n.108 del 26.04.2023 periodico (Parte Seconda)
Criteri e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi per la formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico in attuazione dell'art. 5, comma 2, L.R. n. 39/1983 ss.mm.ii.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 recante, “Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie” ed in particolare gli articoli 11 e 12 che disciplinano le mansioni degli odontotecnici e degli ottici;
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” ed in particolare gli artt. 99 e 140 che rispettivamente individuano le mansioni di odontotecnico e di ottico tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie e disciplinano le modalità di esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
Viste:
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” ed in particolare l’art. 6, lettera q), che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi, la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie;
- la L.R. 2 novembre 1983, n. 39 e ss.mm.ii. recante, “Norme per la formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”; la quale stabilisce, all’art. 4, che la Regione Emilia-Romagna, sulla base delle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi di formazione di arti ausiliarie delle professioni sanitarie presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati;
Visti:
- Il Decreto del Ministro della Sanità 23 aprile 1992 recante, “Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché' per la durata e la conclusione dei corsi stessi”;
- Il Decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 recante, “Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché' per la durata e la conclusione dei corsi stessi;
Considerato che:
- l’art. 5, comma 1, della L.R. n. 39/1983 stabilisce che le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi relativi formazione degli operatori delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, tra cui ottico ed odontotecnico, devono essere presentate alla Giunta regionale;
- l’art. 5, comma 2 della L.R. n.39/1983 stabilisce che la Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra;
- il Decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 definisce la normativa di cornice in ordine alle modalità organizzative di svolgimento dei corsi autorizzati dalle Regioni, nonché delle modalità per il conseguimento delle specifiche abilitazioni in esito al percorso di formazione professionale;
- i programmi di insegnamento sono quelli previsti dagli allegati al Decreto del Ministro della Sanità 23 aprile 1992 per i rispettivi corsi, limitatamente all'area di indirizzo con l'aggiunta della lingua straniera;
Preso atto che:
- i corsi, autorizzati dalle Regioni, per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico ed ottico hanno durata triennale ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28 ottobre 1992;
- l'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale, di cui all'articolo 8 del D.M. 28 ottobre 1992 e art. 4, comma 2, della L.R. n. 39/1983, è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute;
Ritenuto:
- di procedere, in attuazione dell’art. 5, comma 2 della L.R. 39/1983 e ss.mm.ii., all’adozione di un disciplinare concernente i “Criteri e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi per la formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico”, quale Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare la modulistica utile alla presentazione dell’istanza di autorizzazione corredata delle apposite informative per il trattamento dei dati, quali Allegati 2) e 3), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- impegnare la Giunta regionale nella revisione del disciplinare in parola qualora dovessero intervenire modifiche alla normativa statale di cornice attualmente vigente;
Visti:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/72017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021, che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale;
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022, recante “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia;
- la propria deliberazione n. 1615 del 28 settembre 2022, recante “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale”;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”;
- la propria deliberazione n. n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022, recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute E Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022, recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
- la determinazione dirigenziale n. 18519 del 30 settembre 2022 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
Dato atto che il Dirigente Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare, in attuazione dell’art. 5, comma 2 della L.R. 39/1983, il disciplinare concernente i "Criteri e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi per la formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico”, in attuazione dell’art. 5, comma 2 della L.R. 39/1983 di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2) di approvare la modulistica utile alla presentazione dell’istanza di autorizzazione corredata delle apposite informative per il trattamento dei dati, di cui agli Allegati 2) e 3), parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;
3) di impegnare la Giunta regionale nella revisione del disciplinare in parola qualora dovessero intervenire modifiche alla normativa statale di cornice attualmente vigente;
4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, D.lgs. n. 33/2013, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 2335/2022;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.