n.411 del 11.12.2019 periodico (Parte Seconda)

Approvazione Convenzione per attività di prevenzione, assistenza e formazione finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza agli studenti, con particolare riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- l’educazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come negli stili di vita, è realizzata dal sistema formativo mediante l’apprendimento formale, non formale e informale;

- i dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro trovano applicazione anche per gli studenti che facciano uso di laboratori e attrezzature di lavoro in ambito scolastico e che siano avviati a percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in contesti esterni all’Istituzione Scolastica, in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti;

- lo svolgimento dei percorsi suindicati da parte degli studenti è, pertanto, subordinato alla preventiva formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla normativa succitata;

Visti:

- il D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” ed i successivi decreti attuativi, che prevede che le Regioni e altri specifici Organismi ed Istituzioni, tra cui l’INAIL, svolgano attività di informazione, formazione, assistenza e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ed in particolare l'art. 37, comma 1, concernente gli adempimenti previsti in materia di formazione;

- l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 21 dicembre 2011, con repertorio n. 221/CSR, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., relativo alla formazione sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori;

- il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 inerente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- la propria deliberazione n. 667 del 27 maggio 2013 avente per oggetto: “Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione dei lavoratori di cui all'art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008, ai fini della realizzazione di progetti formativi sperimentali in e-learning e approvazione delle relative disposizioni”;

- i primi indirizzi del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- i DD.PP.RR. n. 87, n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010 con i quali sono stati adottati i Regolamenti recanti norme per il riordino degli Istituti Professionali, Tecnici e dei Licei;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 33 a 43 dell’art. 1;

- l'art. 1, comma 38, della Legge sopra menzionata che stabilisce che “Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81”;

- la Guida Operativa per la scuola del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca relativa alle Attività di Alternanza Scuola-Lavoro trasmessa con nota prot. n. 9750 dell'8 ottobre 2015 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, ed in particolare il paragrafo 11 “Salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro nelle strutture ospitanti”;

- il Decreto Interministeriale del 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di Alternanza Scuola-Lavoro”, ed in particolare l’art. 5 “Salute e Sicurezza";

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107" e successivi provvedimenti attuativi;

- l'art. 1, commi da 784 a 787, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di Bilancio 2019) recante modifiche ai percorsi di c.d. Alternanza Scuola-Lavoro, ivi inclusa la ridenominazione in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

- il comma 785 dell’articolo 1 della Legge n. 145 succitata che prevede la definizione, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di Linee Guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

- il Decreto Ministeriale del 4 settembre 2019, n. 774 di definizione delle suindicate Linee Guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con applicazione dall’a.s. 2019/2020, che prevede, con successivo provvedimento, la predisposizione di apposite Linee Guida per gli studenti con disabilità frequentanti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, coinvolgendo le Associazioni di riferimento e l'Osservatorio Permanente per l'inclusione scolastica;

- il paragrafo 6 delle succitate Linee Guida “Le misure di tutela della salute e sicurezza degli studenti frequentanti i percorsi”;

- la propria deliberazione n. 1489 del 12 ottobre 2009 recante all’oggetto “Protocollo Quadro d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Direzione Regionale Emilia-Romagna”;

- i Protocolli d’Intesa sottoscritti per il triennio 2016-2019 e 2019-2022 dall’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (USR) e INAIL Direzione Regionale Emilia-Romagna finalizzati alla realizzazione dei percorsi in parola da parte degli Istituti interessati della Regione in collaborazione con INAIL;

- le Linee di Indirizzo Operative per la Prevenzione 2019, emanate da INAIL, Direzione Centrale Prevenzione;

- la propria deliberazione n. 1247 dell’1 agosto 2016 recante all’oggetto “Approvazione Convenzione per la promozione e la realizzazione di un’adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali con riferimento prioritario agli Istituti Tecnici Agrari e Professionali e Istituti Tecnici ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Emilia-Romagna”;

- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

Rilevato che l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna hanno ravvisato l’opportunità di continuare a collaborare nelle attività di promozione della tutela della salute e sicurezza degli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in relazione alla realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

Considerato che:

- l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna, con il supporto dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, ed in particolare dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL), a seguito dell’andamento positivo delle attività realizzate in attuazione della Convenzione relativa al precedente triennio 2016-2019 che ha visto quali destinatari prioritari gli studenti degli Istituti afferenti alle Reti degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali e degli Istituti Tecnici ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Emilia-Romagna” co-firmatarie della medesima, hanno definito uno schema di Convenzione per la realizzazione delle suddette attività, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il contenuto dell'allegato schema di Convenzione è stato valutato positivamente e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna;

- le attività realizzate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna previste dalla presente Convenzione non comportano oneri a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;

- le sopra citate attività saranno valutate, al termine di ogni anno scolastico e definite per l'anno scolastico successivo da parte di una Commissione Paritetica, composta da rappresentanti designati dalle Parti firmatarie la presente Convenzione, che verrà nominata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno attivare la collaborazione richiesta, approvando la Convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento, con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per la realizzazione delle suesposte attività;

Dato atto che, a seguito della approvazione della Convenzione di cui alla presente deliberazione, alla sottoscrizione della stessa provvederà il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

Rilevato che la Convenzione in parola ha durata per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima e potrà essere rinnovata;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto “Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’Allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”;

Richiamate infine:

- le proprie deliberazioni n. 516 dell’11 maggio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 578 del 5 maggio 2017, n. 52 del 22 gennaio 2018 e n. 1059 del 3 luglio 2018;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 1123 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto: “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione Appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di attivare, sulla base di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, una collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per lo svolgimento delle attività di promozione della tutela della salute e sicurezza degli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in relazione alla realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

2. di approvare la Convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività suesposte, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si definiscono gli impegni e gli obblighi reciproci delle Parti firmatarie la Convenzione, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione delle medesime e i tempi;

3. di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione con le Parti firmatarie la medesima provvederà il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

4. di dare atto che a seguito della sottoscrizione della Convenzione in parola non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale;

5. di stabilire che la Convenzione ha durata per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima e potrà essere rinnovata;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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