n.256 del 22.07.2020 periodico (Parte Seconda)
Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 - Riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l’art. 10 della legge n. 13 del 9/1/1989 che ha istituito il Fondo nazionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
- la circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22/6/1989 esplicativa della legge n. 13/1989;
- il decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 67 del 27/2/2018 con il quale sono state ripartite alle Regioni le risorse presenti sul fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia-Romagna la annualità 2020 pari ad Euro 9.788.409,80;
- la legge regionale n. 24 del 8/8/2001 che disciplina l’intervento pubblico nel settore abitativo;
- la propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
- la legge regionale n. 30 del 10 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di Stabilità regionale 2020)”;
- la legge regionale n. 31 del 10 dicembre 2019 “Bilancio di previsione Regione Emilia – Romagna 2020-2022”;
Preso atto che:
- nel Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” è stata iscritta la somma di € 9.788.409,80 sopra citata sul Capitolo di spesa 32078 “Ripartizione ai Comuni delle somme relative al Fondo di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n.13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (legge 9/1/1989, n. 13) - mezzi statali.” del bilancio per l’esercizio finanziario 2020;
- la circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22/6/1989 esplicativa della legge n. 13/1989 lascia alla discrezionalità delle Regioni la definizione dei criteri di riparto delle risorse ai Comuni beneficiari;
Preso atto altresì che:
- i Comuni della Regione, sulla base dell'istruttoria eseguita dal Servizio regionale competente sulle domande presentate dai soggetti beneficiari, hanno provveduto entro il 31/3/2020 ad inserire nel software regionale on line i dati delle domande di contributo pervenute entro il 1/3/2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 13/1989;
- tramite il software on line di gestione delle domande di contributo è stato prelevato il fabbisogno per l’anno 2020, rilevato sulla base dei dati inseriti dai Comuni nel software regionale on line suddiviso per Comune e relativo a n. 5853 domande ammesse a contributo e pari complessivamente a Euro 24.552.369,85 (indicato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto nella colonna “fabbisogno totale”);
- tramite il software on line di gestione delle domande di contributo è stato prelevato l’importo delle economie maturate da alcuni Comuni (indicate nell’allegato A) nella colonna “Economie”) relative alle somme concesse negli anni precedenti e complessivamente pari a € 674.332,82;
Considerato che alcuni Comuni non hanno utilizzato tutte le somme concesse negli anni passati e che, pertanto, per il pagamento dei contributi delle domande nelle graduatorie dell’anno 2020 hanno già a disposizione delle somme;
Ritenuto di ricalcolare il fabbisogno comunale detraendo dallo stesso l’importo delle economie maturate dai Comuni; in base al calcolo effettuato come sopra descritto, il fabbisogno “effettivo” risulta essere pari ad € 23.878.037,03 (come dettagliato nell’allegato A) colonna “fabbisogno effettivo”);
Considerato altresì che il Comune di Monzuno non ha domande presenti nella graduatoria nazionale dell’anno 2020 ed ha a disposizione delle economie pari ad € 597,72, non avendo utilizzato tutte le somme concesse negli anni precedenti;
Ritenuto di stabilire che l’importo di cui sopra è trattenuto dal Comune di Monzuno e che può essere utilizzato per le domande delle graduatorie dei prossimi anni;
Preso atto che i seguenti Comuni hanno comunicato di avere conferito la funzione in materia di barriere architettoniche all’Unione di Comuni, chiedendo contestualmente che pertanto la concessione dei fondi avvenga a favore non dei Comuni ma della Unione di Comuni:
- Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo (con nota del 17/3/2016): Unione Colline Matildiche;
- Brisighella, Castel Bolognese, Casola Valsenio, Faenza, Riolo Terme, Solarolo (con nota n. protocollo PG/2019/0750988 del 9/10/2019): Unione Romagna Faentina;
Ritenuto, al fine di consentire un più efficiente utilizzo delle risorse, di accogliere la richiesta dei sopracitati Comuni e di concedere il contributo di cui al presente atto all’Unione di Comuni Colline Matildiche e Romagna Faentina in quanto titolari della funzione in materia di Barriere architettoniche, come specificato nell’allegato A) nella colonna “Comuni”;
Ritenuto di ripartire le risorse disponibili in misura proporzionale al fabbisogno “effettivo” (allegato A) colonna “fabbisogno effettivo”) e concedere ai Comuni e alle Unioni di Comuni le risorse finanziarie a titolo di trasferimenti per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/1989 relative all’anno 2020 secondo il riparto riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione (colonna “Risorse Finanziarie Trasferite”) comportante un onere finanziario complessivo a carico della Regione di € 9.788.409,80;
Viste:
- la L.R. 15/11/2001, n. 40 per quanto di competenza;
- la L.R. 26/11/2001, n. 43 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto:
