n.73 del 22.03.2017 periodico (Parte Seconda)

Reg. (UE) n. 1308/2013 - Certificazione della dichiarazione relativa al valore della produzione commercializzata dalle Organizzazioni di produttori ortofrutticole ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 543/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

  • il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo con il regolamento (UE) di esecuzione n. 594/2013, della Commissione del 18 giugno 2013;
  • il Regolamento delegato (UE) n. 499/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Richiamati:

  • il Decreto Ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell’articolo 103-septies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
  • il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12704, con il quale la Strategia Nazionale 2009-2013 e la relativa Disciplina ambientale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017;
  • il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705, con il quale sono state adottate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
  • il Decreto Ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084 recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi” ed il relativo Allegato;

Considerato che il Reg. (UE) n. 543/2011 prevede in particolare:

  • all’art. 50 le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata di una organizzazione di produttori ortofrutticola;
  • all’art. 51 le modalità per la definizione del “periodo di riferimento” ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata;
  • agli articoli 104, 105 e 106 la disciplina dei controlli, amministrativi e in loco, da effettuarsi per l'approvazione dei programmi operativi e sulle relative domande di aiuto prima della concessione, tra i quali il valore della produzione commercializzata dichiarato dall’OP;
  • all’art. 107, paragrafo 2, che il valore della produzione commercializzata sia verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati a norma del diritto nazionale e che a tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 18 del citato D.M. n. 9084/2014 le Regioni competenti per territorio effettuano i controlli per:

a) accertare i requisiti di riconoscimento delle OP;

b) verificare il corretto funzionamento delle OP;

c) verificare l'ammissibilità dei programmi operativi e delle loro modifiche;

Atteso che nel paragrafo 12 del citato Allegato al D.M. n. 9084/
2014 sono indicate le modalità di determinazione del valore della produzione commercializzata ed è inoltre riportato un apposito prospetto per il calcolo che precisa in maniera analitica le “voci di calcolo e variabili” con il relativo “segno contabile”;

Atteso altresì che secondo quanto previsto nel medesimo Allegato al citato D.M. n. 9084/2014, in tema di riparto delle competenze, le Regioni possono definire eventuali disposizioni integrative a quelle ministeriali relative al riconoscimento e al controllo delle OP, per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi e per la disciplina del regime dei controlli sulle norme di commercializzazione;

Richiamati:

  • il D.lgs. n. 6/2003 (Riforma del diritto societario) che ha apportato significative modifiche alla normativa codicistica in tema di controllo contabile ed in particolare gli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile;
  • il D.lgs. n. 39/2010 recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”;
  • il D.lgs. n. 135/2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”;

Visto inoltre l'art. 2423 del codice civile che prevede:

  • che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
  • che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio;

Considerato che l’Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura per l’Emilia-Romagna - AGREA ha, tra l’altro, delegato alla Regione Emilia-Romagna i compiti di verifica e controllo relativi alle erogazioni sull’OCM Ortofrutta - Programmi Operativi;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di agevolare l'attività di verifica posta in capo alla Regione, prevedere che le OP ortofrutticole riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, per l'accesso ai contributi di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, provvedano ad inserire il prospetto di cui al paragrafo 12 dell'Allegato al D.M. n. 9084/2014, debitamente compilato con i corrispondenti importi, nella nota integrativa al bilancio d'esercizio affinché sia verificato dal soggetto incaricato del controllo contabile sia esso, in base alla normativa vigente in materia, il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione;

Ritenuto altresì di prevedere, quale modalità alternativa, la possibilità da parte delle OP di far certificare il suddetto prospetto di calcolo del valore della produzione commercializzata con i relativi importi da una società di revisione dei conti o revisore legale iscritto al Registro dei Revisori legali, separatamente rispetto al bilancio;

Considerato inoltre che il periodo temporale del bilancio d'esercizio e della relativa approvazione in assemblea non coincidono necessariamente con i tempi previsti dalla vigente normativa per il calcolo del valore della produzione commercializzata, in quanto ai sensi del citato paragrafo 12 dell'Allegato al D.M. n. 9084/2014 “concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l’anno successivo. I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l’annualità successiva”;

Ritenuto pertanto opportuno precisare che il suddetto prospetto debba esplicitare anche il “periodo di riferimento” sia esso inserito nella nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio ovvero oggetto di certificazione separata;

Considerato altresì che il valore della produzione commercializzata di cui al predetto prospetto deve essere oggetto di verifica amministrativa preventiva, ai sensi dell’art. 105 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, rispetto alle liquidazioni delle domande d’aiuto;

Ritenuto pertanto di prevedere che qualora detto prospetto non sia presentato dall’OP in allegato alla domanda d’aiuto, l’istruttoria relativa alla liquidazione dei contributi sia sospesa, concedendo un termine perentorio alla medesima OP, affinché provveda all’integrazione documentale, pena la decadenza della domanda di aiuto;

Ritenuto infine opportuno prevedere che le disposizioni di cui al presente atto si applichino a partire dalle liquidazioni sulle domande d’aiuto, presentate ai sensi dell’art. 69 del Reg. (UE) n. 534/2011, relative ai programmi operativi riferiti all'annualità 2017;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017, recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
  • n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
  • n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
  2. di stabilire che le OP ortofrutticole, riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, ai fini dell'accesso ai contributi previsti dal Reg. (UE) n. 1308/2013, provvedano ad inserire nella nota integrativa al bilancio d'esercizio il prospetto di cui al paragrafo 12 dell'Allegato al Decreto Ministeriale n. 9084 del 28 agosto 2014 relativo al valore della produzione commercializzata, debitamente compilato con i corrispondenti importi e con l'indicazione del relativo “periodo di riferimento” ovvero, in alternativa, provvedano a far certificare il suddetto prospetto con i corrispondenti importi e con l'indicazione del relativo “periodo di riferimento” da una società di revisione dei conti o da un revisore legale iscritto al Registro dei Revisori legali, separatamente rispetto al bilancio;
  3. di stabilire che qualora il prospetto relativo al valore della produzione commercializzata, compilato secondo le modalità ed approvato nelle forme previste dal precedente punto 2, non sia presentato dall’OP in allegato alla domanda d’aiuto, l’istruttoria relativa alla liquidazione dei contributi sia sospesa, concedendo un termine perentorio alla medesima OP, affinché provveda all’integrazione documentale, pena la decadenza della domanda di aiuto;
  4. di stabilire che le previsioni di cui alla presente deliberazione si applichino a partire dalle liquidazioni sulle domande d’aiuto, presentate ai sensi dell’art. 69 del Reg. (UE) n. 534/2011, relative ai programmi operativi riferiti all’annualità 2017;
  5. di inviare mediante PEC, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del Decreto Ministeriale n. 9084/2014, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, AGEA, AGREA e alle OP e AOP la presente deliberazione;
  6. di pubblicare integralmente il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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