n.293 del 13.10.2021 periodico (Parte Seconda)
Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D. Lgs. 03 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- il D. L. 31 maggio 2021, 77, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e di resilienza prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Richiamati i seguenti atti:
- Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- delibera dell’Assemblea Legislativa n. 28 del 06 dicembre 2010 relativa alla “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”;
- delibera di Giunta n. 1045 del 19 luglio 2010 relativa all’approvazione del testo di “Accordo per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico” da installare sul sedime delle discariche esaurite;
- delibera di Giunta n. n. 1541 del 24 ottobre 2011 avente ad oggetto “Accordo di cui alla dGR n. 1045/2010: approvazione linee guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite”;
- delibera di Giunta n. 1441 del 14 ottobre 2013 recante “Indirizzi relativi agli oneri per la gestione post operativa delle discariche per rifiuti urbani ed assimilati”;
Richiamato altresì il “Patto per il Lavoro e per il Clima”, approvato con n. dGR n. 1899 del 14/12/2020, che fra le scelte strategiche prevede di “accelerare la transizione ecologica, ponendosi l’obiettivo di raggiungere la decarbonizzazione prima del 2050 e passare al 100% di energie rinnovabili entro il 2035, puntando alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, alla riduzione delle emissioni e all’efficientamento energetico, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile, all’economia circolare e alla riduzione dei rifiuti”.
Evidenziato che la scelta effettuata con il “Patto per il Lavoro e per il Clima” si colloca in un contesto di sviluppo del territorio su nuove basi, allineando il percorso dell’Emilia-Romagna a quelli previsti dall’Agenda 2030, dall’Accordo di Parigi, dall’Unione Europea per la riduzione delle emissioni climalteranti almeno del 55% entro il 2030, dalla programmazione dei fondi europei 2021-2027 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in cui peraltro viene enunciata la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi quale “presupposto essenziale per accelerare gli interventi cruciali nel settore delle energie rinnovabili);
Vista la Risoluzione dell’Assemblea Legislativa n. 2037, approvata a maggioranza nella seduta pomeridiana del 19 gennaio 2021, con la quale la Giunta viene impegnata “a porre in essere le azioni volte al conseguimento delle finalità precedentemente stabilite nell’accordo di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1045 del 14/07/2010 relativamente all’incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili mediante l’installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici rese disponibili nelle discariche esaurite insistenti sul territorio regionale, con lo scopo di perseguire gli obiettivi sanciti dalla nuova politica energetica internazionale, europea e nazionale nonché dal Programma di mandato 2020-2025 della Giunta regionale e dal Patto per il Lavoro ed il Clima in via di definizione.”;
Dato atto che in attuazione della richiamata delibera n. 1045 del 14/07/2010, cui ha fatto seguito la stipula del relativo Accordo, con atto di Giunta n. 1514 del 24 ottobre 2011 - sono state approvate le “Linee guida per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite” con cui vengono introdotte semplificazioni relativamente:
- alla regolamentazione edilizia e titoli abilitativi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici su aree di sedime di discariche esaurite;
- alle modalità e ai criteri di organizzazione e gestione della conferenza di servizi per l’autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs 387/2003;
- ai criteri per rendere compatibile la gestione post operativa delle discariche con l’installazione e gestione degli impianti fotovoltaici;
- alle modalità di messa a disposizione delle aree interessate e di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti, qualora le stesse siano di proprietà degli Enti Locali;
- ai criteri per la definizione degli indennizzi a fini ambientali;
Dato atto altresì che con delibera dell’Assemblea Legislativa n. 28 del 06/12/2010 “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”, sono state considerate come idonee (come da “ALLEGATO I” alla delibera) all’installazione di impianti fotovoltaici, senza le limitazioni di cui alla lettera “B” e purché non ricadenti nei vincoli di cui alla lettera “A”, anche le seguenti aree ubicate in zona agricola:
a. le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza delle opere pubbliche lineari;
b. le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli;
c. le fasce di rispetto delle linee ferroviarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli;
d. le fasce di rispetto degli elettrodotti;
e. le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio. L’impianto fotovoltaico, in tal caso, non costituisce attività di esercizio della discarica;
f. le aree a servizio di depuratori;
g. le aree a servizio degli impianti di sollevamento delle acque;
h. le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava;
Richiamati inoltre gli “Indirizzi relativi agli oneri per la gestione post operativa delle discariche per rifiuti urbani e assimilati”, approvati come da “ALLEGATO 1” alla citata deliberazione di Giunta n. 1441 del 14 ottobre 2013;