- di procedere, in base al riparto di cui sopra, alla concessione a favore dei Comuni e delle Unione di Comuni di cui all'allegato A) delle somme specificate nel medesimo allegato (colonna “Risorse finanziarie trasferite”), per l'importo complessivo di Euro 9.788.409,80 a titolo di trasferimento;
- di assumere il relativo impegno di spesa a favore dei Comuni e delle Unione di Comuni di cui all'alinea precedente, per la somma di € 9.788.409,80, in quanto ricorrono gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in ragione della tipologia di spesa trattandosi di risorse finanziarie attribuite a titolo di trasferimento per la costituzione di fondi destinati al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati ed avuto riferimento al processo decisionale di liquidazione della spesa disposto con il presente atto;
Dato atto che:
- tale importo di € 9.788.409,80 trova copertura finanziaria sul capitolo 32078 “Ripartizione ai Comuni delle somme relative al Fondo di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (legge 9/1/1989, n. 13) - mezzi statali.” del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019;
- alla liquidazione delle risorse finanziarie di cui all'alinea precedente provvederà con proprio atto formale il Dirigente competente ai sensi della normativa contabile vigente al verificarsi della condizione prevista nel dispositivo del presente provvedimento;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposto con il presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di stabilire che la rendicontazione dei fondi concessi con il presente provvedimento avverrà tramite i dati inseriti dai Comuni nel software regionale di gestione delle domande on line;
Considerato che la fattispecie delle attività oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici” della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
Visti:
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, comprensivo dell’allegato D Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii., e n. 1059/2018;
Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
Su proposta della Vicepresidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di prendere atto che:
- il fabbisogno per l’anno 2020, relativo alle domande di contributo per interventi edilizi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/1989, rilevato sulla base dei dati inseriti dai Comuni nel software regionale on line suddiviso per Comune, è pari complessivamente a € 24.552.369,85 (indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nella colonna “fabbisogno totale”);
- le economie maturate da alcuni Comuni (indicate nell’allegato A) nella colonna “Economie”), rilevate tramite il software on line di gestione delle domande di contributo, relative alle somme concesse negli anni precedenti sono complessivamente pari ad euro 674.332,82;
2. di ricalcolare il fabbisogno comunale detraendo dallo stesso l’importo delle economie maturate dai Comuni; in base al calcolo effettuato come sopra descritto, il fabbisogno “effettivo” risulta essere pari ad € 23.878.037,03 (come dettagliato nell’allegato A) colonna “fabbisogno effettivo”);
3. di stabilire che la economia del Comune di Monzuno pari ad euro 592,72, che non ha domande nella graduatoria nazionale dell’anno 2020, è trattenuta dal Comune e può essere utilizzata per le domande delle graduatorie dei prossimi anni;
4. di ripartire le risorse disponibili in misura proporzionale al fabbisogno “effettivo” (allegato A) colonna “fabbisogno effettivo”) e concedere ai Comuni e all’Unione di Comuni Colline Matildiche e Romagna Faentina, sulla base di quanto indicato in premessa, le risorse finanziarie a titolo di trasferimenti per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/1989 relativi all’anno 2020 secondo il riparto riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione (colonna “Risorse Finanziarie Trasferite”) comportante un onere finanziario complessivo a carico della Regione di Euro 9.788.409,80;
5. di imputare la spesa complessiva di € 9.788.409,80 registrata al n. 7411 di impegno sul capitolo 32078 “Ripartizione ai Comuni delle somme relative al Fondo di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n.13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (legge 9/1/1989, n. 13) - mezzi statali.” del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019;
6. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, risultano, in rapporto ai soggetti beneficiari, essere le seguenti:
Missione 8 - Programma 02 - Codice economico U.2.03. 01.02.003 - U.2.03.01.02.005 - COFOG 06.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 2030102003 - 2030102005 - CUP --- - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3;
7. di dare atto che alla liquidazione delle risorse finanziarie concesse con il presente provvedimento a titolo di trasferimento, provvederà il Dirigente competente, in un'unica soluzione, ai sensi della normativa contabile vigente ad avvenuta pubblicazione di cui al successivo punto 10.;
8. di stabilire che le rilevazioni gestionali sull’utilizzo dei fondi concessi con il presente provvedimento avverrà tramite i dati inseriti dai Comuni nel software regionale on line di gestione delle domande; 9. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.;
10. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 7 comma 3 del medesimo D.Lgs.;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.