n.276 del 10.09.2014 periodico (Parte Seconda)

Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare:

  • l’art. 1, comma 2, che vincola l’erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;
  • gli articoli 8 bis e 8ter che disciplinano l’autorizzazione e l’accreditamento sanitario;
  • l’art. 8-quater, che stabilisce che:

- l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

- la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;

- il DPR del 14 gennaio 1997, recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”, che definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni erogate in termini metodologici e che prevede, tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse siano dotate di un definito insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 e successive modificazioni recante "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997"ed in particolare l’art. 8, comma 1, che prevede che:

- la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, ha il compito di determinare i requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al comma 4 dell’art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano Sanitario Nazionale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 327/2004 e successive modifiche e integrazioni, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 286/2014 “Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR n. 1830/2013 e DGR n. 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n. 624/2013);

- n. 865/2014” Modifica deliberazioni n. 53/2013 e n. 624/2013 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

Dato atto che:

 - la Regione Emilia-Romagna ha individuato, con atti successivi, a partire dalla L.R. 34/98 e dalla DGR 327/2004 e loro successive modifiche, fasi e responsabilità per la realizzazione del processo di accreditamento, dal momento di presentazione della domanda da parte delle strutture sanitarie fino al momento conclusivo del percorso e cioè l’adozione dell'atto di concessione o di diniego dell'accreditamento, affidando all'Agenzia sanitaria e Sociale regionale (ASSR) il compito di eseguire le visite di verifica;

 - il complesso sistema dell'autorizzazione/accreditamento si è sviluppato nel tempo, in questa Regione, ed ha consentito a di valutare in questi anni la gran parte delle strutture sanitarie pubbliche e private regionali e dei professionisti, includendo progressivamente differenti e molteplici tipologie di strutture sanitarie e di professionisti favorendo la crescita di un percorso di sviluppo continuo della qualità;

Richiamate:

 - l’Intesa approvata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento”, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009). Rep. n. 259/CSR del 20/12/2012, completa dell’allegato documento sub A, parte integrante dell’Intesa;

 - la propria deliberazione n. 884/2013 di recepimento dell’intesa sopra citata, con la quale è stato conferito il mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale e ai competenti Servizi della Direzione generale sanità e politiche sociali di riesaminare:

 -il complessivo sistema dei requisiti generali e specifici di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti, approvati da questa Giunta a decorrere dal 2004, con la propria delibera n. 327 e sue successive modifiche e integrazioni, al fine di armonizzarlo e svilupparlo, ove necessario, in coerenza con gli obiettivi contenuti nell’Intesa, con la vigente normativa europea e con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 41 del D.Lgs 33/2013;

 - il complessivo processo di accreditamento al fine di armonizzare le modalità utilizzate con quelle che verranno emesse dal Tavolo tecnico per la revisione della normativa per l’accreditamento (TRAC) costituito dal Ministero della Salute;

Preso atto che la delibera n. 884/2013 sopra richiamata è stato, inoltre, conferito il mandato al Direttore Generale Sanità e Politiche sociali di istituire un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’ASSR e dei Servizi della Direzione generale Sanità e Politiche sociali col compito di formulare proposte, in coerenza con le indicazioni che saranno fornite dal TRAC, relativamente ai criteri per l’applicazione dell’Intesa ed all’individuazione e al funzionamento della struttura regionale preposta all’attività di verifica del possesso/mantenimento dei requisiti di accreditamento, definita nell'Intesa quale “organismo accreditante” e di conseguenza è stata avviata una approfondita riflessione interna finalizzata alla semplificazione delle procedure che ha trovato parziale attuazione con le proprie delibere n. 624/2014 e n. 865/2014.

Considerato tuttavia che permangano le esigenze di revisione complessiva del processo di accreditamento, poiché, oltre all’adozione dei primi provvedimenti sopra citati, la notevole complessità dei temi da affrontare non ha consentito di predisporre tutti gli interventi necessari che dovranno prendere mossa da apposito disegno di legge e che, nelle more dell’adozione di questi atti, dovrà essere ridefinita la quasi totalità dei requisiti, in quanto obsoleti e non più adeguati ai nuovi modelli clinico assistenziali ed organizzativ, oltre che la procedura valevole per la concessione dell’accreditamento;

Dato atto, inoltre, che nell’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 (Rep. n. 52/csr del 10 luglio 2014), in particolare all’art.3 “Assistenza ospedaliera” si conviene sulla adozione di un regolamento che definisca gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera;

Ritenuto necessario che, nelle more della formulazione delle proposte e della definizione delle nuove regole che dovranno essere definite, anche in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di futura emanazione di cui al punto che precede, tutti i provvedimenti di accreditamento/rinnovo delle strutture pubbliche e private e dei professionisti già rilasciati e l’accreditamento delle funzioni di governo aziendale della formazione già scaduti o in scadenza entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, mantengono la validità fino al 31 luglio 2016;

Richiamati:

- la L.R. n. 43/2001 e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e successive modifiche, 725/2012, n. 1621/2013 e n. 68/2014;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

 per le motivazioni riportate in premessa:

1. di dare mandato alla Direzione generale Sanità e Politiche Sociali di formulare proposte di revisione normativa, che definiscano le modalità di concessione/diniego e del rinnovo dell’accreditamento e di rielaborare i requisiti e i modelli organizzativi e di verifica;

2. di stabilire che gli accreditamenti delle funzioni di governo aziendale della formazione nonché tutti i provvedimenti di accreditamento/rinnovo delle strutture pubbliche e private e dei professionisti già rilasciati e già scaduti o in scadenza entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, mantengono la validità fino al 31 luglio 2016. Gli interessati non dovranno, pertanto, presentare domanda di rinnovo;

3. di stabilire, altresì, che, entro la data del 31/07/2016, dovranno essere definite le condizioni per rilascio degli accreditamenti/rinnovi di cui al punto 1.;

4. di precisare che quanto previsto nel precedente punto n. 2 non si applica alle richieste di nuovi accreditamenti del pubblico e del privato e alle richieste di variazioni degli accreditamenti del privato. In entrambi i casi si mantengono valide le norme vigenti;

5. il presente provvedimento non pregiudica e non modifica le competenze di verifica e controllo e di revoca dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e s.m.i.;

6. di confermare ogni altro contenuto delle citate deliberazioni, DGR n. 53/2013, n. 624/2013, n. 286/2014, n. 865/2014 e nella determina dirigenziale n.3306/2012;

7. quanto definito nella presente delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione nel B.U.R.E.R.T. (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna);

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

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