n.144 del 18.05.2016 periodico (Parte Seconda)
Lampogas Emiliana Srl - Domanda 19/05/2015 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso antincendio, dalle falde sotterranee in comune di Fontevivo (PR), loc. Bianconese. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. PROC PR15A0025
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
- di rilasciare alla Società Lampogas Emiliana Srl, con sede in Bianconese di Fontevivo (PR), Strada Farnese n. 9, P.IVA 01567690340, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR15A0025) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Fontevivo (PR) per uso antincendio, con portata massima pari a litri/sec. 20 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 1200 salvo necessità eccezionali dovute alla natura dell’ utilizzo;
- di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
- di stabilire che la concessione ha validità fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 08/02/2016 n. 1619
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 – La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è rilasciata fino al 31/12/2025, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)