n.149 del 13.05.2020 periodico (Parte Seconda)
PSR 2014-2020: Disposizioni in merito ai bandi unici regionali dei Tipi di operazione 6.1.01 e 4.1.02, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 741/2016 e n. 532/2017, collegate all'emergenza COVID-19
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata con Decisione C(2020) 2184 final del 3 aprile 2020, (Versione 9.2), di cui si è preso atto con deliberazione n. 322 dell’ 8 aprile 2020;
Atteso che con le proprie deliberazioni di seguito riportate sono stati approvati i bandi unici regionali di attuazione dei tipi di operazione 6.1.01 e 4.1.02 del PSR 2014-2020, e precisamente:
- n. 741 del 23 maggio 2016, avente ad oggetto “REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - TIPI DI OPERAZIONE 6.1.01 "AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI" E 4.1.02 "AMMODERNAMENTO DI AZIENDE AGRICOLE DI GIOVANI AGRICOLTORI" (FOCUS AREA 2B). APPROVAZIONE BANDO UNICO REGIONALE ANNO 2016.” (di seguito: bando “pacchetto giovani 2016”);
- n. 532 del 20 aprile 2017, avente ad oggetto “REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - TIPI DI OPERAZIONE 6.1.01"AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI" E 4.1.02 "AMMODERNAMENTO DI AZIENDE AGRICOLE DI GIOVANI AGRICOLTORI" (FOCUS AREA 2B) - APPROVAZIONE BANDO UNICO REGIONALE ANNO 2017” (di seguito: bando “pacchetto giovani 2017”);
Preso atto che i predetti bandi unici regionali, di cui alle sopracitate proprie deliberazioni, stabiliscono che:
- la durata del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) del giovane agricoltore “dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata pari a 12, 24 o 36 mesi, decorrenti dalla data di concessione del premio. Il termine massimo di 36 mesi risulta comunque improrogabile”, in accordo a quanto previsto nella scheda del PSR 2014-2020 regionale relativa al tipo di operazione 6.1.01;
- i Piani di Sviluppo Aziendale possano essere oggetto di variante tramite presentazione - sul sistema informativo SIAG dell’Organismo pagatore regionale AGREA - di specifica domanda, fermo restando che “È ammessa una richiesta di variante da parte del beneficiario per ogni anno di durata del PSA, qualora si rendano necessarie modifiche al PSA stesso (e al PI collegato, qualora ne ricorra il caso). Nell’anno in cui il PSA si conclude è ammessa la presentazione di una ulteriore richiesta di variante.”;
- “In sede di domanda di variante si potrà prevedere anche la modifica della durata del PSA inizialmente definita, fermo restando che resta inderogabile il termine massimo di 36 mesi dalla concessione.”;
- la mancata realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro i termini previsti sia motivo di decadenza dai benefici già concessi;
Visti i decreti del presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 e 25 febbraio 2020, in data 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e in data 26 aprile 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna in merito al COVID-19;
Preso atto inoltre delle richieste pervenute alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca con protocollo n. PG/2020/0297905 del 17/4/2020 da parte di Coldiretti Emilia-Romagna, n. PG/2020/0388712 del 22/04/2020 da parte della Confederazione Italiana Agricoltori Emilia-Romagna e n. PG/2020/0316381 del 24/04/2020 da parte di Confagricoltura Emilia-Romagna, con cui viene richiesto di prorogare - in via straordinaria rispetto alle possibilità già consentite ordinariamente dai bandi sopra indicati – il termine di conclusione dei progetti presentati dai beneficiari dei bandi di cui trattasi, in ragione dell’intervenuta impossibilità di completare la realizzazione dei progetti stessi per difficoltà collegate ai provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria adottati per la gestione dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
Rilevato, in particolare per quanto attiene al bando “pacchetto giovani 2016” per il quale risultano di prossima scadenza Piani di Sviluppo Aziendale triennali e pertanto non ulteriormente prorogabili ai sensi del bando stesso, che:
- l’art. 19, comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che “(omissis) Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.”;
- l’art. 2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014 stabilisce che possa essere concesso al beneficiario un periodo non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno per soddisfare le condizioni relative all’acquisizione delle competenze professionali precisate nel Programma di Sviluppo Rurale;
Considerato che un allungamento dei tempi di realizzazione dei PSA, oltre i 36 mesi attualmente previsti dal PSR 2014-2020, non contrasterebbe con le disposizioni regolamentari comunitarie vigenti, essendo la durata massima prevista dal citato Reg. (UE) n. 1305/2013 pari a 5 anni;
Considerato, altresì, che tale estensione non può riguardare, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014, la scadenza riferita all’acquisizione delle sufficienti competenze professionali, già fissata in sede di concessione del sostegno;
