n.67 del 21.03.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica (screening) relativa alla campagna di frantumazione di materiale da demolizione con impianto della ditta Ropa Sanzio srl, presso lo stabilimento della ditta ILPA SpA in comune di Valsamoggia (BO) - D.Lgs. 152/06 - L.R. n. 9/1999

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Bologna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGBO 4196/2018 del 20/2/2018, che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di “Campagna di frantumazione di materiale da demolizione con impianto della ditta Ropa Sanzio srl, presso lo stabilimento della ditta ILPA SpA in comune di Valsamoggia (BO)” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

in relazione al Quadro di riferimento progettuale si prescrive che:

1. l’impianto mobile di frantumazione sia utilizzato da addetti di adeguata professionalità, formazione ed addestramento, nello scrupoloso rispetto delle istruzioni d’uso e manutenzione redatte dal fabbricante, che ne ha certificato la conformità CE, come da regolamento di recepimento della Direttiva Macchine ai sensi del D.Lgs. 17/2010;

2. anche il personale adibito alla movimentazione del materiale (gruisti, palisti, camionisti, ecc.) sia adeguatamente formato/addestrato e operi sotto la vigilanza ed il coordinamento di personale esperto/qualificato;

3. dovranno essere valutati i rischi interferenziali nel documento denominato “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

4. prima dell’avvio dell’attività di triturazione dovranno essere separate per quanto possibile, le possibili frazioni estranee ai materiali inerti, quali carta, cartone, plastica, legno ferro ecc., oltre che le eventuali componenti pericolose. Il ferro, eventualmente presente nel cemento armato, dovrà essere separato al momento della frantumazione con il mezzo mobile. Dette frazioni di rifiuti prodotti in proprio durante il processo di frantumazione, selezione e cernita, una volta separate, dovranno essere avviate ad idonei impianti di recupero/smaltimento nel rispetto del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

5. dovranno essere opportunamente identificate con appositi cartelli le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti distinte per tipologie omogenee ed essere contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il codice CER di appartenenza;

6. detti rifiuti, separati, dovranno essere avviati al recupero/smaltimento con le modalità previste dal D.Lgs. 152/06;

7. prima del trattamento dei rifiuti dovrà essere esclusa la presenza di materiali contenenti amianto, e nel caso di effettivo ritrovamento di amianto dovrà essere presentato un apposito piano ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 277/91;

in relazione al Quadro di riferimento ambientale si riportano le condizioni e le mitigazioni da adottare suddivise per matrice ambientale: 

in merito alla componente Atmosfera, si prescrive che:

8. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari, durante la lavorazione, al fine di minimizzare la produzione di polveri, ed in particolare, per evitare la produzione di particolato diffuso dal risollevamento di polvere, dovrà essere garantita una adeguata bagnatura della viabilità interna, realizzando e mantenendo in perfetta efficienza il sistema previsto nella documentazione progettuale;

in merito alla componente Rumore, si prescrive che:

9. all’interno dell’area di cantiere dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno;

10. rispettare integralmente tutte le prescrizioni elencate nell'atto di Autorizzazione in Deroga n. 8/2017, con particolare riferimento alle prescrizioni 3, 4, 5 e 6 in essa riportate;

11. per quanto non compreso nella Autorizzazione in Deroga, mantenere livelli di rumorosità generati dalle lavorazioni che rispettino i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V “Prevalentemente industriali”; 

c) di richiedere che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni sia presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Bologna;

d) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della D.G.R. n. 1238/2002 importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Bologna all’avvio del procedimento;

e) di trasmettere la presente delibera al proponente Ropa Sanzio S.r.l., all’ARPAE SAC di Bologna, all’ARPAE – Sezione di Bologna, al Comune di Valsamoggia e all’ Azienda USL - Distretto di Casalecchio;

f) di pubblicare integralmente il presente partito di deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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