n.170 del 23.11.2011 periodico (Parte Seconda)
Ulteriori misure di contenimento dell'Influenza Aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954 e succ. mod., che definisce norme sanitarie generali e speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali;
- la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza Aviaria;
- il Dlgs 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40”;
- il Decreto 25 giugno 2010 “Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale”;
- l’O.M. 3/12/2010 di proroga e modifica l’OM 26/08/2005 e succ. mod., concernente “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”;
- la nota del Ministero della Salute DGSAFV prot. n. 274 del 11/01/2011, Ordinanza del Ministero della salute 3 dicembre 2010 recante “Proroga e modifica dell’ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente “Misure di Polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”. Chiarimenti.
Atteso che con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 30 settembre 2011 sono state revocate le precedenti Ordinanze regionali n. 258/2000, n. 87/2004, n. 242/2004 e n. 151/2006 inerenti le misure sanitarie per il controllo dell’influenza aviaria sul territorio regionale in ragione della mutata situazione epidemiologica e della conseguente normativa nazionale - più sopra richiamata - intervenuta a disciplinare il settore;
Rammentato che detta normativa, cui le Regioni devono conformarsi con particolare riferimento alle misure sanitarie da adottare nei casi e con le modalità ivi previsti, lascia uno spazio di regolazione ulteriore concernente la definizione di misure sanitarie aggiuntive connesse alle specifiche tipologie di allevamento avicolo e alle modalità di movimentazione inerente il flusso commerciale degli allevamenti industriali linea carne, nonché a quelle relative alla filiera avicola rurale e amatoriale in modo da rendere più efficace il controllo e la eradicazione del virus nel caso di focolai di influenza aviaria;
Ravvisata pertanto la necessità di definire dette specifiche in ulteriori misure rispetto a quelle definite dalla normativa nazionale richiamata, che consentano di contenere e ridurre al minimo il rischio di introduzione e diffusione del virus influenzale;
Preso atto che il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ha elaborato ulteriori misure di contenimento dell’Influenza Aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna”;
Considerata la rilevanza, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e di tutela del commercio relativo al settore in questione, che assume la rigorosa applicazione di dette misure sanitarie da parte di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
Ritenuto pertanto di approvare ulteriori misure sanitarie di contenimento dell’Influenza Aviaria sul territorio della Regione Emilia-Romagna al fine di garantire sul territorio regionale l’attivazione di provvedimenti aggiuntivi idonei al controllo dell’influenza aviaria, in ragione delle peculiari caratteristiche del settore avicolo regionale;
Ultimato il percorso di condivisione con i Servizi Veterinari delle Aziende USL delle misure sanitarie definite e descritte nel documento “Ulteriori misure di contenimento dell’Influenza Aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna”;
Dato atto del parere allegato
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare, per quanto in premessa esposto, le “Ulteriori misure sanitarie di contenimento dell’Influenza Aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna” di cui all’allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti l’adozione di successivi atti, qualora si rendesse necessario fornire prescrizioni tecniche o ulteriori specificazioni atte a garantire una omogenea e corretta applicazione sul territorio regionale delle sopra-citate misure sanitarie previste;
- di demandare alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti, la divulgazione del presente atto alle Aziende USL della Regione e alle Associazioni di Categoria interessate;
- di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.