SUPPLEMENTO SPECIALE N.264 DEL 04.04.2019

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca, dell’innovazione, delle alte competenze nell’ambito dei Big Data, dell’Intelligenza Artificiale, della Meteorologia e del Cambiamento Climatico quali aree strategiche per lo sviluppo economico e sociale della regione Emilia-Romagna, anche mediante l’utilizzo delle reti infrastrutturali, delle connettività e delle interconnessioni messe a disposizione da Lepida in accordo con altre realtà pubbliche nazionali ed internazionali.

2. A tal fine la Regione sostiene la creazione di nuove infrastrutture di ricerca, lo sviluppo di attività di ricerca collaborativa fra Università, imprese e istituzioni, la formazione di alte competenze, la partecipazione a progetti e attività di livello nazionale, europeo ed internazionale in grado di assicurare attrattività e sviluppo per la regione Emilia-Romagna.

3. Al fine di assicurare il massimo sviluppo a livello regionale delle opportunità negli ambiti strategici sopra individuati, la Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene la nascita di una fondazione che veda la partecipazione, fra gli altri, delle Università e degli Enti di ricerca che hanno la loro sede in Emilia-Romagna.

Articolo 2

Concessione di una sede al Centro Meteo Nazionale

1. A seguito della decisione della European Centre for Medium-range Weather Forecasting di stabilire a Bologna il suo Centro Dati, decisione assunta con accordo internazionale firmato dal Governo Italiano e ratificato con legge 27 novembre 2017, n. 170 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, firmato a Reading il 22 giugno 2017) e vista la decisione di costituire il Centro Meteo Nazionale (o Agenzia Meteo Italia) con sede a Bologna,la Regione mette a disposizione, anche a titolo gratuito, del Centro Meteo Nazionale appositi spazi nell’area del Tecnopolo di Bologna, da individuarsi mediante appositi accordi, che ne definiranno le modalità ed i termini, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Articolo 3

Concessione di una parte di Tecnopolo a Cineca e INFN

1. Al fine di costituire a Bologna un polo europeo di supercalcolo, da parte dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e del Cineca, la Regione può concedere anche a titolo gratuito, un immobile presso l'area del Tecnopolo di Bologna, corrispondente agli edifici da individuarsi sulla base di appositi accordi con INFN, Cineca e Ministero dell’Università e della Ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004. 

2. Nel caso di assegnazione da parte della Commissione Europea dell’infrastruttura denominata High Performing Computing a INFN e Cineca, o comunque a seguito dell’insediamento di una macchina di supercalcolo, la Regione metterà pertanto a disposizione gli spazi necessari attraverso concessione o altra forma giuridica idonea, per un periodo non inferiore a 25 anni definendone modalità e termini, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004.

Articolo 4

Collaborazioni nazionali e internazionali

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, insieme alla comunità scientifica regionale, accordi e collaborazioni con Centri di ricerca nazionali, europei ed internazionali negli ambiti dei Big Data, Intelligenza Artificiale, Meteorologia e Cambiamento Climatico. 

2. A tal fine la Regione prevederà, all’interno del Tecnopolo Manifattura Tabacchi, eventuali spazi per l’insediamento di attività volte a realizzare quanto previsto negli accordi sottoscritti. La Giunta regionale verifica il rispetto del decreto legislativo n. 42 del 2004 e della normativa in materia di aiuti di Stato.

Articolo 5

 “Istituzione della Fondazione Big Data for Human Development”

1. La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, previste dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e coerentemente con le finalità di cui alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) promuove e sostiene l’istituzione della Fondazione “BIG DATA FOR HUMAN DEVELOPMENT”.

2. La Fondazione persegue gli obiettivi di consolidamento, valorizzazione, e promozione della ricerca scientifica e delle sue implicazioni interdisciplinari, con particolare riferimento a Big Data ed Intelligenza artificiale, alla costruzione di scenari relativamente alla trasformazione del sistema economico e sociale, alla definizione di politiche pubbliche, in relazione ai temi del Cambiamento Climatico, dello Sviluppo Umano, promuovendo a livello internazionale il sistema scientifico dell’Emilia-Romagna e il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo fissati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

3. Obiettivi della Fondazione sono:

a) sviluppo delle conoscenze del supercalcolo e della intelligenza artificiale;

b) intersezione fra tecnologie di supercalcolo e intelligenza artificiale ed altri domini scientifici con particolare attenzione alla loro ricaduta sul sistema economico e sociale;

c) elaborazione di scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi delle scienze e delle tecnologie di cui alla presente legge in risposta alle sfide del Millennio definite dalle Nazioni Unite.

4. Obiettivo della Fondazione è altresì lo sviluppo di attività di ricerca multidisciplinare volta all’analisi della trasformazione dei beni comuni legati alla conoscenza, del rapporto tra sistemi scientifici e produttivi, nonché dei sistemi educativi come esternalità necessarie ad uno sviluppo umano sostenibile, alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e all’elaborazione di scenari di applicazione di Intelligenza Artificiale e Big Data al settore pubblico; infine lo studio di politiche volte a favorire uno sviluppo umano aperto, inclusivo e sostenibile.

