n.221 del 20.07.2022 periodico (Parte Seconda)
Differimento dei termini di pagamento dei contributi esonerativi di cui all'art. 5 della legge n.68/1999 riferiti all'anno 2021, disciplinati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 689/2016 e criteri per le modalità di calcolo dei contributi esonerativi dovuti dai datori di lavoro per l'anno 2021
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ss.mm.ii.;
- la legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità sul lavoro” ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 5;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la propria deliberazione n. 1839 del 9/12/2013 "Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68 - modifica alla DGR n. 1872/2000”;
- la propria deliberazione n. 689 del 16/5/2016 “Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 1839 del 9 dicembre 2013: “Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 - modifica alla DGR. n. 1872/2000”;
Visto, in particolare, l’art. 5. “Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi”, comma 7, della legge n. 68/1999, che prevede che siano le Regioni a determinare i criteri, le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili dei contributi esonerativi;
Visto inoltre che, con la propria deliberazione n. 689/2016, a modifica di quanto disposto con la propria deliberazione n.1839/2013, relativamente alle scadenze per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 5 della Legge n. 68/1999, si è disposto che:
“i datori di lavoro che abbiano richiesto e ottenuto l’autorizzazione agli esoneri versano i contributi di cui all’art. 5 comma 3 legge 68/99 secondo le seguenti scadenze:
- entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’esonero,
- entro il giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo;
Vieste le disposizioni nazionali conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:
- la Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Art. 3, co.5, Legge n.68/1999. Sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che fruiscono di interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19 “;
- il Decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 che all’art. 1 comma 1 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” ha disposto la proroga dello stato d’emergenza al 31 marzo 2022;
Considerato che l’emergenza sanitaria da Covid-19 e le misure restrittive disposte dai vari provvedimenti nazionali e regionali nel corso dell’anno 2021, volte al contenimento del contagio epidemiologico hanno avuto, e continuano ad avere, impatti negativi sul sistema economico e produttivo e sulle imprese;
Valutato necessario per quanto sopra esposto modificare le scadenze da parte dei datori di lavoro per il versamento dei contributi esonerativi di cui all’art. 5 della Legge n. 68/1999, come disposti con la propria deliberazione n. 689/2016 e sopra riportati;
Ritenuto in particolare di prevedere che i datori di lavoro che abbiano richiesto e ottenuto l’autorizzazione agli esoneri con riferimento all’anno 2021, dovranno versare i contributi di cui all’art. 5 comma 3 Legge 68/99, entro il 31 ottobre 2022;
Valutato inoltre opportuno, in ragione degli impatti anche per tutto l’anno 2021 sul sistema produttivo derivanti dall’emergenza epidemiologica e delle conseguenti misure restrittive, di applicare nel calcolo dei contributi esonerativi dovuti dai datori di lavoro in riferimento a quanto rileva per l’anno 2021, la sospensione degli obblighi di assunzione di persone disabili per i periodi in cui le imprese hanno fruito di eventuali misure di integrazione salariale da emergenza sanitaria COVID-19 (secondo quanto indicato nella circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 21/12/2020) o di altri ammortizzatori sociali, come previsto dall’art. 3, co. 5, della L. 68/1999, dando la possibilità alle stesse di autocertificare la loro effettiva fruizione;
Ritenuto di stabilire, tenuto conto delle competenze attribuite all’Agenzia regionale per il lavoro dall’art. 54 della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., che il Direttore della Agenzia regionale per il lavoro, con proprio atto provvederà a individuare le modalità di acquisizione delle informazioni presso i datori di lavoro interessati tramite autocertificazione, da parte degli Uffici per il Collocamento Mirato e delle relative verifiche da richiedere all’INPS quale soggetto erogatore delle misure di sostegno;
Acquisito il parere, tramite procedura scritta, della Commissione regionale tripartita di cui all’articolo 51 della L.R. n. 12 del 2003 e ss.mm.ii., agli atti della Segreteria dell’Assessorato allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione;
Vista la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Visti altresì:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;
- la propria deliberazione n.771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”, con la quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468/2017 "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- n. 324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale”;
- n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Richiamata infine la determinazione del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di posizione organizzativa”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi;
delibera
1. di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, che, in deroga a quanto previsto nella propria deliberazione n. 689/2016, la scadenza per il versamento dei contributi esonerativi riferiti all’anno 2021 da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sia fissata al 31 ottobre 2022;
2. di confermare, per tutto quanto non esplicitamente modificato, i contenuti della citata deliberazione n. 689/2016 con riferimento agli anni successivi al 2019, nonché quanto disposto con la propria deliberazione n. 1839/2013;
3. di applicare nel calcolo dei contributi esonerativi dovuti dai datori di lavoro in riferimento a quanto rileva per l’anno 2021, la sospensione degli obblighi di assunzione di persone disabili per i periodi in cui le imprese hanno fruito di eventuali misure di integrazione salariale da emergenza sanitaria COVID-19 (secondo quanto indicato nella circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 21/12/2020) o di altri ammortizzatori sociali, come previsto dall’art. 3, co. 5, della L. 68/1999, dando la possibilità alle stesse di autocertificare la loro effettiva fruizione;
4. di dare la possibilità ai datori di lavoro di autocertificare l’effettiva fruizione dei periodi di cui sopra;
5. di stabilire, tenuto conto delle competenze attribuite all’Agenzia medesima dall’art. 54 della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., che il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, con proprio atto, provvederà a individuare le modalità di acquisizione delle informazioni presso i datori di lavoro interessati tramite autocertificazione, da parte degli Uffici per il Collocamento Mirato e delle relative verifiche da richiedere all’INPS quale soggetto erogatore delle misure di sostegno;
6. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33 del 2013, secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, e nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.