in esito alla quale il personale degli uffici preposti dell'amministrazione regionale ha compiuto sulla piattaforma tecnologica ed applicativa unica ministeriale le operazioni necessarie a generare la graduatoria finale del concorso rettificata;
Ritenuto altresì, procedendo in conformità a quanto stabilito con la richiamata determinazione n. 15878 del 3/9/2019, di avviare le procedure tecniche necessarie per il decimo interpello dei vincitori del concorso straordinario regionale ai fini dell’assegnazione, ai sensi dell'art. 11 lettera d) del bando di concorso, delle sedi non assegnate con il nono interpello (28), delle sedi assegnate a seguito del sesto interpello ma non aperte entro il termine previsto (10), delle sedi assegnate a seguito del settimo interpello ma non aperte entro il termine previsto (4) e di 1 sede assegnata a seguito dell’ottavo interpello ma successivamente rinunciata, per un totale di n. 43 sedi farmaceutiche;
Visti:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1154 del 16 luglio 2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2156 del 22 novembre 2019 che, per garantire continuità nella fase di transizione tra le due legislature, proroga fino al 30/6/2020 l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare già conferitomi con DGR n. 193 del 27/2/2015 fino al 29/2/2020;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 733 del 25/6/2020 ad oggetto “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d’impatto sull’organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell’emergenza Covid-19. Approvazione”;
- la determinazione n. 20202 del 13/11/2020 del Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare, di conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Assistenza Territoriale;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità del presente atto;
determina
1) di escludere dalla procedura concorsuale la candidatura numero protocollo 000934 – 15-02-2013 – 080 per espressa volontaria rinuncia alla procedura stessa;
2) di rettificare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna, già approvata con propria determinazione n. 8984 del 27/5/2020, approvando la graduatoria riportata nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, a seguito della conclusione dei primi nove interpelli, ora ha inizio dalla candidatura collocata alla 770° posizione;
3) di dare atto che la graduatoria di cui al punto 2 viene approvata sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal bando, nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di partecipazione al concorso, in quanto potranno essere svolti, in conformità a quanto disposto con la richiamata determinazione n. 15878 del 03/09/2019, ulteriori controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti al concorso straordinario che accetteranno le sedi farmaceutiche proposte negli interpelli successivi al settimo;
4) di dare atto che, come previsto all’art. 14 del bando di concorso “In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
5) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove sono elencate le sedi accettate e quelle non accettate in esito alla procedura di nono interpello;
6) di escludere dalla procedura concorsuale le candidature indicate nell'allegato B, parte integrante della presente determinazione, per mancata risposta all'interpello o alla procedura di accettazione o per espressa rinuncia della sede proposta attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;
7) di dare atto che le 3 candidature che hanno accettato la sede farmaceutica proposta nel nono interpello risulteranno assegnatarie della sede farmaceutica accettata con successivo provvedimento, subordinatamente all’esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso;
8) di dichiarare decaduti dall'assegnazione ed esclusi dalla graduatoria, ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, i vincitori elencati nell'Allegato C della presente determinazione ai quali è stata assegnata, a seguito della procedura di sesto o settimo interpello, la sede farmaceutica a fianco degli stessi specificata, con determinazione n. 2328/2020 o n. 8984/2020, per mancata apertura della farmacia entro il termine previsto o per espressa rinuncia della sede farmaceutica assegnata con determinazione n. 17099/2020 a seguito dell’ottavo interpello;
9) di approvare l’Allegato D, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove sono indicate le 43 sedi farmaceutiche disponibili per il decimo interpello dei vincitori;
10) di rendere note, nell'Allegato D di cui al precedente punto 9), le sedi non di nuova istituzione (sedi resesi vacanti per scelta di vincitori di concorsi straordinari - incluse le sedi assegnate a seguito di precedenti interpelli, aperte e successivamente chiuse per vincita di altro concorso regionale), per consentire l'eventuale esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934, secondo le indicazioni contenute nella richiamata delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017;
11) di avviare le procedure tecniche necessarie per il prossimo interpello dei vincitori, aggiornando l'elenco delle sedi disponibili per il decimo interpello, consultabile dalla piattaforma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute (www.concorsofarmacie.sanita.it) in coerenza all’Allegato D, precisando che:
- sono in posizione utile per partecipare al decimo interpello le candidature collocate in posizione compresa tra la 770°e la 812° della graduatoria approvata con la presente determinazione;
- la procedura di interpello sarà svolta ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
- successivamente all’interpello e agli opportuni controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dai vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello, la Regione provvederà, secondo quanto previsto dall'art. 11 del bando di concorso e dalla normativa vigente, all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione ai Comuni interessati;
12) di precisare che nell’Allegato D sono riportati la descrizione territoriale e gli estremi del provvedimento comunale di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto, di cui sia pervenuta comunicazione al competente Servizio regionale;
13) di notificare il presente provvedimento ai farmacisti esclusi dalla procedura concorsuale, corrispondenti alle candidature indicate nell'Allegato B (solo al referente in caso di candidatura presentata in forma associata), e ai farmacisti decaduti dall’assegnazione indicati nell’Allegato C mediante trasmissione all'indirizzo PEC comunicato dando atto che, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, il presente provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
14) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it) oltreché nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it);
15) di dare atto che ai candidati sarà inoltre dato avviso della pubblicazione della graduatoria, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica all'indirizzo PEC comunicato e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, sarà ritenuta validamente notificata con la pubblicazione della graduatoria rettificata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
16) di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
17) di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.
Il Direttore Generale
Kyriakoula Petropulacos