n.442 del 23.12.2020 periodico (Parte Seconda)

L.R. 28/99 - Aggiornamento elenco concessionari marchio regionale qualità controllata. Anno 2020

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, VALTIERO MAZZOTTI 

Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, recante "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e 51/95";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 640 in data 1 marzo 2000 recante "L.R. 28/1999 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni", come modificata con deliberazione della stessa Giunta n. 840 del 22 maggio 2001 e n. 1692 del 30 luglio 2004;

Richiamata inoltre la determinazione n. 3827 del 7/5/2002 " L.R. 28/1999 art. 5. Attuazione deliberazione n. 640/2000. Istruzioni sulla redazione della relazione da presentare da parte dei soggetti concessionari dell'uso del marchio regionale 'Qualità Controllata'”;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n.1002 del 20 luglio 2015 “L.R. n. 28/99 - modifica alla lettera E punto 8. del dispositivo della deliberazione n.640/2000, già sostituito con deliberazione n. 1692/2004”;

Dato atto che sono pervenute:

- le richieste di concessione d'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99" Prot. PG/2020/0437437 del 15/6/2020; Prot. 09/07/2020.0494764.E;

- le disdette da parte dei concessionari ad utilizzare il marchio collettivo regionale con comunicazioni PG/2020/0010749 del 9/1/2020; PG/2020/0053526 del 24/1/2020; PG/2020/158913 del 24/2/2020; PG/2020/167093 del 26/2/2020; PG/2020/0306934, PG/2020/0306951, PG/2020/0306978, PG/2020/0306993; PG/2020/0307029 e PG/2020/0307051 del 22/4/2020; PG/2020/0323425 del 28/4/2020; PG/2020/0344052 del 7/5/2020; Prot. 02/07/2020.0481814.E; Prot. 27/10/2020.0691547.E; Prot. 02/11/2020.0705565.E; Prot. 19/11/2020.0767179.E;

Dato che sulle predette richieste di concessione d'uso del marchio QC è stata compiuta apposita istruttoria al fine della verifica dei requisiti previsti le cui risultanze sono contenute nei verbali NP/2020/0040967 del 24/6/2020; Prot. Prot. 16/07/2020.0506445.I; 

Richiamato il punto 2. della citata deliberazione n. 1002/2015 in relazione al procedimento di decadenza in caso di mancata presentazione della relazione finale sulle attività realizzate;

Rilevato che a tale proposito:

- l’azienda “Venturi Luca” con sede in Via Vecchia Cortina n.29 a Russi (RA) (CUAA VNTLCU81C11D458F) ricade nei casi previsti dalla deliberazione n. 1002/2015 poiché non ha inviato la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99, entro i termini stabiliti e, di conseguenza, si è notificato il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza (richiamo Prot. 16/10/2020.0669689.U) a cui non è seguita alcuna risposta;

- l’azienda “Società Agricola Belvedere” con sede in Via Cassola n.9/A a Crespellano di Valsamoggia (BO) (CUAA 03498991201) ricade nei casi previsti dalla deliberazione n. 1002/2015 poiché non ha inviato la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99, entro i termini stabiliti e, di conseguenza, si è notificato il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza (richiamo Prot. 16/10/2020.0669682.U) a cui non è seguita alcuna risposta;

- l’azienda “Timoncini Matteo” con sede in Via Reda n.9 a Bagnacavallo (RA) (CUAA TMNMTT84P07E730D) ricade nei casi previsti dalla deliberazione n. 1002/2015 poiché non ha inviato la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99, entro i termini stabiliti e, di conseguenza, si è notificato il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza (richiamo Prot. 16/10/2020.0669670.U) a cui non è seguita alcuna risposta;

- l’azienda “Zoli Paolo” con sede in Via Merlaschio n.24 a Faenza (RA) (CUAA ZLOPLA80E29D458V) ricade nei casi previsti dalla deliberazione n. 1002/2015 poiché non ha inviato la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99, entro i termini stabiliti e, di conseguenza, si è notificato il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza (richiamo Prot. 16/10/2020.0669624.U) a cui non è seguita alcuna risposta;