5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi la Fondazione sviluppa, anche in collaborazione con altri soggetti, le attività culturali coerenti con i propri obiettivi scientifici. 

6. La Fondazione, a vocazione internazionale, è partecipata da Università, Centri di Ricerca, Agenzie e imprese nazionali e internazionali che operano nell’ambito dei Big Data e Intelligenza Artificiale e si propone di costituire un punto di riferimento, indipendente e autorevole, in grado di contribuire a delineare le prospettive dello sviluppo scientifico e tecnologico, delle trasformazioni produttive connesse e delle politiche pubbliche, collocando il territorio della regione Emilia-Romagna come centro per gli studi avanzati a livello nazionale, europeo ed internazionale nell’ambito dei Big Data, Intelligenza Artificiale, Meteorologia e cambiamento climatico.

Articolo 6

Organo di indirizzo scientifico

1. La Fondazione dovrà dotarsi di un organo di indirizzo scientifico denominato International Scientific Board (ISB), formato in parte da esperti indicati dai fondatori originari e in parte da esperti di rilievo internazionale.

2. ISB indirizza l’attività della Fondazione.

3. ISB elabora scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi delle scienze e delle tecnologie di cui alla presente legge in risposta alle sfide del Millennio definite dalle Nazioni Unite.

Articolo 7

Risorse destinate alla Fondazione “Big Data for Human Development”

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Emilia-Romagna concede, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, un contributo annuale di euro 500.000,00 alla Fondazione “BIG DATA FOR HUMAN DEVELOPMENT”, in ragione della unicità e della eccezionale rilevanza strategica degli obiettivi perseguiti dalla Fondazione medesima in grado di accompagnare e accrescere il valore delle infrastrutture scientifiche del territorio e delle potenziali applicazioni negli ambiti economico, sociale, produttivo, culturale della regione. Per gli esercizi successivi al 2021 l’entità del contributo annuale viene stabilito dalla legge di bilancio.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'erogazione del contributo che è concesso annualmente a condizione che la Fondazione, mediante atti dei propri organi di governo, proponga un programma di iniziative alla Regione Emilia-Romagna, che detto programma sia approvato dalla Giunta regionale, verificando il rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, e che la Fondazione metta a disposizione della Regione stessa, attraverso iniziative pubbliche, i principali risultati raggiunti nell’ambito della propria attività. La Fondazione è tenuta a trasmettere alla Regione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione illustrativa che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.

3. La Regione mette a disposizione della Fondazione idonei spazi presso gli immobili di sua proprietà al fine di dotarla di una sede adeguata, con le modalità e alle condizioni da individuarsi in accordo con la stessa.

Articolo 8

Partecipazione alla Rete Europea NEREUS

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli obiettivi della presente legge, è autorizzata a partecipare in qualità di membro associato ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, all'Associazione denominata “NEREUS- Rete europea delle regioni che usano le tecnologie spaziali” con sede a Bruxelles costituita conformemente alla legge belga 27 giugno 1921, così come modificata dalla legge belga 2 Maggio 2002 (Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations), d'ora in avanti “NEREUS”.

2. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

c) che l'Associazione goda di autonomia patrimoniale perfetta.

3. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione “Rete NEREUS”. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto regionale.

4. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere all'Associazione “NEREUS” una quota associativa annuale, fino ad un importo massimo di euro 30.000, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Articolo 9

Altri investimenti

1. La Regione può disporre ulteriori investimenti, di livello nazionale ed internazionale in grado di generare esternalità positive per lo sviluppo del territorio e della Pubblica Amministrazione grazie all’applicazione di Big Data e Intelligenza Artificiale negli ambiti di maggiore interesse per il contesto economico-produttivo regionale. A tal fine potranno essere oggetto di investimento anche altri siti di proprietà della Regione stessa, nonché l’intera rete dei tecnopoli. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo e verifica il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Articolo 10

Attività di attrazione di alte professionalità

1. La Regione adotta specifiche misure di incentivazione per l’attrazione di talenti nelle materie di cui alla presente legge, per le finalità da essa perseguite, in coerenza con quanto già previsto dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione). 

Art. 11

Dati della Regione Emilia-Romagna

1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, per tutto ciò che riguarda la gestione e l’elaborazione dei dati in proprio possesso, la Regione adotterà specifici provvedimenti, nel rispetto delle esigenze di tutela dell’interesse pubblico da essa perseguito.

Articolo 12

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’art. 7 della presente legge, per gli esercizi 2019-2021 la Regione fa fronte, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2019 -2021. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 7 della presente legge, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’art. 8 della presente legge la Regione fa fronte, per l’esercizio 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività - Programma 1 – Industria, PMI e Artigianato. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

4. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 8 della presente legge, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

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