n.239 del 09.09.2026 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Opere di dissipazione del risalto idraulico e recupero delle opere idrauliche esistenti", localizzato nel comune di Castell’Arquato (PC), proposto dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Ufficio territoriale di Piacenza
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “opere di dissipazione del risalto idraulico e recupero delle opere idrauliche esistenti” localizzato nel comune di Castell’Arquato (PC) proposto da l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Piacenza, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato e concordato con Arpae un piano di gestione delle comunicazioni da effettuare ad Arpae, ai fini di un'adeguata programmazione da parte della stessa dei monitoraggi previsti nella stazione di monitoraggio di riferimento del corpo idrico "Arda, Strada comunale del Gerbido" presente a valle dell’intervento, in merito allo stato di avanzamento delle attività cantieristiche nelle diverse fasi, anche rispetto ad eventi accidentali di contaminazione delle acque o incrementi consistenti e persistenti della torbidità;
successivamente le comunicazioni della gestione del cantiere di cui sopra dovranno essere inviate oltre che ad Arpae, anche all’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna;
b) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a) spetta per quanto di competenza a ARPAE;
c) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA alla regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e agli Enti individuati al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
d) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
e) di dare atto che la verifica e controllo del rispetto di quanto previsto dalla determinazione n. 392 del 21/08/2026 rilasciata dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, spetta all’Ente stesso;
f) di dare atto che le azioni e le misure riportate nella parte narrativa del presente provvedimento quali “raccomandazioni”, finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali dell'intervento, dovranno essere attuate dal proponente; dell'avvenuta attuazione dovrà essere fornita adeguata evidenza nell'ambito degli adempimenti previsti per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali;
g) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e nelle successive integrazioni;
h) dovrà essere trasmessa e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dal collaudo, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
i) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto, considerata la tipologia dell’opera pubblica, in 10 anni a partire della data di pubblicazione sul BURERT dell’esito del procedimento in oggetto; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
j) di trasmettere copia della presente determinazione: al proponente Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Piacenza, al Comune di Castell’Arquato, alla Provincia di Piacenza, all’Arpae di Piacenza, all’Arpae Area Demanio idrico, all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, all’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, all’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna;
k) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6925);
l) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
m) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.