n.227 del 10.07.2019 periodico (Parte Seconda)
Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, ed in particolare:
l’art. 1, comma 2, che vincola l’erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;
l’art. 8-ter, comma 3 che stabilisce che per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture;
l’art. 8-quater, che stabilisce che:
- l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- l’esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all’assistenza al paziente può essere affidata esclusivamente a soggetti accreditati secondo i criteri di qualità previsti per l’accreditamento (comma 4 lettera i) dello stesso articolo);
- la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;
- la L. n. 40/2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” ed in particolare il comma 1 dell’art. 10;
- il D.Lgs. n. 191/2007 “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
- il D.Lgs. n. 16/2010 “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani” e ss.mm.
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 e successive modificazioni recante "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997", ed in particolare gli articoli 9, 10;
- la legge regionale n. 4 del 19 febbraio 2008, “Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” ed in particolare l’articolo 18, comma 1, che prevede che “La realizzazione di nuove strutture sanitarie, l'ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti, limitatamente alle tipologie individuate ai sensi del comma 4, lettera a) del presente articolo, sono assoggettati ad apposita autorizzazione preventiva alla realizzazione rilasciata dalla Regione ed attestante la coerenza con la programmazione regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 555/2000 “Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di cui all'art. 8 ter, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Primi adempimenti”;
- n. 327/2004 e successive modifiche, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;
- n. 26/2005 che approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;
- n. 911/2007 “Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA): Requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei processi clinico-assistenziali”;
- n. 1180/2010 recante “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - Fabbisogno anno 2010”;
- n. 1180/2010 recante “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - Fabbisogno anno 2010”;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1830/2013 “Requisiti specifici per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Psichiatriche n. 865/2014 ”Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento di strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 “Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”, per l’arco temporale 2015-2019;
- n. 1604/2015 “Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate”;
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie” con la quale sono stati approvati i nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione, stabilendo inoltre che tali requisiti si applicano ai processi direzionali e trasversali dell’intera organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- n. 915/2018 Recante “Approvazione proposta di Accordo Generale per il triennio 2018-2020 tra la Regione Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti Ausiliari (CEA) in materia di prestazioni erogate a favore delle persone con dipendenze patologiche”;
Considerato che nell’arco di tempo intercorso dai precedenti atti di definizione dei fabbisogni è mutato in modo sostanziale il contesto normativo e l’organizzazione dei servizi sanitari regionali e che, di conseguenza, si rende oggi necessario rivedere gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento sanitario, ridefinendo le previsioni contenute nelle DGR n. 624/2013 e n. 1314/2015;
Considerato che:
- con la sopra richiamata delibera n. 1943/2017 questa Giunta ha stabilito che i nuovi requisiti generali si applicano prioritariamente ai processi direzionali e trasversali dell’intera organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private ciò al fine di verificare l’implementazione sistematica di processi volti a garantire il controllo sulla qualità e sicurezza dei servizi erogati e dei risultati prodotti dalla stessa;
- possono essere presenti sul territorio regionale semplici sedi erogative prive di autonomia gestionale ma in grado di dimostrare il possesso dei requisiti generali di accreditamento solo in quanto afferenti ad una struttura principale;
- possono essere presenti sul territorio regionale strutture erogatrici precedentemente accreditate singolarmente che, anche in coerenza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 che prevede al Punto 2.5 dell’Allegato 1 “sono favoriti i processi di riconversione e/o di fusione attraverso la costituzione di un unico soggetto giuridico ai fini dell'accreditamento …” scelgono, ai fini dell’accreditamento, di costituirsi in forme aggregative giuridicamente riconosciute;
Ritenuto necessario di conseguenza fornire indicazioni con il presente atto circa il livello organizzativo al quale applicare i requisiti generali di accreditamento delle strutture sopra richiamate;
Valutato che:
- ai sensi dell’art.8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 la Regione è chiamata ad effettuare una valutazione dell'idoneità delle nuove strutture “in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”;
