n.139 del 03.06.2026 periodico (Parte Seconda)

S.S. 9 “Via Emilia”. Lavori di costruzione della variante esterna all’abitato di Anzola dell’Emilia (BO) fra il km 122+250 e km 126+430. In esecuzione della sentenza n. 00129/2024 REG.PROV.COLL. del 21/02/2024 pronunciata dal TAR per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) sul ricorso n. R.G. 444/2020 proposto da D’ALBA Cosimo e ANTONICELLI Eufemia. ATTO DI ACQUISIZIONE (Art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(Dirigente Ufficio Espropriazioni)

VISTO

·  La nomina conferita con DOr n. 320/DRUO del 22 dicembre 2025, prot. CDG-1115434 del 22/12/2025;

·  La procura conferita con Atto Notaio Ester Giordano in Roma repertorio n. 29631, raccolta n. 13332 del 18/12/2025 con decorrenza 01/01/2026;

·  L’articolo 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

·  Il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2163/BO516 in data 05/07/1995 con cui veniva approvato il progetto n. 6217 del 20/03/1992 (aggiornato il 05/04/1994) anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza ed indifferibilità, per i lavori di costruzione della variante esterna all’abitato di Anzola dell’Emilia (BO) fra le progressive Km 122+250 e Km 126+430 lungo la SS. 9 “Via Emilia”;

·  Il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 1529/BO516 in data 05/07/1995 con cui risultava aggiudicataria di detti lavori l’Impresa “SACIC S.p.A.” con sede in Roma che veniva contestualmente incaricata di svolgere, per conto di Anas, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie necessarie all’espletamento delle espropriazioni;

·  Il Decreto del Prefetto della Provincia di Bologna prot. n. 2074 del 06/11/1995 con cui Anas è stata autorizzata ad occupare d’urgenza gli immobili dei sigg. D'Alba Cosimo Proprietà per 1/2 in com. leg. e Antonicelli Eufemia Proprietà per 1/2 in com. leg., per la durata di 1080 giorni decorrenti dall’emissione del Decreto di riconoscimento di pubblica utilità da parte di Anas del 05/07/1995, per l’ampliamento della tangenziale di Lavino di Mezzo;

· La sentenza Corte d’Appello di Bologna n. 502/2005 e pedissequo atto di precetto;

· La sentenza Tribunale di Bologna n. 20532/2010 e pedissequo atto di precetto;

· La sentenza Corte d’Appello di Bologna n. 1485/2017;

· La sentenza Corte di Cassazione n. 2420/2020;

· La sentenza TAR Emilia-Romagna n. 00129/2024;

· Gli esiti degli accertamenti effettuati a verifica della provenienza e titolarità dei beni;

· L’avviso di avvio del procedimento di “emissione dell’Atto di Acquisizione del diritto di proprietà” previsto dall’art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. con nota prot. n. CDG-0335714-U del 16/04/2026, notificato alla Ditta destinataria nelle forme di Legge;

CONSIDERATO

· Che Anas S.p.A., a norma di legge e come disposto dal summenzionato Decreto, ha provveduto in data 13/12/1995 alla immissione in possesso con contestuale redazione dello stato di consistenza dei beni necessari alla realizzazione dell’opera pubblica;

· Che il terreno sito nel Comune di Anzola dell’Emilia (BO), urbanisticamente riportato in parte zona AC_1 “Aree residenziali” e in parte M “Infrastrutture viarie”, censito al Catasto Terreni al Foglio 44 Particella 450 (ex 23) di mq 540,00 con qualità AREA (Accessori comuni ad enti rurali ed urbani - Partita speciale 2) priva di intestazione, già di proprietà della Ditta D'Alba Cosimo Proprietà per 1/2 in com. leg. e Antonicelli Eufemia Proprietà per 1/2 in com. leg., è stato oggetto della suindicata occupazione, in costanza di procedura espropriativa regolarmente avviata;

