n. 105 del 18.08.2010 periodico (Parte Seconda)

Nuove determinazioni in materia di canoni demanio idrico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3;

Considerato che:

- il Capo IV “Risorse idriche, difesa del suolo e miniere” della L.R. n.3/99 detta una prima disciplina delle modalità per la gestione delle materie delegate ai sensi del citato D.Lgs. n.112/98 ed in particolare all’art. 142, comma 1, rinvia ad apposito regolamento la disciplina del procedimento di concessione per l’approvvigionamento di acqua pubblica;

- il procedimento di concessione per l’approvvigionamento di acqua pubblica è disciplinato dal Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n.41;

- tale Regolamento è stato confermato con l’art.55 della L.R. n.6/2004 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università”;

- l’art.23 comma 4 del soprarichiamato Regolamento Regionale n.41, dispone in particolare che «Il Servizio può rilasciare ai Consorzi di Bonifica e di irrigazione concessione per l’uso di un corso d’acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell’impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell’asta fluviale interessata. La concessione contiene l’autorizzazione idraulica nonchè le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d’acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l’esercizio della concessione d’acqua, è assentito unitamente alla concessione dell’acqua.»;

Valutato che:

- i corpi idrici regionali, come noto, sono a carattere torrentizio e che conseguentemente risentono in maniera rilevante degli andamenti stagionali e climatici;

- conseguentemente nei mesi estivi, periodo in cui notoriamente la richiesta di risorsa ad uso irriguo è più rilevante, si registrano, naturalmente, nei corpi idrici regionali portate di magra e valori di deflusso nettamente inferiori al Deflusso Minimo Vitale (DMV) se non prossimi allo zero;

- la possibilità di immissione di risorsa idrica nel corso d’acqua pubblico (vettoriamento), di cui al citato art.23, comma 4 del R.R. 41/01, viene richiesto per essere attuato nella stagione estiva al fine di soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati;

- tale eventuale apporto di risorsa risulta estremamente rilevante per la protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi direttamente dipendenti da questi;

Considerato altresì che:

- come soprarichiamato, il citato art.23 comma 4 permette il rilascio della “concessione per l’uso di un corso d’acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili” a fronte della presentazione della relativa domanda e dell’impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell’asta fluviale interessata o del versamento del canone di occupazione del demanio idrico, riconducendo di fatto la disciplina a quella prevista per l’utilizzo/occupazione di aree demaniali;

- a norma dell’art.15, comma 1, della L.R. n.7/2004 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” l’amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle aree del demanio idrico nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene pubblico;

- l’art.20 della citata L.R. n.7/2004, definisce, altresì, il corrispettivo dovuto dal concessionario di aree appartenenti al demanio idrico, stabilendo al comma 5 del medesimo articolo che la Giunta regionale, possa sentita la competente Commissione consiliare, provvedere, con propria deliberazione, in particolare alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinati usi;

- risulti opportuno definire i parametri con cui quantificare il costo di eventuali interventi di manutenzione dell’asta fluviale interessata dal vettoriamento richiesto;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà prevista dal citato comma 5, art.20, della L.R. 7/2004 stabilendo che:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria annuale sull’asta fluviale interessata che il Consorzio richiedente il vettoriamento dovrà, eventualmente, impegnarsi a realizzare, dovranno essere d’importo pari al costo medio annuo di manutenzione ordinaria, per km, calcolato sull’ultimo decennio, relativo al corpo idrico interessato, rapportato al tratto di fiume oggetto di vettoriamento;

b) per le finalità di tutela e salvaguardia dei corpi idrici regionali, possa ritenersi congruo, quale corrispettivo per l’uso di un corso d’acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, ed in alternativa rispetto alle modalità già previste dall’art.23, comma 4 del R.R. 41/01, il rilascio in alveo - a valle dell’immissione della risorsa idrica vettoriata nelle reti consortili - di una quota della risorsa vettoriata pari al DMV del corso d’acqua nel punto di consegna;

Considerato, inoltre che:

- il comma 11 del già citato art.20 della L.R. 7/2004 dispone che “All’atto del rilascio della concessione il richiedente deve prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Può altresì essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.”;

- conseguentemente, anche l’occupazione tramite vettoriamento di acqua richieda il versamento della suddetta cauzione;

- si possa, per l’individuazione dell’importo dovuto quale cauzione, parificato ad una annualità del canone dovuto, avvalersi del disposto di cui al comma 2 del più volte citato art.20 che stabilisce “Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro”;

Sentita la competente Commissione Consiliare, che si è espressa con parere favorevole (prot.n.20747) nella seduta del 15 luglio 2010;

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

- n. 1173 del 27 luglio 2009 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)”;

- n. 2416/2008 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Ambiente, Riqualificazione Urbana.

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di stabilire che, quale corrispettivo per l’uso di un corso d’acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, il Consorzio di Bonifica concessionario possa anche lasciar defluire una quota della risorsa vettoriata pari al DMV del corso d’acqua naturale, calcolato nel punto d’immissione delle acque nelle reti consortili;

2. di stabilire che l’importo dei necessari interventi di manutenzione ordinaria annuale dell’asta fluviale interessata, da effettuare, in alternativa, quale corrispettivo per l’uso di un corso d’acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, sia d’importo pari al costo medio annuo di manutenzione ordinaria, per km, calcolato sull’ultimo decennio, relativo al corpo idrico interessato rapportato al tratto di fiume oggetto di vettoriamento;

3. di stabilire che nel caso di occupazione tramite vettoriamento di acqua compensato con rilascio di risorsa ovvero con l’effettuazione di opere di manutenzione, l’importo del deposito cauzionale dovuto, sia stabilito in misura non inferiore al canone annuo minimo di concessione per le aree del demanio idrico stabilito dal comma 2, art.20 della L.R. n.7/2004 e s.m.e a.;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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