- l’azienda “Tini F.lli Società Agricola” con sede in Via Roncona 1 a Brisighella (RA) (CUAA 02273870390) ricade nei casi previsti dalla deliberazione n. 1002/2015 poiché non ha inviato la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99, entro i termini stabiliti e, di conseguenza, si è notificato il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza (richiamo Prot. 16/10/2020.0669571.U) a cui non è seguita alcuna risposta;

- l’azienda “Graziani Michele” con sede in Via Pedergnana Superiore n.4/2 a Villa San Martino di Lugo (RA) (CUAA GRZMHL93R21E730Y) ricade nei casi previsti dalla deliberazione n. 1002/2015 poiché non ha inviato la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99, entro i termini stabiliti e, di conseguenza, si è notificato il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza (richiamo Prot. 23/10/2020.0683703.U) a cui non è seguita alcuna risposta;

- l’azienda “Società Agricola Tufo I Sapori Della Natura & C s.s.” con sede in Via del Fiume 704 a San Mauro Pascoli (FC) (CUAA 04074590409) ricade nei casi previsti dalla deliberazione n. 1002/2015 poiché non ha inviato la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99, entro i termini stabiliti e, di conseguenza, si è notificato il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza (richiamo Prot. 23/10/2020.0683692.U) a cui non è seguita alcuna risposta;

- l’azienda “Mafaro Francesco e Samuel s.a.s.” con sede in Via Lame n.160 a Bologna (CUAA 04132590375) ricade nei casi previsti dalla deliberazione n. 1002/2015 poiché non ha inviato la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99, entro i termini stabiliti e, di conseguenza, si è notificato il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza (richiamo Prot. 23/10/2020.0683678.U) a cui non è seguita alcuna risposta;

- l’azienda “Forno Rizzi Silvano” con sede in Via Lame n.160 a Castelnuovo di Sotto (RE) (CUAA 00929770352) ricade nei casi previsti dalla deliberazione n. 1002/2015 poiché non ha inviato la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99, entro i termini stabiliti e, di conseguenza, si è notificato il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza (richiamo Prot. 23/10/2020.0683494.U) a cui non è seguita alcuna risposta;

Ritenuto pertanto di provvedere alla decadenza dalla concessione dell'uso del marchio QC nei confronti delle aziende “Venturi Luca”; “Società Agricola Belvedere”; “Timoncini Matteo”; “Zoli Paolo”; “Tini F.lli Società Agricola”; “Graziani Michele”; “Società Agricola Tufo I Sapori Della Natura & C s.s.”; “Mafaro Francesco e Samuel s.a.s.” e “Forno Rizzi Silvano”;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020 recante: “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Vista la L.R.26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 di indirizzo in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 con la quale, in attuazione delle citate deliberazioni 270/2016 e 622/2016, sono stati approvati gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie Istituto, e sono stati nominati i Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 relativa agli incarichi dirigenziali conferiti, tra l’altro, nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;

- n. 309 del 4 marzo 2019, recante “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;

Richiamata la determinazione n. 3191 del 9 marzo 2018 inerente all’individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito del Servizio ed in particolare l’assegnazione della responsabilità del procedimento “autorizzazione uso marchio QC e gestione non conformità”;

Vista la presente proposta di determinazione, formulata ex art. 6 della L. 241/1990 s.m.i., presentata dal responsabile del procedimento Ventura Alberto alla luce degli esiti istruttori;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Atteso che il sottoscritto, ai sensi della citata deliberazione di Giunta n. 2416/2008 “Parte Generale”, Sezione 3, paragrafo 3.3, punto 59, svolge attualmente le funzioni di Responsabile del Servizio Innovazione, Qualità, Internazionalizzazione del sistema agro-alimentare, temporaneamente privo di titolare;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

  1. di concedere l'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99", ai soggetti indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per i prodotti ivi specificati;
  2. di far decadere dall’uso del marchio regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99", i soggetti indicati nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
  3. di dare atto altresì che le concessioni d'uso del marchio collettivo regionale avranno validità fino alla disdetta da parte del concessionario, ovvero alla comminazione della sanzione di decadenza di cui all'art. 7, comma 3, della L.R. 28/99;
  4. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
  5. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 83/2020.

Il Direttore Generale

Valtiero Mazzotti

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