n.293 del 25.10.2023 periodico (Parte Seconda)
Regolamento (UE) n. 848/2018, art. 22 - Autorizzazione in deroga agli allevamenti biologici in conseguenza di eventi calamitosi
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007, ed in particolare l’articolo 22 – Adozione di norme eccezionali di produzione, il quale stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati fissando criteri e norme specifiche per accordare eccezioni alle norme di produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 della Commissione del 24 settembre 2020, che integra il predetto Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica, ed in particolare l’articolo 3 – Deroghe specifiche al Regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce, in deroga all’allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b), del Regolamento (UE) 2018/848, che in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, gli animali possono essere nutriti con mangimi non biologici anziché con mangimi biologici o in conversione;
- il Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022, recante “Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti Regolamenti delegati ed esecutivi”, ed in particolare l’articolo 10, comma 2, che individua la Regione territorialmente competente come autorità responsabile della concessione delle deroghe pertinenti di cui all’art. 3 del Regolamento (UE) 2146/2020 e le relative condizioni;
Viste altresì:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- il Decreto-legge 1° giugno 2023 61 “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” - poi convertito nella Legge 31 luglio 2023 n. 100 - che riporta nell’allegato 1 l’elenco dei Comuni e delle circoscrizioni territoriali interessati;
- la propria deliberazione n. 1136 del 3 luglio 2023, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato gli operatori biologici che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del Decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, ad impiegare mangimi provenienti da agricoltura convenzionale purché non contenenti OGM, qualora non fossero stati in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica, stabilendo il termine di applicabilità di tale deroga fino alla data del 1° settembre 2023;
Rilevato:
- che gli eventi alluvionali hanno fortemente limitato la produzione e l’approvvigionamento di foraggi biologici nelle aree interessate;
- che tale situazione ha comportato l’impossibilità per gli allevamenti biologici di garantire un’adeguata disponibilità di foraggi e mangimi certificati biologici;
- che le conseguenze degli eventi alluvionali sono tuttora in corso e che il ripristino dell’ordinaria produzione foraggera sui terreni interessati richiederà ancora ulteriore tempo;
- che la deroga concessa con deliberazione n. 1136/2023 è scaduta il 1° settembre 2023;
Dato atto:
- che gli allevamenti biologici utilizzano alimenti conformi al Regolamento (UE) n. 848/2018;
- che, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata, gli allevamenti biologici che non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica possono impiegare mangimi provenienti da agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM, assicurando comunque la conformità delle loro produzioni al sistema di produzione biologica;
Atteso che gli operatori del settore biologico hanno fatto pervenire all’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni, alcune istanze di proroga dell’autorizzazione all’impiego di mangimi provenienti da agricoltura convenzionale, già disposta dalle disposizioni richiamate;
Ritenuto pertanto necessario autorizzare nuovamente gli operatori biologici che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del Decreto-legge n. 61/2023 (poi convertito nella Legge n. 100/2023) ad impiegare mangimi provenienti da agricoltura convenzionale purché non contenenti OGM, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica;
Ritenuto altresì di prevedere che l’autorizzazione di cui al presente atto abbia efficacia a partire dalla data dell’approvazione del presente atto e sia limitata al 31 dicembre 2023, autorizzando il Responsabile dell’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni a prorogare la deroga in relazione al permanere delle difficoltà di approvvigionamento dei mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica, attestate dall’Organismo di controllo;
Ritenuto altresì opportuno, al fine di ottenere l’accesso alla deroga suddetta garantendo contemporaneamente l’integrità e la funzionalità del sistema di produzione biologica, stabilire:
- che l’operatore biologico interessato debba informare il proprio Organismo di controllo preventivamente all’utilizzo di mangimi provenienti da agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM;
- che l’Organismo di controllo verifichi – anche in occasione dell’ordinario controllo presso l’azienda - le condizioni di indisponibilità effettiva di alimenti biologici da parte dell’operatore e la documentazione giustificativa comprovante l’utilizzo corretto della deroga di cui al presente atto;
Atteso che l’art. 10, comma 3, del citato D.M. n. 229771/2022 prevede che le Regioni, al fine di informare la Commissione Europea sulle deroghe concesse, comunichino al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste i provvedimenti di deroga rilasciati;
Visti, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e prot. PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Alessio Mammi;
1. di autorizzare nuovamente – per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate - gli operatori biologici che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del Decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 (poi convertito in Legge 31 luglio 2023 n. 100), ad impiegare mangimi provenienti da agricoltura convenzionale purché non contenenti OGM, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica;
2. di stabilire che la deroga sia applicabile a decorrere dalla data di approvazione del presente atto e fino al 31 dicembre 2023;
3. di stabilire, inoltre, che, al fine di ottenere l’accesso alla deroga di cui al punto 1):
- l’operatore biologico interessato debba informare il proprio Organismo di controllo preventivamente all’utilizzo di mangimi provenienti da agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM;
- l’Organismo di controllo verifichi – anche in occasione dell’ordinario controllo presso l’azienda – le condizioni di indisponibilità effettiva di alimenti biologici dell’operatore e la documentazione giustificativa comprovante l’utilizzo corretto della deroga di cui al presente atto;
4. di stabilire, altresì, che le eventuali proroghe della deroga di cui al punto 1) siano disposte dal Responsabile dell’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni, in relazione al permanere delle difficoltà di approvvigionamento dei mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica, attestate dall’Organismo di controllo;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di disporne la diffusione attraverso il sito istituzionale dedicato all’Agricoltura;
6. di comunicare infine il presente atto al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la successiva informazione alla Commissione Europea.