n.193 del 30.07.2015 (Parte Seconda)

Adeguamento dei costi di gestione delle macerie per le attività di trattamento e destinazione finale del rifiuto per effetto dell’applicazione di diversa aliquota IVA

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2014;

- il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive”, come convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2015;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamate:

- la circolare n. 2 del 16 giugno 2012 che ha fornito le prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74;

- l’ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 recante “Determinazione delle modalità di monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla gestione delle attività ed alla copertura della spesa”;

- l’ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012 recante “Individuazione delle possibili destinazioni della prima quota di macerie raccolte, determinazione del costo di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle macerie”;

Considerato che il Decreto Legge 6/6/2012 n. 74 ha previsto:

- all’art. 17, comma 1, che i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti e quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti siano classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99;

- all’art. 17, comma 4, che le macerie possano essere conferite presso otto impianti localizzati nell’area del cratere sismico tra i quali sono presenti le discariche di tra i quali sono presenti le discariche “Comune di Medolla-Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.”, “Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.”, “Comune di Carpi- Loc. Fossoli - Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.”;

Considerato inoltre che l’ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012 ha:

- individuato, in attuazione all’ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012, e sulla base del monitoraggio effettuato, il costo di gestione delle macerie;

- individuato separatamente il costo di gestione delle macerie per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione e per quelle di trattamento e destinazione finale del rifiuto in quanto tali attività sono strutturalmente distinte e gestite da soggetti diversi;

- definito il costo di gestione delle macerie per le attività di trattamento e destinazione finale del rifiuto stabilendo, per le operazioni relative agli impianti di prima destinazione del rifiuto, un costo omnicomprensivo che tenga conto della composizione media delle macerie e delle attività connesse alla destinazione finale del rifiuto;

- disposto l’applicazione dei costi di gestione individuati in allegato 1) all’ordinanza 79/2012 cui viene applicata per tutte le fasi di gestione delle macerie l’aliquota IVA al 10%;

Preso atto che:

- in data 11 febbraio 2014 AIMAG s.p.a. ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti in merito al corretto trattamento ai fini IVA delle somme percepite per il servizio di gestione delle macerie, ed in particolare per sapere se tali somme possano ricomprendersi tra i contributi a fondo perduto, fuori campo di applicazione dell’IVA;

- l’Agenzia delle Entrate ha dato riscontro a tale richiesta in data 9 giugno 2014 (IVA - aliquota agevolata rifiuti - macerie terremoto: interpello 954-173/2014- art.11, legge 27 giugno 2000,
n. 212. AIMAG s.p.a.) confermando la corretta applicazione dell’aliquota IVA al 10% per le fasi di raccolta e trasporto mentre per le fasi di recupero e smaltimento delle macerie specifica l’applicazione del regime IVA proprio della tipologia di rifiuto trattata;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 prevede che le macerie derivanti dal terremoto siano classificate come rifiuti urbani limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto delle stesse e che a seguito delle attività di selezione sia ad esse attribuito il codice CER proprio del materiale ottenuto il cui elenco è indicato all’art.17, comma 5;

Valutato pertanto necessario adeguare l’aliquota IVA e ricalcolare di conseguenza il costo di gestione delle macerie per le attività di trattamento e destinazione finale del rifiuto determinato dall’ordinanza 79/2012 sulla base del parere espresso dall’Agenzia delle Entrate come riportato in allegato 1 alla presente ordinanza;

DISPONE

  1. l’adeguamento dell’aliquota IVA applicata alle attività di trattamento e destinazione finale del rifiuto sulla base del parere espresso dall’Agenzia delle Entrate;
  2. il ricalcolo e l’applicazione dei costi di gestione delle attività suddette definiti dall’ordinanza 79 del 21 novembre 2012 come riportato nell’allegato 1) alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. la pubblicazione per estratto della presente ordinanza e del suo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 29 luglio 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

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