· Con Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 1529/BO516 in data 05/07/1995 venivano affidati i lavori all’Impresa “SACIC S.p.A.” con sede in Roma, che modificava il bene sopra descritto realizzandovi la sede stradale con le relative pertinenze (profilatura delle scarpate, regimazione delle acque, ecc.);

·  Che a causa di difficoltà finanziarie incontrate dalla suddetta Impresa il contratto di appalto è stato rescisso con provvedimento n. 2279 in data 03/11/1997 e pertanto si è dato corso alla redazione del progetto di completamento n. 7377 del 29/09/1997 che non è altro che l’aggiornamento alla normativa vigente dell’originario progetto n. 6217 del 20/03/1992;

· Con Decreto dell’Amministratore n. 142/BO603 del 16/01/1998 venne approvato anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza ed indifferibilità, il suddetto progetto n. 7377 del 29/09/1997;

· Con Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 559 in data 03/03/1999 venivano affidati i lavori all’Impresa “Copsette S.C.R.L.” con sede in Castelnovo Sotto (RE), che in data 21/12/2002 ultimava i lavori e la realizzata opera stradale è stata aperta al traffico;

· Che è intervenuta, con la realizzazione dell’opera in narrativa, la radicale trasformazione dei fondi, tra i quali anche quello di proprietà della Ditta D'Alba Cosimo e Antonicelli Eufemia, con l’irreversibile sua destinazione all’uso pubblico;

· Che in data 11/10/2002 sono stati approvati i tipi di frazionamento catastali per individuare l’esatto ingombro dell’opera realizzata nell’area di proprietà della Ditta D'Alba Cosimo e Antonicelli Eufemia, per complessivi mq 540,00;

· Che a seguito del mancato compimento da parte dell’Impresa Appaltatrice delle procedure espropriative ad essa delegate ai sensi e per gli effetti dell’Art. 9 del CSA e dei conseguenti rilevanti impedimenti amministrativi scaturiti, le stesse procedure espropriative non si sono concluse nei termini della vigenza della Pubblica Utilità entro il 20/06/1998;

· Che tali fatti non sono imputabili a responsabilità dirette e non dipendenti dalla volontà degli attuali sottoscrittori del presente atto;

· Che i beni oggetto del presente provvedimento sono attualmente destinati alla sede stradale della S.S. 9 “Via Emilia” - Variante esterna all’abitato di Anzola dell’Emilia (BO) fra il km 122+250 e km 126+430; essa costituisce una importante arteria di collegamento per la città di Anzola dell’Emilia e più in generale per la rete stradale tra le Provincie di Bologna e Modena;

· Che, pertanto, l’ipotesi di demolizione del tratto stradale per consentire la restituzione dell’area alla ditta non è perseguibile:

· Che sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dall’art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii., e precisamente:

−  utilizzazione dei beni da parte di Anas S.p.A. per scopi di interesse pubblico;

−  modificazione dei beni in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio;

−  valutazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’opera rispetto all’interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni;

·  Con dispositivo prot. n. 27901 del 15/10/2003, a favore della Ditta proprietaria di detto terreno, è stato depositato un importo totale sulla indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione;

·  Con dispositivo prot. n. 016954 del 20/07/2005, a favore della Ditta proprietaria di detto terreno, è stato liquidato un importo in esecuzione della sentenza n. 502/2005 della Corte D'Appello di Bologna e del pedissequo Atto di precetto;

·  Con dispositivo prot. n. CDG-0115530-P del 09/08/2010, a favore della Ditta proprietaria di detto terreno, è stato liquidato un importo in esecuzione della sentenza n. 20532/2010 del Tribunale di Bologna e del pedissequo Atto di precetto;

·  Che occorre procedere all’acquisizione dei beni irreversibilmente trasformati in esecuzione della sentenza n. 00129/2024 REG.PROV.COLL. del 21/02/2024 pronunciata dal TAR per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) sul ricorso n. R.G. 444/2020 proposto da D'Alba Cosimo e Antonicelli Eufemia;