Considerato che rispetto al quadro descritto, nella convinzione che per il conseguimento degli obiettivi strategici delineati, con particolare riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, sia necessario ricercare ulteriori forme di semplificazione e di sostegno per consentire lo sviluppo di iniziative tese alla realizzazione di detti impianti che, in funzione delle caratteristiche del territorio emiliano romagnolo, risultano sicuramente maggiormente sostenibili ed agevoli rispetto ad altre tipologie di infrastrutture energetiche;
Considerato anche che, in ragione del sistema di sostegno definito a livello statale – tramite il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) - per l’erogazione di specifici contributi relativi all’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, assume particolare importanza il rispetto delle tempistiche previste dai diversi procedimenti amministrativi da attivare (comunicazione, PAS e autorizzazione). Il conseguimento dei relativi titoli abilitativi risulta infatti propedeutico all’attivazione delle istanze – nel rispetto delle scadenze fissate - per l’accesso agli incentivi che potranno essere attribuiti solo agli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie;
Valutato che dall’esame del quadro delle disposizioni più sopra elencate, e con particolare riferimento a quelle regionali per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, risultano individuabili ulteriori misure di specificazione, semplificazione e sostegno come nel seguito:
- in esecuzione di quanto previsto all’art. 32 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, il regime di PAS (procedura abilitativa semplificata) previsto all’art. 6 – comma 1 – del D. Lgs. n. 28/2011 viene esteso alla “costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti”. Si specifica che la richiamata disposizione, già entrata in vigore a seguito della pubblicazione del testo coordinato, nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021, deve intendersi anche a riforma di quanto già in precedenza disposto con atto di Giunta Regionale n. 1514/2011, dove era già stata elevata ad 1 MW la soglia degli impianti fotovoltaici da assoggettare a PAS per le aree di sedime delle discariche esaurite;
- nel caso di aree di discarica di proprietà di Enti Locali, di cui al punto “4” dell’Allegato alla richiamata delibera di Giunta n. 1514 del 24/10/2011, i proventi derivanti dall’esercizio di impianti fotovoltaici - per cui è prevista la destinazione in quota parte per gli oneri connessi alle attività di gestione post operativa - non potranno che trovare definizione nell’ambito degli atti per la messa in disponibilità della discarica da parte dei soggetti proprietari per la realizzazione sul sedime della stessa degli impianti fotovoltaici. La relativa quantificazione dovrà comunque essere ricompresa nella misura massima del 3% fissata - per le misure di compensazione ambientale - alla lettera “h” dell’Allegato 2 al citato D.M. 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
Valutato, inoltre, al fine di un più efficace e omogeneo svolgimento delle funzioni connesse all’attuazione del presente atto e delle disposizioni inerenti alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, sia opportuno che Arpae individui ed organizzi un’apposita struttura di riferimento o ponga in essere un coordinamento per l’esercizio omogeneo delle attività ad essa assegnate;
Dato atto che il Consiglio delle Autonomie Locali in data 21 settembre 2021 ha reso il proprio parere, trasmesso con nota prot. n. 0896729 del 24/09/2021;
Visti:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna” abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
- l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2008 n. 2416 così come integrata e modificata alla delibera di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione del Dati (DPO)”;
- la determinazione n. 10256 del 31 maggio 2021 con la quale sono stati prorogati al 31 maggio 2024 gli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;
A voti unanimi e palesi
delibera
a) di dare atto che, anche a riforma di quanto già stabilito con la precedente delibera di G.R. n. 1514/2011, risultano assoggettati a PAS la “costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti”;
b) di stabilire che, nel caso di aree di discarica di proprietà di Enti Locali, di cui al punto “4” dell’Allegato alla richiamata delibera di Giunta n. 1514 del 24/10/2011, i proventi derivanti dall’esercizio di impianti fotovoltaici - per cui è prevista la destinazione in quota parte per gli oneri connessi alle attività di gestione post operativa - non potranno che trovare definizione nell’ambito degli atti per la messa in disponibilità della discarica da parte dei soggetti proprietari per la realizzazione sul sedime della stessa degli impianti fotovoltaici. La relativa quantificazione dovrà comunque essere ricompresa nella misura massima del 3% fissata - per le misure di compensazione ambientale - alla lettera “h” dell’Allegato 2 al citato D.M. 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
c) di stabilire che al fine di un più efficace e omogeneo svolgimento delle funzioni connesse all’attuazione del presente atto e delle disposizioni inerenti alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, Arpae individui ed organizzi un’apposita struttura di riferimento o ponga in essere un coordinamento per l’esercizio omogeneo delle attività ad essa assegnate;
d) di precisare che per le parti non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente atto resti salvo quanto previsto dalle delibere di Giunta n.ri 1045/2010, 1514/2011 e 1441/2013;
e) di notificare il presente atto all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE); all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR) e ai Comuni della Regione;
f) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.