n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di attività di recupero R13 di rifiuti - impianto sito in Via Lama angolo Via Bachelet, comune di Longiano (FC), presentato dalla ditta La Porta Rottami Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “attività di recupero R13 di rifiuti – Impianto sito in via Lama angolo via Bachelet, Comune di Longiano” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) al fine di limitare l’impatto di natura visiva e sulla componente atmosfera, e valutata l’altezza della recinzione perimetrale, lungo la quale sono state piantumate siepi/alberature che a completa maturazione contribuiranno alla mitigazione degli impatti suddetti, l’altezza dei cumuli di stoccaggio e messa in riserva non deve superare i 3 metri;

b) dovrà essere realizzato, precedentemente alla richiesta di autorizzazione in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, un impianto per l’aspirazione o l’abbattimento di polveri che si potrebbero generare durante lo svolgimento dell’attività, come prescritto dal parere congiunto AUSL-ARPA di Cesena prot. NIP n. 341/2007 del 04/07/2008;

c) in riferimento al punto precedente, dovrà essere inoltrata, al preposto Ufficio Provinciale, opportuna richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06;

d) per quanto riguarda gli aspetti acustici, vista la relazione previsionale di impatto acustico a firma della Dr.ssa Ilaria Degli Angeli presentata, che non considera tra le sorgenti dell’impianto la pressa mobile localizzata nel piazzale esterno essendo la valutazione stessa relativa al progetto di capannone artigianale e non, specificatamente, l’attività oggetto di procedura, è necessario:

I. al fine di analizzare il clima acustico ante operam, eseguire nuovi rilievi fonometrici presso il recettore abitativo indicato come R1, in periodo diurno, per una durata non inferiore alle 16 ore in continuo, in assenza di attività oggetto di procedura;

II. presentare, in fase di richiesta di autorizzazione, congiuntamente ai risultati dei rilievi fonometrici di cui al punto precedente, una valutazione di impatto acustico, che prenda a riferimento le effettive sorgenti sonore previste dal progetto presentato, caratterizzandole dal punto di vista acustico (puntuale collocazione, modalità, tempi di funzionamento, eventuale contemporaneità, dati di potenza sonora e/o livelli di potenza sonora a distanza nota forniti dal produttore o ottenuti con misure fonometriche eseguite su sorgenti dello stesso tipo, presenza di componenti tonali e impulsive), al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti assoluti e differenziali di immissione vigenti presso il recettore individuato;

III. qualora venga rilevata la presenza di ulteriori recettori sensibili ubicati presso i fabbricati artigianali limitrofi (eventuali insediamenti abitativi, uffici), estendere anche agli stessi le valutazioni di cui al punto precedente;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla ditta La Porta Rottami S.r.l.; alla Provincia di Forlì-Cesena; al Comune di Longiano; all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena; all’AUSL di Cesena;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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