·  Che si è provveduto alla quantificazione del riconoscimento economico che compensa il pregiudizio patrimoniale, il pregiudizio non patrimoniale e l’occupazione senza titolo come disposto dal comma 1 dell’art. 42 bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii., da corrispondere alla Ditta D'Alba Cosimo e Antonicelli Eufemia, proprietaria del terreno specificato in narrativa;

· Che al suddetto riconoscimento economico ai sensi dell’art. 42 bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. occorre detrarre le somme complessivamente indennizzate alla Ditta D'Alba Cosimo e Antonicelli Eufemia;

· Che pertanto risulta liquidata alla ditta D'Alba Cosimo e Antonicelli Eufemia una indennità in eccedenza, da incamerare da parte di Anas S.p.A.;

· Che, in ragione di quanto suddetto, Anas S.p.A. ha provveduto a comunicare l’avviso di avvio del procedimento di “emissione dell’Atto di Acquisizione del diritto di proprietà” previsto dall’art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. con nota prot. n. CDG-0335714-U del 16/04/2026, notificato alla Ditta destinataria nelle forme di legge e da ritenersi ricevuta per compiuta giacenza attestata da Poste Italiane;

· Che, decorsi i termini previsti dalla medesima comunicazione, non sono pervenute osservazioni da parte della Ditta D'Alba Cosimo e Antonicelli Eufemia;

VALUTATO

·  Che permangono e perdurano, ad oggi, le rilevanti ragioni di interesse pubblico (esistenza della strada statale) che giustificano l’emanazione del presente atto;

·  Che la restituzione al proprietario dei beni occupati non è percorribile;

· I contrapposti interessi delle parti, e cioè l’interesse della ditta proprietaria a ritornare nel pieno godimento del bene per adibirlo a corte pertinenziale, da un lato, e l’interesse della collettività alla fruizione della infrastruttura nei termini sopra descritti, dall’altro;

· Che non esistono ragionevoli alternative all’emanazione dell’atto di acquisizione;

· Che occorre, pertanto, ottenere il provvedimento di acquisizione a favore del “Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Stradale con sede in Roma, Proprietario (C.F.: 97905250581) - Anas S.p.A., Concessionario (C.F.: 80208450587)”, del terreno sopra descritto;

·  Che con gli indennizzi erogati già riconosciuti alla ditta D'Alba Cosimo e Antonicelli Eufemia, si compensano il pregiudizio patrimoniale, il pregiudizio non patrimoniale e l’occupazione senza titolo, così come disposto dal comma 1 dell’art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

DISPONE

1) I “visto” e i “considerato” e tutto quanto sopra riportato sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) L’acquisizione ai sensi dell’art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. al “DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO Ramo Stradale - Proprietario (codice fiscale 97905250581) con sede in Roma; ANAS S.p.A. - Concessionario (codice fiscale 80208450587)” dell’area priva di intestazione, già di proprietà della Ditta ANTONICELLI Eufemia proprietà 1/2 in com. leg. e D'ALBA Cosimo proprietà 1/2 in com. leg., così censita al Catasto Terreni:

−  Comune di Anzola dell'Emilia (BO) Foglio 44 Particella 450 (ex 23) di mq 540,00 con qualità AREA (Accessori comuni ad enti rurali ed urbani - Partita speciale 2);

3) La notifica del presente atto ai proprietari, nelle forme degli atti processuali e civili;

4) La trascrizione del presente atto presso l’Agenzia delle Entrate - Sezione Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari, e la sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (in esenzione ai sensi della Ris. n. 310080 del 27/02/1989 Dir. TT. AA. in merito all’esenzione da imposta di registro e all’intassabilità di cui all’art. 57 comma 8 DPR 26/04/1986 n. 131; ai sensi della circolare n. 2/E del 21/02/2014 e della Ris. N. 66-E del 19-09-2018 dell’Agenzia Delle Entrate).

Avverso il presente atto di acquisizione può darsi ricorso secondo quanto disposto dall’art. 53 del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii..

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