- per quanto attiene l’autorizzazione alla realizzazione, emerge, da una valutazione complessiva, che la quota di posti letto già autorizzati in questa Regione è sufficiente a garantire sia l’attività a carico del Servizio Sanitario regionale sia la libera scelta del cittadino di ottenere assistenza in regime privatistico;
Considerato che:
- sono presenti sul territorio regionale strutture dedicate all’accoglienza di persone dipendenti da sostanze da abuso, che per le caratteristiche e dimensioni organizzative sono in grado di ospitare utenti indirizzati anche da Aziende sanitarie di altra Regione;
- sul territorio nazionale la presenza di questa tipologia di strutture è disomogenea e, in alcune Regioni, carente;
Ritenuto necessario con il presente atto ridefinire il fabbisogno regionale per tali tipologie di strutture prevedendo un ampliamento sulla base delle mutate esigenze evidenziate dall’Azienda Usl della Romagna con note acquisite agli atti del Servizio Assistenza Territoriale PG 26870/2018 e 9044/2019 e individuando i limiti entro i quali sarà possibile accreditate posti letto residenziali in eccesso rispetto al fabbisogno programmato per soddisfare i fabbisogni extra regionali;
Ritenuto necessario aggiornare gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento relativamente a: dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
Richiamati:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’Allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto “Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 516 dell’11 maggio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 106 dell’1 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 2123 del 5 dicembre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 477 del 10 aprile 2017, n. 578 del 5 maggio 2017, n. 52 del 22 gennaio 2018, n. 1059 del 3 luglio 2018 e n. 1123 del 16 luglio 2018 relative alla riorganizzazione dell’Ente Regione e alle competenze dirigenziali;;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute
delibera
per le motivazioni riportate in premessa:
1. di aggiornare, così come dettagliato nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli indirizzi di programmazione regionale dei fabbisogni limitatamente alle attività di:
Assistenza sanitaria per la salute mentale; le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
2. di confermare per gli ambiti assistenziali non compresi nel presente atto gli indirizzi di programmazione regionale dei fabbisogni già deliberati;
3. di stabilire che, in considerazione dell’articolato percorso di revisione della rete dei servizi territoriali ed ospedalieri, nonché del complessivo percorso di riordino della disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento, tuttora in corso, la programmazione di cui al presente atto avrà validità fino alla adozione di diverse disposizioni in materia;
4. di stabilire inoltre che, dalla data di pubblicazione sul BURERT del presente atto, ai fini dell’avvio di procedimenti di accreditamento (nuovi accreditamenti o variazioni), le strutture sanitarie pubbliche e private, situate sul territorio della Regione Emilia-Romagna, in possesso dei previsti requisiti e che rispondono ai criteri declinati nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, potranno presentare domanda di accreditamento, utilizzando la modulistica disponibile nella specifica sezione del portale della Regione Emilia-Romagna
( http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/funzioni/accreditamento-strutture-sanitarie/moduli/intro);
5. di fornire inoltre ulteriori indicazioni in materia di accreditamento stabilendo che:
le sedi erogative in grado di dimostrare il possesso dei requisiti generali solo in relazione al collegamento funzionale con una struttura di riferimento verranno accreditate quali articolazioni territoriali della struttura principale assumendone, di conseguenza, anche i tempi di durata di accreditamento. Resta inteso che la struttura principale deve avere sede all’interno del territorio regionale;
il soggetto gestore di più strutture fisiche che condividono il governo dei processi organizzativi, in occasione della presentazione della domanda di concessione, rinnovo o variazione della sede di una o più delle strutture suddette, può richiedere che l’insieme delle strutture gestite, ivi comprese quelle con accreditamento vigente, vengano valutate nel loro complesso, ciò al fine di semplificare l’iter procedurale (presentazione domanda, valutazione, verifica requisiti generali e specifici, rilascio dell’accreditamento in un unico atto). In tal caso le diverse date di scadenza dell’accreditamento già concesso ad ogni singola struttura saranno allineate alla data di scadenza della struttura che ha determinato la richiesta di accreditamento;
6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992, dell'art. 18 della L.R. 4/2008 e della Delibera n. 555/2000, sono accolte istanze concernenti l'istituzione di nuovi posti letto ospedalieri (autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie, ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti), solo se il numero dei posti letto ospedalieri già autorizzati risulterà non adeguato a garantire sia l’attività a carico del Servizio Sanitario regionale sia la libera scelta del cittadino di ottenere assistenza in regime privatistico. Tale valutazione, ai fini di rispondere ai bisogni di salute, avverrà sulla base dei criteri di offerta già esistente e di localizzazione delle strutture;
7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.