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito nelle more del necessario adeguamento del PSR 2014-2020;
Dato atto inoltre che i beneficiari del Bando “Pacchetto giovani 2017” con PSA di durata biennale – qualora questo sia stato già oggetto del numero massimo di varianti ordinariamente richiedibili ai sensi del bando stesso - non hanno attualmente la possibilità di prorogare ulteriormente la durata del PSA/PI eventualmente collegato e possono trovarsi, pertanto, nella condizione di non riuscire a rispettare il termine fissato a causa delle difficoltà riscontrate e conseguenti alle misure nazionali e regionali attuate per fronteggiare l’emergenza sanitaria;
Considerato che la conclusione dei progetti finanziati entro i termini fissati in sede di concessione del sostegno costituisce condizione di ammissibilità degli stessi ed è pertanto interesse dell’Amministrazione regionale mettere in campo le azioni necessarie a consentire, ai beneficiari del sostegno di che trattasi, di completare la realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento, senza incorrere nella revoca del sostegno dovuta a ritardi non imputabili ai giovani insediati, quanto piuttosto alle misure adottate per il contenimento dell’epidemia in atto;
Ritenuto pertanto necessario disporre - con riferimento al Bando “Pacchetto giovani 2016”, di cui alla propria deliberazione n. 741/2016 – affinché il termine ultimo di realizzazione dei PSA di durata triennale e dei PI eventualmente collegati – quale già fissato in sede di concessione del sostegno – sia differito di 180 giorni, a condizione che il suddetto termine non risulti già scaduto alla data di approvazione della presente deliberazione, dando atto tuttavia che il suddetto differimento resta subordinato all’approvazione da parte della Commissione Europea del necessario adeguamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Dato atto altresì che il suddetto differimento non concerne l’acquisizione delle sufficienti competenze professionali, per la quale – in applicazione dell’art. 2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014 – dovrà essere rispettato il termine già vigente determinato in sede di concessione del sostegno;
Ritenuto infine di modificare il Bando “Pacchetto giovani 2017”, approvato con propria deliberazione n. 532/2017, inserendo dopo al paragrafo 26.6. Varianti il seguente paragrafo:
“26.6-bis Proroghe
É ammessa una richiesta di proroga per l’ultimazione delle attività e degli investimenti previsti che non potrà avere durata superiore a 180 giorni. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del PSA e del PI tramite l’invio di una posta elettronica certificata al Servizio Territoriale competente. Non è ammessa la presentazione della richiesta di proroga nell’ipotesi in cui il PSA abbia durata pari a 36 mesi dalla concessione”;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D) recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37 comma 4;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
a voti unanimi e palesi
delibera
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di disporre - con riferimento al Bando “Pacchetto giovani 2016”, approvato con propria deliberazione n. 741/2016 – affinché il termine ultimo di realizzazione dei Piani di Sviluppo Aziendale di durata triennale e degli eventuali Piani di Investimento collegati – quale già fissato in sede di concessione del sostegno – sia differito di 180 giorni, a condizione che il suddetto termine non risulti già scaduto alla data di approvazione della presente deliberazione, dando atto tuttavia che il differimento resta subordinato all’approvazione, da parte della Commissione Europea, del necessario adeguamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
3) di dare atto inoltre che il suddetto differimento non concerne l’acquisizione delle sufficienti competenze professionali, per la quale – in applicazione dell’art. 2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014 – dovrà essere rispettato il termine già vigente determinato in sede di concessione del sostegno;
4) di modificare il Bando “Pacchetto giovani 2017”, approvato con propria deliberazione n. 532/2017, inserendo dopo il paragrafo 26.6. Varianti il seguente paragrafo:
“26.6 - bis Proroghe
É ammessa una richiesta di proroga per l’ultimazione delle attività e degli investimenti previsti che non potrà avere durata superiore a 180 giorni. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del PSA e del PI tramite l’invio di una posta elettronica certificata al Servizio Territoriale competente. Non è ammessa la presentazione della richiesta di proroga nell’ipotesi in cui il PSA abbia durata pari a 36 mesi dalla concessione.”;
5) di confermare quant’altro previsto dalle deliberazioni n. 741/2016 e n. 532/2017;
6) di dare atto altresì che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia diffusione attraverso l’inserimento nel Portale ER-Agricoltura, caccia e pesca.